Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/11/2006, n. 25507

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In tema di espropriazione immobiliare, qualora in fase di vendita sia intervenuta l'aggiudicazione provvisoria e successivamente il giudice dell'esecuzione abbia dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva in pendenza del termine per la presentazione delle eventuali offerte in aumento di un sesto (ora di un quinto) ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., si deve ritenere che, ai sensi nel nuovo art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. (introdotto per effetto dell'art. 2, comma 4 novies, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modif. ed integr., nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e recante la rubrica "Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti"), gli effetti dell'aggiudicazione, "anche provvisoria", restano fermi nei confronti degli aggiudicatari, anche se tali non in via definitiva, poiché, con questa disposizione, il legislatore ha inteso incidere sul contenuto dell'art. 632 cod. proc. civ. - relativo, appunto, agli effetti dell'estinzione del processo esecutivo - precisandolo nel senso che tanto l'aggiudicazione provvisoria che l'assegnazione sono ora da ritenersi atti indifferenti a detta estinzione, la quale, quindi, non ne determina la caducazione, con la conseguente configurabilità del diritto dell'aggiudicatario provvisorio all'ottenimento del trasferimento del bene in suo favore. Il citato art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. si qualifica come norma interpretativa, per quanto desumibile dalla volontà del legislatore di dirimere il contrasto esistente in materia tra la giurisprudenza della Corte di cassazione e la dottrina, anche alla stregua della stessa espressione contenuta nell'introduzione del richiamato art. 2, comma 4 novies, del d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005, in cui si afferma che tale norma risulta emanata "al fine...di ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata". Pertanto, trattandosi di norma di interpretazione autentica, essa trova applicazione anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/11/2006, n. 25507
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25507
Data del deposito : 30 novembre 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente aggiunto -
Dott. I G - Presidente di Sezione -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. DI N L F - rel. Consigliere -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. T R M - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE G S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato S C, che la rappresenta e difende, giusta, delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
S B G, R L, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLLINA 36, presso lo studio dell'avvocato A G, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 671/03 del Tribunale di LIVORNO, depositata il 11/04/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/06 dal Consigliere Dott. DI N L F;
' uditi gli avvocati C S, GIUFFRE' Adriano;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. I D che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ANTECEDENTI DI PATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nell'esecuzione forzata, promossa con le forme
dell'espropriazione immobiliare in danno dei coniugi SABBATINI Giacomo e Lucia ROCCHI, i beni posti in vendita furono aggiudicati a S D G a seguito d'incanto tenutosi il 24 maggio 2001.
I debitori, con istanza del 4 giugno 2001, chiesero al giudice dell'esecuzione del tribunale di Livorno di dichiarare estinta la procedura esecutiva, perché anche l'ultimo creditore intervenuto nell'esecuzione aveva rinunciato agli atti, e di revocare il provvedimento di aggiudicazione.
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 4 giugno 2001, dichiarò estinta la procedura esecutiva, revocò il provvedimento di aggiudicazione e dispose che all'aggiudicataria DE GIOVANNI fosse restituito quanto aveva versato.

2. S D G, con ricorso del 7 giugno 2001 al giudice dell'esecuzione del tribunale di Livorno, ha proposto opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza del 4 giugno 2001, sostenendo che l'estinzione del giudizio, dichiarata dopo l'aggiudicazione del bene pignorato, imponeva di emettere il decreto di trasferimento del bene e di attribuire il ricavato della vendita all'esecutato.
Gli intimati hanno contrastato queste considerazioni, richiamando l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la disposizione del secondo comma dell'art. 632 c.p.c. opera nelle ipotesi di estinzione della procedura esecutiva successiva all'aggiudicazione definitiva.

3. Il tribunale, con sentenza in data 11 aprile 2003, ha rigettato l'opposizione, considerando che l'estinzione era stata dichiarata l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte di aumento di sesto, cioè prima dello spirare del termine di dieci giorni previsto dall'art. 584 c.p.c. Il tribunale ha richiamato il principio, enunciato dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 18 gennaio 1983, n. 413, che gli artt. 632 e 495 c.p.c. debbono essere interpretati nel senso che, nella disciplina della vendita con incanto, i termini "aggiudicazione" e "vendita" si riferiscono all'aggiudicazione definitiva, con la conseguenza che, se l'aggiudicazione è successiva alla dichiarazione di estinzione, l'aggiudicatario non può ottenere gli immobili pignorati, ma ha diritto alla sola consegna della somma ricavata dalla vendita.

4. S D G ha proposto ricorso per cassazione. G S e L R hanno resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Dopo una prima assegnazione alla terza sezione civile, il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni unite, presentando una questione di massima di particolare importanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nell'ordine logico deve essere esaminato prima il secondo motivo del ricorso con il quale è denunciata violazione dell'art.2697 c.c. e motivazione insufficiente o contraddittoria.

1.1. La ricorrente si duole del fatto che il tribunale ha considerato pacifica la circostanza che si versava in ipotesi di aggiudicazione provvisoria. Ella sostiene che l'unica circostanza pacifica era quella che non era stata depositata alcuna istanza di aumento di sesto e che l'atto di rinuncia al processo esecutivo era intervenuto lo stesso giorno in cui era spirato il termine per le offerte di aumento di sesto. In questo contesto, l'affermazione che l'estinzione si era verificata prima dell'aggiudicazione era priva di logica motivazione.
La trattazione anticipata del motivo è giustificata dal fatto che, ove non fosse correttamente motivata l'affermazione che era pacifico che si versava in tema di aggiudicazione provvisoria, il problema principale posto dal ricorso - secondo il quale l'estinzione travolge l'aggiudicazione del bene pronunciata a seguito d'incanto - non si porrebbe nei termini proposti dall'impugnazione.
La censura contenuta nel motivo è inammissibile ed infondata, perché strumentale.

1.2.1. Le sentenze che decidono una controversia in materia di opposizione agli atti esecutivi sono impugnabili con il regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c. (art. 187 delle disposizioni di attuazione di detto codice) e con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Con riferimento a quest'ultimo mezzo d'impugnazione, i motivi consentiti sono solo quelli della violazione di legge sostanziale o processuale, giammai quello dell'omessa o insufficiente motivazione: per tutte, Cass. 9 aprile 1999, n. 3470.

1.2.2. La ricorrente, sotto l'apparente censura delle norme in tema di onere della prova, addebita alla decisione impugnata l'errore di una motivazione insufficiente o contraddittoria in punto di accertamento dell'anteriorità della dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva rispetto all'aggiudicazione e sostiene che era solo pacifico che la data dell'estinzione e la scadenza del termine per proporre offerte di aumento di sesto coincidevano.
La censura è inammissibile, perché nel ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, la ricorrente non può addurre come vizio della sentenza il motivo di omessa o insufficienza della motivazione.
Per completezza si deve aggiungere che il motivo travisa la sentenza impugnata, la quale non ha dichiarato l'anteriorità dell'una circostanza di fatto rispetto all'altra, ma si è limitata a trarre determinate conclusioni, che saranno esaminate più avanti, sul punto che dichiarazione di estinzione e

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