Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/10/2023, n. 48545

CASS
Sentenza
25 ottobre 2023
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25 ottobre 2023

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E' inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore con atto in formato digitale privo di sottoscrizione digitale, trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata. (Fattispecie relativa al deposito dell'atto di appello da parte del difensore in formato "smime,p7c", inviato da un indirizzo di posta elettronica riconducibile al predetto, in cui la Corte ha precisato che l'utilizzo di tale estensione del file, in assenza di sottoscrizione digitale, non è sufficiente a provarne l'attribuibilità al professionista legittimato).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/10/2023, n. 48545
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48545
Data del deposito : 25 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

48545-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: EMANUELE DI SALVO Presidente - Sent. n. sez. 1429/2023 CC 25/10/2023- LUCIA VIGNALE Relatore- R.G.N. 17425/2023 GABRIELLA CAPPELLO VINCENZO PEZZELLA RI CIRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE MI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/04/2023 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. L'Avv. Giovanni Ferrari, difensore di fiducia e procuratore speciale di AN SC, ricorre per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma l'11 aprile 2023 (confermata con ulteriore ordinanza del 19 aprile 2023), con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse del proprio assistito. L'appello dichiarato inammissibile (relativo alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 17 novembre 2022 con la quale SC è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) è stato depositato a mezzo PEC presso la cancelleria del Tribunale di Roma alle 20:54 del 29 marzo 2023. L'inammissibilità è stata dichiarata dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. sostenendo che non erano state osservate le disposizioni previste dall'art. 87 bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 trattandosi di atto di appello privo della necessaria sottoscrizione digitale». L'ordinanza dell'11 aprile 2023 è stata confermata in data 19 aprile 2023 respingendo l'istanza di revoca proposta dal difensore. In questo secondo provvedimento il giudice ha rilevato: che il messaggio di posta elettronica inviato dall'avvocato Ferrari all'indirizzo PEC del Tribunale di Roma, contiene un file denominato smime.p7s», vale a dire «un messaggio e-mail che include una firma digitale»>; che, in questo formato, «la firma risulta separata dal file contenente il documento originale»; che l'atto di appello contiene «solo il certificato e l'impronta, non anche il documento originale, che, dunque, non risulta sottoscritto digitalmente, ma solo manualmente»; che l'atto di impugnazione avrebbe dovuto essere trasmesso nell'estensione «smime.p7m», la quale «a differenza del formato "p7s" contiene anche il file originale, firmato digitalmente»; che, ai sensi dell'art. 87 bis, comma 7, lett. a) d.lgs. n. 150/2022, la sottoscrizione digitale del difensore è requisito di ammissibilità dell'atto di impugnazione.

2. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 87 d.lgs. n.150/2022 e contraddittorietà della motivazione. Rileva che il citato art. 87 prevede l'inammissibilità dell'impugnazione solo nel caso in cui nell'atto manchi la sottoscrizione digitale e questa situazione non sussiste nel caso di specie. Il difensore osserva che, nell'atto del 19 aprile 2023, il Tribunale ha riconosciuto che l'atto era firmato digitalmente con estensione «p7s» e ha sostenuto che avrebbe dovuto essere invece trasmesso con l'estensione «smime.p7m» che, «a differenza del formato "p7s", contiene anche il file originale, firmato digitalmente>> ha collegato, dunque, la sanzione della inammissibilità, non alla mancanza della firma и digitale, ma alle caratteristiche del file che la contiene e ha così introdotto una causa di inammissibilità non prevista dalla legge. A sostegno di tale affermazione il ricorrente cita la sentenza Sez. 2, n. 32627 del 15/06/2022, Moliterni, Rv. 283844, la quale, con riferimento al deposito telematico introdotto dall'art. 24, comma 4 e comma 6-sexies, lett. a), della legge n. 176 del 2020 di conversione del d.l. n. 137 del 2020, ha ritenuto ammissibile un atto di impugnazione depositato a messo PEC cui era allegato un documento in formato pdf nativo digitale, ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale di Word e firmato digitalmente con firma PADES. Questa sentenza rileva - il difensore - sostiene che «la qualificazione, da parte del sistema informatico in dotazione all'ufficio giudiziario, della firma digitale apposta dal difensore come non valida, in ragione del mancato utilizzo di uno specifico "software">> non ne determina l'inammissibilità perché «la verifica della validità della sottoscrizione deve prescindere dalle caratteristiche del "software" impiegato per generarla e, parallelamente, per condurre la stessa operazione di verifica». Il difensore ricorda inoltre che, come questa Corte di legittimità ha già affermato, non può essere causa di inammissibilità il deposito telematico dell'atto di gravame in formato non originario digitale, ma generato mediante scansione dell'immagine del documento cartaceo creato con programma di videoscrittura, purché effettivamente sottoscritto con firma digitale

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