Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2018, n. 11244

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2018, n. 11244
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11244
Data del deposito : 10 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 8094-2015 proposto da: AUTOMOBILE CLUB ITALIA in persona del rappresentante legale e Presidente p.t. Ing. A S D, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MARSALA

8, presso lo studio dell'avvocato A A, rappresentata e difesa dagli avvocati F G, AURELIANA PERA giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

S M M , elettivamente domiciliato / 9 /L/ in ROMA, PIAllA PRATI STROZZI N. 30, presso lo studio dell'avvocato F M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D A M giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3167/2014 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 19/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. G P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato F G;

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 17 marzo 2010, M S M evocava in giudizio l'Automobile Club d'Italia-A.C.I. e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti davanti al Tribunale di Milano per sentir dichia,-are la responsabilità dei convenuti lamentando la condotta omissiva colposa degli stessi nell'aggiornamento dell'archivio nazionale degli autoveicoli, tenuto presso la Direzione Generale del Dipartimento per i Trasporti, attestante lo stato giuridico del veicolo del quale l'attore aveva perduto il possesso a seguito di furto fin dal 30 maggio 2000. Lamentava che, in data 13 giugno 2000, veniva annotata la perdita di possesso del veicolo presso il PRA, ma non anche nell'Archivio nazionale degli autoveicoli. Il veicolo era stato ritrovato dai Carabinieri in data 8 settembre 2000 e successivamente aggiudicato all'asta a G C, il 27 marzo 2003, ma tale passaggio intermedio non risultava annotato. Sulla base di tali elementi richiedeva il risarcimento dei danni per prestazioni di assistenza legale, spese relative ai giudizi nei quali era stato oggetto di sanzioni amministrative e per tutti i disagi personali e logistici subiti. Costtuitosi l'ACI rilevava di avere provveduto ad annotare tutte le vicende relative al veicolo in oggetto. Il Ministero convenuto contestava la fondatezza della domanda e il Tribunale di Milano, con sentenza del 4 maggio 2012 respingeva le pretese dell'attore, ritenendo insussistente il nesso di causalità fra il danno lamentato e la condotta dei convenuti. In particolare, l'attore non poteva pretendere a titolo di risarcimento le spese processuali poste a suo carico nei procedimenti giudiziari, mentre il mero fastidio o disagio restava estraneo all'area del danno risarcibile. Avverso tale sentenza proponeva appello M S e l'Automobil Club d'Italia reiterava le proprie difese. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 18 agosto 2014, dichiarava gli appellati responsabili in solido dei danni subiti da M S M per le errate annotazioni relative al rientro in possesso dell'auto e li condannava al pagamento della somma, equitativamente determinata, in euro 5000, oltre al pagamento delle spese di lite. La Corte territoriale rilevava che l'A.C.I. aveva consentito l'annotazione del rientro in possesso del veicolo, a far data dall'8 settembre 2000, sulla base della dichiarazione proveniente, in data 2 dicembre 2004, non dal proprietario dei mezzo, Spallazzo, ma dal successivo aggiudicatario all'asta, G C divenuto proprietario solo il 6 maggio 2003. Inoltre, l'archivio nazionale dei veicoli non era stato aggiornato, per cui l'intestatario del veicolo risultava sempre M S con la conseguenza che se anche i Comuni che avevano emesso le sanzioni amministrative nei confronti di tale veicolo avessero consultato l'Archivio nazionale, non avrebbero individuato il reale proprietario del veicolo. Quanto al Ministero, la responsabilità risiedeva nell'omesso aggiornamento dell'archivio informatico. Sulla base della responsabilità extracontrattuale da fatto illecito liquidava i danni, ad eccezione di quelli relativi alle spese processuali rimaste a carico di M S Kallone nei giudizi civili. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'A.C.I. affidandosi a cinque motivi. Resiste in giudizio, con controricorso, M S Manone. L'Automobil Clud d'Italia e il controricorrente depositano memorie ex art. 375 c.p.c.
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