Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/12/2007, n. 26096
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Il principio di onnicomprensività della retribuzione, sancito dall'art. 2121 cod. civ. (nel testo anteriore alla legge n. 297 del 1982) ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità, poi confluita nel trattamento di fine rapporto, trova applicazione anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante agli autoferrotranvieri con diritto a pensione, con conseguente nullità, ai sensi del citato art. 2121 e dell'art. 1419 cod. civ., di clausole contrattuali che escludano espressamente la computabilità di indennità corrisposte in maniera continuativa o che adottino una nozione di retribuzione non comprensiva di emolumenti percepiti in maniera continuativa, come il compenso per lavoro straordinario continuativo, il quale è computabile anche ai fini del t.f.r. per il periodo successivo al 31 maggio 1982, dovendo, per un verso, escludersi che le clausole collettive nulle, per contrarietà al principio di onnicomprensività di cui all'art. 2121 (vecchio testo) cod. civ., possano rivivere nel contesto normativo introdotto dalla stessa legge n. 297 del 1982 e, per altro verso, ritenersi che una eventuale deroga al predetto principio di omnicomprensività da parte di contratti o accordi collettivi successivi all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, debba essere espressamente prevista.
Il rapporto di lavoro degli addetti ad una ferrovia in concessione, a seguito della revoca della concessione ed al suo affidamento ad una gestione governativa, integra un rapporto di pubblico impiego in quanto di nuovo riferibile allo Stato e non ad un'impresa distinta dalla sua organizzazione pubblicistica, con la conseguenza che il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo è regolato dall'art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80 del 1998 (ed oggi dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001). Sicché, relativamente a controversia circa il diritto di un "ex" dipendente della Gestione commissariale delle Ferrovie del Sud-Est - cessato dal servizio in data successiva al 30 giugno 1998, ossia successivamente al trasferimento di tutte le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni alla giurisdizione del giudice ordinario - alla erogazione del trattamento di fine rapporto (in misura superiore a quella percepita), deve essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il diritto al t.f.r. nasce al momento della cessazione del rapporto lavorativo, anche nel caso (come quello dei dipendenti addetti alle Ferrovie del Sud-Est) in cui vi sia stato un mutamento del datore di lavoro nel corso dell'unitario rapporto, proseguito senza soluzione di continuità.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. I G - Presidente di sezione -
Dott. DI N L F - consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. A G - rel. Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.R.L. FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI, SUCCEDUTA EX LEGE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA PER LE FERROVIE DEL SUD EST, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo studio dell'avvocato S A, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A L, giusta delega a margine del controricorso;
- ricorrente -
contro
A A, elettivamente domiciliato in ROMA, PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1343/05 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 22/06/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/07 dal Consigliere Dott. A G;
uditi gli avvocati A L, S A R.;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del primo motivo, giurisdizione dell'ago, rinvio per il resto a sezione semplice. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente trascritto in epigrafe, agente di ruolo alle dipendenze della società Ferrovie del Sud Est prima e Gestione Commissariale Governativa Ferrovie del Sud Est poi, collocato in quiescenza in data successiva al 30 giugno 1998, proponeva ricorso al Tribunale di Lecce, quale Giudice del lavoro, domandando la condanna della predetta Gestione al pagamento di differenze del trattamento di fine rapporto (t.f.r.), comprensivo dell'indennità di buonuscita, fino al 31 maggio 1982 e del trattamento di fine rapporto in senso stretto dal 1 giugno 1982 alla cessazione del rapporto;
differenze conseguenti al fatto che l'Azienda non aveva compreso, nella retribuzione utile quale base di calcolo del t.f.r., emolumenti di carattere continuativo corrisposti per compenso per lavoro straordinario, indennità di trasferta (o diaria) e indennità di presenza prevista dall'art. 4 dell'Accordo Nazionale 21 maggio 1981. Depositava, unitamente al ricorso, tutte le buste paga dell'intero periodo, nonché conteggi analitici, riepilogativi delle somme percepite per le suddette voci (lavoro straordinario feriale, indennità di trasferta o diaria, indennità di presenza). Si costituiva la Gestione Commissariale contestando la fondatezza della pretesa e sostenendo che il lavoro straordinario era stato prestato per sporadiche esigenze di servizio e quindi i relativi compensi erano stati esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
In corso di causa si costituiva la società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., succeduta alla Gestione commissariale.
2. Il tribunale adito accoglieva il ricorso e condannava la società al pagamento delle richieste differenze di trattamento di fine rapporto, oltre interessi come per legge e spese processuali. In particolare il tribunale riteneva il carattere continuativo del lavoro straordinario prestato e quindi la computabilità del relativo compenso nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, al pari delle altre voci (indennità di trasferta o diaria, indennità di presenza giornaliera), stante il loro carattere retributivo.
3. Proponeva appello la società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., eccependo in particolare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
La Corte di Appello di Lecce, sezione lavoro, ha rigettato l'appello argomentando, quanto all'eccepito difetto di giurisdizione, che il trattamento di fine rapporto diventa esigibile solamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro per cui essendo questa, nel caso di specie, verificatasi dopo la data del 30 giugno 1998, la giurisdizione della controversia apparteneva al giudice ordinario. Nel merito riteneva che il carattere fisso e continuativo del lavoro straordinario risultava dai prospetti paga e che nessuna contestazione era stata mossa dalla società quanto alle altre voci di cui parimenti era stata chiesta la computabilità ai fini del trattamento di fine rapporto (indennità di trasferta o diaria ed indennità di presenza giornaliera).
4. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso la società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. con tre motivi di cui il primo attinente alla giurisdizione, talché il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite di questa Corte.
L'intimato ha resistito con controricorso.
La società ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
Con il primo motivo la