Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2021, n. 26469

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2021, n. 26469
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26469
Data del deposito : 12 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIRILLO LUCIO nato a PESCARA il 02/08/1946 avverso la sentenza del 03/04/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE G;
ta3:1113 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTEI che ha concluso chiedendo ditoiI difErrscii‘

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello de L'Aquila ha parzialmente riformato la decisione di primo grado nei confronti dell'imputato, amministratore e socio accomandatario della sas Comind e titolare della omonima ditta individuale, di condanna alla pena di giustizia per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni immobili, realizzato mediante la stipula di un simulato contratto di compravendita con i figli avente ad oggetto i beni immobili ;
epoca del fallimento : Giugno 2013. 1. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, lamentando col primo motivo la violazione degli artt 222 e 216 LF e degli artt 1414 e 1872 e seguenti cc e l'illogicità della motivazione. I Giudici del merito avrebbero errato nel considerare simulato il contratto con i figli mentre non si trattava di una compravendita ma di un contratto di rendita vitalizia a titolo oneroso mediante il quale in corrispettivo della cessione degli immobili i figli si obbligavano ad assistere e mantenere in futuro e vita natural durante i genitori, che si erano riservati il diritto di abitazione e di uso. A conferma dell'autenticità del contratto la difesa ha posto in luce il fatto che gli obbligati avevano iniziato ad adempiere la loro obbligazione nel Febbraio 2013, prima della dichiarazione di fallimento, intervenuta a Giugno 2013. Non vi era alcuna finalità distrattiva e di pregiudizio delle ragioni dei creditori ma solo la volontà di perseguire una finalità personale e familiare, ciò che si rifletterebbe sull'elemento del dolo specifico.

2. Col secondo motivo il ricorrente ha dedotto la manifesta illogicità di motivazione, poiché i Giudici di merito avevano assegnato alla stipula di un contratto di finanziamento alla fine 2011 un valore di contraddizione della tesi difensiva secondo la quale la cessione degli immobili e l'obbligo di mantenimento da parte dei figli sarebbero significativi di una condizione economica preoccupante per il fallito.Ha sostenuto il ricorrente che non vi era alcun nesso logico-giuridico tra i due negozi, tanto più che, a differenza di quanto opinato nella fase di merito, lo stato di decozione dell'impresa non risaliva al 2010 e non derivava da passività legate alla gestione dell'impresa ma dall'acquisto mediante leasing di un capannone al prezzo di 2mln di euro, pagato a rate;
rate che erano state puntualmente onorate fino al periodo successivo a Maggio 2011, quando l'attività dell'imputato era cessata e si era verificato il dissesto societario. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, che per alcuni aspetti lambisce lòinammissibilità, è complessivamente infondato. Appare utile ricordare che l'imputato è stato chiamato a rispondere, ai sensi degli artt 222 e 216 LF, quale legale rappresentante, amministratore unico, socio accomandatario della sas Comind e titolare della omonima ditta individuale, del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di tutti i beni immobili facenti capo alla società, poi dichiarata fallita, essendo stato dichiarato anch'egli fallito;
distrazione realizzata mediante la stipula di un contratto di compravendita con i figli avente ad oggetto i suddetti beni immobili, ritenuto simulato dai Giudici del merito,che hanno convalidato l'impostazione d'accusa.

1.La difesa ha sostenuto, anche nel presente ricorso col primo motivo, la tesi della piena legittimità dell'operazione negoziale, che non costituirebbe un contratto simulato di compravendita, come opinato dai Giudici del merito, con effetto depauperativo del patrimonio della società e con pregiudizio delle ragioni creditorie ma un reale ed effettivo contratto di rendita vitalizia a titolo oneroso col quale, in corrispettivo della cessione degli immobili,i figli si erano obbligati ad assistere e mantenere in futuro e vita natural durante i genitori, che, a loro volta, si erano riservati il diritto di abitazione e di uso dei beni immobili. Da tale presupposto si fa discendere la violazione delle norma del codice civile di cui all'art 1414 sugli effetti della simulazione del contratto tra le parti contraenti e dell'art 1872 e seguenti sulla rendita vitalizia, con particolare riferimento alla costituzione della rendita vitalizia a titolo oneroso, disposizioni di cui occorrerebbe, nel caso in esame tener conto nell'applicazione della legge penale ( art 606/1 lett b cpp), qui individuata negli artt 222 e 216 LF, di cui pure si lamenta la violazione.
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