Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/01/2011, n. 2060
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In tema di agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, la riduzione da dieci a cinque anni del termine scaduto il quale il fondo acquistato con le predette agevolazioni può essere rivenduto senza decadere dai predetti benefici, operata dall'art. 11 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, si estende retroattivamente a tutti gli atti di acquisto posti in essere prima del 30 giugno 2001 (data di entrata in vigore del provvedimento), anche se sotto la vigenza del precedente vincolo decennale si siano verificati entrambi i fatti giuridici, dell'acquisto e della cessione, che comportano la decadenza, non tanto perché quest'ultima, nel sistema della legge n. 604 cit., costituisce una sorta di "sanzione impropria", con conseguente applicazione retroattiva della norma più vantaggiosa per il contribuente quale espressione del principio del "favor rei", quanto perché l'art. 11 cit., facendo riferimento "anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto" (comma 5), prende in considerazione il solo fatto dell'acquisto, senza porre altre condizioni che non sia quella, ricavabile dal sistema, del consolidamento del rapporto tributario, qualora nel decennio si sia verificata una causa di decadenza e la stessa sia stata contestata con un atto di accertamento e/o liquidazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per sopravvenuto giudicato favorevole all'Agenzia delle Entrate.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Primo Presidente f.f. -
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente di Sezione -
Dott. MERONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19436/2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AN ME ([...]), AN IO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 162, presso lo studio dell'avvocato SCALONE DI MONTELAURO LUCIA P., che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASINI MARIO, per delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 70/66/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO - SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 02/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;
uditi gli avvocati Sergio FIORENTINO dell'Avvocatura Generale dello Stato, Lucia P. SCALONE DI MONTELAURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
1. Antefatto - I signori NI RM e GI NI hanno acquistato la proprietà di un fondo rustico con atto registrato il 5 agosto 1985, invocando ed ottenendo, a titolo provvisorio, le agevolazioni fiscali (relative alle imposte di bollo, di registro e ipotecarie) previste dalla L. 6 giugno 1954, n. 604, a favore della piccola proprietà contadina.
Successivamente, con atto registrato il 9 settembre 1993, il fondo in questione veniva concesso in affitto ed il competente ufficio finanziario notificava ai signori NI (in data 28 aprile 2001) un avviso di liquidazione delle imposte, dovute nella misura ordinaria, essendo venuto meno il presupposto delle agevolazioni, costituito dalla coltivazione diretta del fondo per almeno dieci anni, secondo quanto disponeva la L. n. 604 del 1954, art. 7, così come modificato dalla L. n. 590 del 1965, art. 28, (che aveva portato a dieci anni il periodo di coltivazione diretta, necessario per beneficiare delle agevolazioni, originariamente fissato in cinque anni).
2. Svolgimento del processo di merito - Il contenzioso inizia con il ricorso proposto dai signori NI, che veniva accolto in primo ed in secondo grado.
In particolare, la CTR, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, dopo avere premesso che il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 11, in vigore dal 30 giugno 2001, ha ridotto da dieci a cinque anni il periodo di conduzione diretta dei fondi, necessario per consolidare i benefici (comma 1), ha ritenuto che la nuova disciplina debba essere applicata retroattivamente alla fattispecie in esame in forza del medesimo D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 11, comma 5, secondo il quale "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto".
3. Il giudizio di legittimità - L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione di quest'ultima decisione, meglio indicata in epigrafe, denunciando, con un unico motivo, illustrato anche con memoria, la violazione o falsa applicazione dell'art. 11 preleggi, L. n. 604 del 1954, art. 7, e D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 11, commi 1 e 5, ai
sensi dell'art. 360 c.p.c., n.
3. I contribuenti resistono con controricorso.
Con ordinanza del 24 marzo 2010, n. 8487, la quinta sezione civile di questa Corte, alla quale il ricorso era stato originariamente assegnato, ha rimesso gli atti al primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle SS.UU., avendo rilevato un contrasto di decisioni. La causa, assegnata alle SS.UU. è stata trattata all'odierna udienza. Le parti hanno assunto le conclusioni verbalizzate. DIRITTO
Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate non può trovare accoglimento.
1. La tesi della parte ricorrente - Secondo l'amministrazione ricorrente, quando, come nella specie, l'atto di acquisto e l'atto di cessione siano stati posti in essere prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 11, - che ha ridotto da 10 a 5 anni, il periodo di coltivazione diretta del fondo, necessario per ottenere i benefici fiscali - l'intera vicenda giuridica deve ritenersi conclusa e, quindi, lo ius superveniens non potrebbe più interferire in alcun modo. Secondo tale tesi, la decadenza si dovrebbe considerare storicamente già verificata, per cui non avrebbe alcuna rilevanza la circostanza che l'atto di cessione sia stato posto in essere dopo la maturazione del quinquennio, divenuto sufficiente, ex post, per consolidare l'agevolazione. Secondo l'Agenzia ricorrente, questa conclusione non contrasterebbe con la clausola di retroattività contenuta nello stesso D.Lgs. n. 228 del