Cass. civ., sez. I, ordinanza 28/11/2018, n. 30822

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, in presenza del primo estratto conto disponibile con saldo negativo per il correntista, aveva calcolato i rapporti di dare e avere con la banca previo azzeramento di detto saldo perchè ritenuto non provato con la produzione degli estratti conto risalenti alla data di apertura del rapporto).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 28/11/2018, n. 30822
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30822
Data del deposito : 28 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

30822/2 0 18 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Conto corrente STEFANO SCHIRO' Presidente bancario- Ricostruzione Consigliere - Rel. FRANCESCO A. GENOVESE Incompletezza -temporale Fictio del ANTONIO VALITUTTI Consigliere saldo zero. Ud. 13/09/2018 CC LAURA TRICOMI Consigliere Cron. 30822 LOREDANA NAZZICONE Consigliere R.G.N. 2189/2015 ORDINANZA c.vec.l. sul ricorso 2189/2015 proposto da: AN Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Bosio n.2, presso lo studio dell'avvocato Luconi Massimo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -

contro

RD RE;

- intimato -

0 5 14 8 1 0 2 avverso la sentenza non definita n.1538/2013 e la sentenza definitiva n. 1419/2014, depositate il 30/7/2013 e il 29/10/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANIA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2018 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d'appello di Catania, sul gravame proposto dal correntista RE PP, ha parzialmente riformato la pronuncia di rigetto resa dal Tribunale di quella stessa città sulle contrapposte domande: a) quella della AN Monte dei Paschi di Siena SpA, agente in via monitoria, che vedeva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto, per la nullità delle clausole afferenti il rapporto di conto corrente (e relative agli interessi convenzionali, a quella anatocistica ed alla previsione della CMS oltre delle spese);
b) quella avanzata dal correntista (in uno con i fideiussori), di dichiarazione dell'invalidità delle pattuizioni afferenti al contratto di conto corrente bancario e di esatta determinazione dei rapporti di dare ed avere tra esso attore e la AN, con condanna di quest'ultima alla ripetizione di tutte le somme addebitate e riscosse con gli interessi legali.

1.1. In particolare, la Corte territoriale, con la sentenza non definitiva n. 1538 del 2013, ha affermato il diritto di correntista alla ripetizione dell'indebito e, con la successiva sentenza (definitiva) n. 1419 del 2014, ha condannato l'Istituto di credito a pagare al cliente, attore ed appellante, la somma di € 52.347,21, oltre interessi legali, dal 1° gennaio 2001 sino al soddisfo, e alle spese di lite.

1.2. Secondo le due sentenze della Corte, aveva errato il primo giudice a disattendere la domanda del correntista in ragione del deposito degli estratti conto da parte della AN (a seguito dell'ordine giudiziale, dato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ.) solo a far data da quello del 7 gennaio 1993, essendo scoperto il periodo dall'apertura del conto (1987) fino a quella data,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi