Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/02/2023, n. 6052

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/02/2023, n. 6052
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6052
Data del deposito : 28 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo



1. Con la sentenza indicata in epigrafe, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1022/17 della CTP di Milano, che, a sua volta, aveva accolto i ricorsi riuniti della MPO & Partners Trustee Spa avverso l'avviso di liquidazione delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali e conseguente cartella esattoriale.



2. Il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di donazione e di quelle ipotecaria e catastale in misura proporzionale, e della cartella di pagamento medio tempore emessa, in relazione allo scioglimento del vincolo di segregazione sui beni siti in (---), con conseguente reimmissione dell'immobile nel patrimonio del disponente ((---));
atto per il quale erano state versate solo l'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.



3. La CTR aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo che la notifica degli atti impositivi al trust aveva raggiunto il suo scopo tanto che il trustee li aveva opposti e ritenendo che alla restituzione al disponente dell'immobile conseguisse un effetto traslativo, sicchè, in presenza di un arricchimento patrimoniale cui è correlata la proporzionalità dell'imposizione, tale atto scontava le imposte richieste in misura proporzionale e non in misura fissa.



5. Avverso la sentenza di appello, la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi;
l'Ufficio si è costituito al solo fine di partecipare all'udienza di discussione.

Il P.G. ha concluso nel senso dell'accoglimento dei primi cinque motivi di ricorso, assorbiti i residui.

Motivi della decisione



1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006 , conv. dalla L. n. 286 del 2006 , nonchè del T.U. n. 131 del 1986, art. 27 commi 1 e 2 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto soggetto a tassazione un atto pur in assenza di un trasferimento di beni o di un arricchimento di persone, che fosse espressione di una maggiore capacità contributiva.



2. Con la seconda censura la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, l'art. 2, commi 46 -49, conv. dalla L. n. 286 del 2006, degli artt. 2 e 10 e dell' art. 1 della tariffa allegata del D.Lgs. n. 346 del 1990, nonchè dell'art. 53 Cost. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto soggetto a tassazione un atto pur in assenza di un trasferimento di beni o di un arricchimento di persone, che fosse espressione di una maggiore capacità contributiva.



3.Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell' art. 2645 ter c.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 ;
per avere il decidente equiparato, nonostante le notevoli differenze, un atto istitutivo di trust ad un atto di costituzione di un vincolo di destinazione.



4. Con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell' art. 23 Cost. , dell'art. 20 e degli artt. 9 e 11 della Tariffa, parte prima del D.P.R. n. 131 del 1986 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 ;
per avere la Regionale sottoposto a tassazione proporzionale un atto privo del carattere oneroso e di un contenuto patrimoniale.



5. Con il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4 e 10 della tariffa allegata del D.Lgs. n. 346 del 1990, nonchè dell'art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 ;
per aver il giudicante omesso ogni pronuncia e valutazione in merito alle imposte ipotecaria e catastale.



6. Con l'ultima doglianza si lamenta la violazione dell' art. 112 c.p.c. in relazione all' art. 360 c.p.c. , n. 4, con riferimento alla rilevabilità d'ufficio di inesistenza del soggetto intimato;
per avere la regionale ritenuta valida la notificazione ad un soggetto giuridico inesistente, il Trust, che rappresenta solo un patrimonio separato destinato ad un fine prestabilito.

In particolare, l'istante ha rimproverato al Giudice regionale di aver considerato il trust soggetto passivamente legittimato al pagamento dell'imposta, così violando il principio di cui all' art. 53 Cost. , non essendovi alcun collegamento diretto tra il fatto indicativo della capacità contributiva (e cioè la costituzione del vincolo di destinazione) ed il trust, come ritenuto da questa Corte nelle ordinanze citate nella sentenza impugnata, le quali hanno considerato il disponente quale soggetto passivo, che esprime con la dotazione la capacitò contributiva oggetto di tassazione.



7. Le prime due doglianze di ricorso meritano accoglimento, assorbiti gli altri e respinto l'ultimo.



8. Questione controversa è se l'atto di costituzione di un trust, contestualmente dotato di beni immobili, il cui scopo sia quello di gestire tali beni per poi devolverli ai beneficiari, sia o meno soggetto ad imposte di donazione, ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Il D.L. n. 262 del 2006, art. 2 conv. con modif. dalla L. n. 286 del 2006, al comma 47 ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni "sui trasferimenti di beni e diritti per

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