Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/04/2014, n. 9031
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense è soggetta, ai sensi dell'art. 56, del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36 (applicabile "ratione temporis"), al termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione della pronuncia contestata. (Nella specie, le S.U. hanno evidenziato, peraltro, che l'art. 36 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, contenente la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, ha ribadito la pregressa indicazione temporale).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente di Sez. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. -
Dott. FORTE Fabrizio - Presidente di Sez. -
Dott. MACIOCE Luigi - Presidente di Sez. -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20183/2013 proposto da:
CASTIGNANI IL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERNARDINO TELESIO 26, presso lo studio dell'avvocato MAZZA Leonardo, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;
- ricoprente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 66/2013 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 07/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/2014 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;
udito l'Avvocato Leonardo MAZZA;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con deliberazione del 25-6-2012 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona disponeva la cancellazione dell'avv. Castignani Achille dall'Albo degli Avvocati, essendosi appurato che il professionista non aveva residenza o domicilio professionale nell'ambito della circoscrizione di competenza.
Il procedimento del R.D.L. n. 1578 del 1933, ex art. 37, era stato avviato a seguito della comunicazione in data 11-4-2012 del Comune di Numana - ove l'avv. Castignani aveva dichiarato al Consiglio territoriale di avere il proprio studio professionale alla Via Cavour n. 13 - attestante che "il nominativo richiamato risulta emigrato a Montecosaro il 19-1-2000" (Comune ricadente nella circoscrizione del C.O.A. di Macerata).
A fronte di ciò il Consiglio dell'Ordine, accertato che l'avv. Castignani non aveva, in precedenza, mai comunicato - come in effetti dovuto per legge - il trasferimento del proprio studio professionale in altra località, comunque rientrante nel circondario di Ancona, sollecitava i chiarimenti dell'interessato con lettera raccomandata del 23-5-2012 indirizzata al dichiarato domicilio