Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/04/2009, n. 9946

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Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo, la questione della non configurabilità di un rapporto giuridico e di un diritto soggettivo, nemmeno in astratto, non accordando l'ordinamento giuridico alcuna tutela, attiene al merito della domanda e non alla giurisdizione.

La Corte di cassazione, qualora cassi la sentenza impugnata affermando la giurisdizione (negata in entrambi i gradi del giudizio di merito) del giudice (nella specie, quello ordinario) adito e non vi sia bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., senza necessità di rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ., norma applicabile nel solo caso di rinvio al giudice di merito, tenuto conto del principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.

L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/04/2009, n. 9946
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9946
Data del deposito : 29 aprile 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

09946/09 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Pagamento giurisdizione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 12139/2007 SEZIONI UNITE CIVILI Cron. 9946 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. 3061 Dott. PAOLO VITTORIA - Primo Presidente f.f. - Ud. 10/03/2009 Dott. ANTONINO ELEFANTE Presidente di sezione - PU Dott. ROBERTO PREDEN Presidente di sezione Dott. PASQUALE PICONE - Rel. Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO Consigliere Dott. FABRIZIO FORTE Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12139-2007 proposto da: PROVINCIA DI BENEVENTO (92002770623), in persona del 2009 Presidente della Provincia pro-tempore, elettivamente 294 domiciliata in ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso lo studio dell'avvocato BERRUTI MARIA PIA - STUDIO LEGALE LIBONATI, rappresentata e difesa dall'avvocato D'ARIENZO LUIGI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente

contro

REGIONE CAMPANIA (80011990639) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso l'Ufficio di della Regione stessa, rappresentataRappresentanza e difesa dagli avvocati GRANDE CORRADO, ANNAMARIA PEZZELLA, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente nonchè

contro

ASSESSORATO REGIONALE ALLA SANITA' REGIONE CAMPANIA;
- intimata - nonchè

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA DISCIOLTA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 5 DI BENEVENTO, in persona del Direttore pro- tempore della A.S.L. BN 1, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 77, presso lo studio dell'avvocato COCILOVO MARCO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine della memoria di costituzione;
resistente con procura avverso la sentenza n. 778/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/09 dal Cons. Dott. PASQU ALE PICONE;
uditi gli avvocati Corrado GRANDE, Marco COCILOVO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, giurisdizione dell'ago. Ritenuto in fatto 1. La Provincia di Benevento domanda la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 778 del 10 marzo 2006, che conferma, giudicando infondata l'impugnazione, la decisione del Tribunale di Benevento in data 2.12.2003, con la quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione ordinaria sulla domanda di condanna della Regione Campania, dell'Assessorato alla sanità della stessa regione e dell'Azienda sanitaria locale n. 1 di Benevento, gestione liquidatoria dell'unità sanitaria locale n. 5, al rimborso della spesa corrispondente agli oneri sostenuti per il personale dell'Istituto provinciale di assistenza all'infanzia - IPAI - dal settembre 1982 al 31.1.1985. 2. La Corte di Napoli condivide le argomentazioni del primo giudice, secondo le quali non erano riscontrabili fonti costitutive dell'obbligazione di rimborso dedotta in giudizio, avendo l'amministrazione provinciale deciso con autonome delibere di procedere al pagamento delle retribuzioni del personale IPAI, "indipendentemente dalla competente assunzione della gestione", a titolo di anticipazione e stante la situazione di urgenza (delibera di giunta 20.9.1982). Esclude, pertanto, la consistenza di diritto soggettivo della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dichiara rientrare la controversia nell'ambito della giurisdizione amministrativa di legittimità.

3. Il ricorso della Provincia di Benevento si articola in unico motivo;
resiste con controricorso la Regione Campania;
la gestione liquidatoria deposita “memoria di costituzione ai fini della discussione orale";
non svolge attività di resistenza l'Assessorato alla sanità. Considerato in diritto 3 10.3.09.4.r.g.12139.07 1. Il ricorso nei confronti dell'Assessorato alla sanità della Regione Campania è inammissibile, perché proposto nei confronti di organo regionale privo di soggettività giuridica, che, come tale non può essere qualificato come parte del giudizio di merito diverso e ulteriore rispetto alla Regione Campania.

2. La gestione liquidatoria dell'Unità sanitaria locale n. 5 di Benevento non svolge attività di resistenza, perché non ha proposto controricorso e ha rilasciato a margine dell'atto denominato “memoria" procura speciale invalida perché non apposta su uno degli atti specificati dall'art. 83 c.p.c. (vedi Cass., sez. un., 12 giugno 2006, n. 13537).

3.

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