Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2023, n. 20866

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2023, n. 20866
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20866
Data del deposito : 16 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA nel conflitto di competenza tra il Tribunale di Vallo della Lucania, e il il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, nel procedimento nei confronti di P A, nato a Torchiara in data 11/07/1947, proposto con ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania in data 29/09/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere C R;
letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, P M, ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 16/07/2012, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha applicato ad A P, a F F e a V G la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto, contestato al capo A) dell'imputazione provvisoria, di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cod. pen.), con espressa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen. ipotizzata dal Pubblico ministero e ha applicato al solo P la stessa misura cautelare in relazione all'ipotesi di riciclaggio contestata al capo B). Con il medesimo provvedimento, il Giudice ha disposto, ai sensi del previgente art. 12- sexies, dl. n. 306 del 1992, il sequestro dei beni oggetto dei trasferimenti fraudolenti e di quelli del solo P, ex art. 648-quater cod. pen., in relazione all'ipotesi di riciclaggio di cui al capo B). Il provvedimento de quo è stato confermato dal Tribunale del riesame di Salerno con ordinanza del 24/09/2012, che ha preso atto dell'esclusione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa;
e analogo provvedimento di conferma è intervenuto relativamente al decreto di sequestro preventivo. La Corte di cassazione, con sentenze dell'8/03/2013 (procedura personale) e 12/03/2013 (procedura reale), ha rigettato i relativi ricorsi, rilevando incidentalmente che, nel caso di specie, non si versava in un'ipotesi di criminalità organizzata.. 1.1. Successivamente, il Procuratore della Repubblica di Salerno ha presentato richiesta di giudizio immediato il 17/10/2012 in relazione sia il delitto di cui al capo A), escludendo il riferimento all'art. 7, legge n. 203 del 1991, sia l'ipotesi di riciclaggio a carico di P;
e il Giudice per le indagini preliminari ha provveduto conformemente. Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 19/01/2018, ha condannato gli imputati per i delitti loro ascritti, senza menzionare l'art. 7 citato. Tuttavia, la Corte di appello di Salerno, accogliendo un'eccezione di incompetenza territoriale, ha ritenuto che il reato di cui al capo A) fosse aggravato ex art. 7, legge 203 del 1991;
9 ritenendo la competenza territoriale del Tribunale di Napoli in ragione della vis attractiva ex art. 51, comma 3, cod. proc. pen., ha rimesso gli atti alla Procura partenopea anche in relazione all'ipotesi di riciclaggio contestata a P.

1.2. Il Pubblico ministero ha, quindi, chiesto la conferma ex art. 27 del sequestro preventivo originariamente emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Salerno, contestando agli imputati, con il capo A) dell'imputazione, l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. per "il fine di agevolare il clan Fabrocino";
e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta applicando, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., il sequestro preventivo sui beni di P in relazione ai delitti indicati ai capi A) e B). Il Tribunale del riesame di Napoli ha, però, annullato il relativo decreto in relazione al solo reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., ritenuto prescritto per insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991, senza nulla statuire in ordine alla eccepita incompetenza territoriale relativamente al reato di riciclaggio.

1.3. La Procura di Napoli ha, quindi, trasmesso gli atti alla Procura di Salerno che, con provvedimento del 27/07/2020, le ha restituito gli atti, sostenendo che la competenza dell'altra Procura fosse stata statuita dalla Corte di appello, sicché la relativa decisione poteva essere superata solo con il conflitto di competenza ex art. 28 cod. proc. pen.

1.4. La Procura di Napoli ha, poi, chiesto, in data 23/12/2020, l'archiviazione per il solo reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. per prescrizione, ritenendo insussistente l'aggravante di cui all'art. 7, legge
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