Cass. civ., sez. I, sentenza 23/11/2021, n. 36092

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Il patto di sindacato, con il quale i soci abbiano concordato la nomina di un soggetto alla carica di amministratore per due trienni consecutivi, non è nullo per violazione degli artt. 2372 e 2383 c.c., avendo effetti organizzativi del voto meramente interni e obbligatori, senza porre in discussione il corretto funzionamento e le prerogative dell'organo assembleare.

Affinché l'amministratore designato in un patto parasociale acquisti, ai sensi dell'art. 1411 c.c., il diritto soggettivo all'espressione del voto in assemblea, da parte dei soci sottoscrittori del patto, in favore della sua nomina e di un determinato compenso, in esso decisi, occorre che sia accertato l'intento dei soci di attribuire direttamente ed immediatamente al terzo un diritto soggettivo, potendo allora, in tal caso, l'amministratore vantare una pretesa risarcitoria al riguardo, ove ne sussistano tutti gli elementi costitutivi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 23/11/2021, n. 36092
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36092
Data del deposito : 23 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

36092.21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto CARLO DE CHIARA Presidente Società Patto parasociale ->Nomina e compenso UMBERTO L.C.G. SCOTTI Consigliere dell'amministratore - Art. 1411 c.c. - · Limiti. M VCI Consigliere Ud. 15/10/2021 PU Consigliere - Rel. LOREDANA NAZZICONE Cran 36092 Consigliere ROBERTO AMATORE R.G.N. 11440/2016 SENTENZA sul ricorso 11440/2018 proposto da: G G, in proprio e quale procuratrice di Santini Tommaso, nonché S F, S M, elettivamente domiciliati in Roma, Via Nomentana n. 76, presso lo studio dell'avvocato S M, rappresentati e difesi dagli avvocati B A, S G, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

nonché

contro

B R, elettivamente domiciliato in Roma, Via Santo Stefano del Cacco n. 16, presso lo studio dell'avvocato Bei 4101 2 N G, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

G M T, elettivamente domiciliata in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 112, presso lo studio dell'avvocato Pedulla' Luigi, rappresentata e difesa dagli avvocati P E, Soldaini Mario, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;
controricorrente al ricorso incidentale -

contro

G G, in proprio e quale procuratrice di Santini Tommaso, nonché S F, S M, elettivamente domiciliati in Roma, Via Nomentana n. 76, presso lo studio dell'avvocato S M, rappresentati e difesi dagli avvocati B A, S G, giusta procura in calce al ricorso principale;
controricorrenti al ricorso incidentale - E sul ricorso successivo: G M T, elettivamente domiciliata in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 112, presso lo studio dell'avvocato Pedulla' Luigi, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati P E, S M, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente --

contro

G Franca, Tucci Mario;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2378/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 27/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2021 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;
lette le conclusioni scritte (art. 23, comma 8-bis, decreto legge n.137/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.176/2020) del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Battista NARDECCHIA che chiede il rigetto dei ricorsi principali e del ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Firenze con sentenza del 27 ottobre 2017, in parziale riforma della decisione di primo grado, che accogliendo la domanda aveva liquidato una somma superiore, ha ridotto la misura del dovuto a Ruben B dai soci della CVG Corpo Vigili Giurati di Firenze s.p.a. e della CVG Corpo Vigili Giurati di Pisa s.p.a. ad € 840.000,00, a titolo di risarcimento del danno per la mancata nomina alla carica di amministratore delegato delle due società per il triennio 2012-2014, in violazione del patto parasociale concluso fra i soci stessi. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i soci G G e Tommaso, Massimo e Francesca Santini, sulla base di tre motivi. Ha proposto ricorso successivo, da qualificare come incidentale, la socia M T G, per quattro motivi;
ha proposto ricorso incidentale, altresì, il controricorrente Ruben B, affidato a tre motivi. Resistono reciprocamente le parti con controricorso. Il P.G. ha chiesto il rigetto dei ricorsi, principale ed incidentali. M Le parti hanno depositato la memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo, i ricorrenti principali deducono la 1.1. violazione o falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1326, 1372, 1362, 1366 e 1372 cod. civ., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, perché la corte territoriale ha errato nel ritenere che il 12 novembre 2008 fu raggiunto un accordo definitivo, in tutti i suoi elementi essenziali, con riguardo alla rielezione del dr. B alla carica di amministratore delegato per un doppio triennio. Al contrario, come risulta dalla corretta applicazione dei criteri ermeneutici ex artt. 1362 ss. cod. civ., il 12 novembre 2008 - data della riunione tra i soci, dove il B non fu presente si era - ancora nel corso di trattative e della progressiva puntuazione degli accordi, senza una decisione vincolante. Ciò sarebbe emerso, ove la corte territoriale ne avesse fatto uso, dall'applicazione dei criteri del significato letterale delle parole, del comportamento delle parti e del complessivo tenore delle clausole. Al contrario, ai fini della configurabilità del vincolo definitivo occorre un'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, e persino il completamento di un assetto negoziale può integrare, secondo il giudice di legittimità, un atto meramente preparatorio e non vincolante tra le parti, in difetto dell'attuale volontà di considerarlo tale. In detto verbale, infatti, i soci esordirono dichiarando di voler analizzare varie ipotesi percorribili per il futuro», riferendo che «la società ha l'interesse e la volontà di continuare il rapporto di amministratore delegato» e che «tenuto conto che ancora vanno delineate le soluzioni e i meccanismi si stabilisce di aggiornare la riunione su questo punto a brevissimo con la presenza dello stesso Dr. B»;
l'esito di tale riunione fu riassunto dal consulente delle 2 società in una comunicazione del 9 dicembre 2008, in cui egli precisava che «prima di completare il quadro non solo economico ma anche normativo che regolamenterà l'accordo con l'A.D. per i prossimi anni, ho chiesto allo stesso Dr. Ruben B di partecipare ad una riunione dei soci del patto». Il fatto decisivo, il cui esame è stato dalla corte omesso, attiene alla prosecuzione di ulteriori trattative tra i soci pattisti, finalizzato a raggiungere l'accordo definitivo in tutti suoi elementi essenziali e che si protrassero tra il novembre 2008 ed il febbraio 2009, perfezionandosi soltanto il giorno 11 febbraio 2009, con l'accordo tra i soci partecipanti al sindacato di nominare il dr. B per il triennio 2009-2011: accordo, invero, poi consacrato nei verbali assembleari del 19 febbraio 2009 per la CVG s.p.a. Firenze e dell'8 giugno 2009 per la CVG s.p.a. di Pisa. Anche dal verbale della riunione dei soci pattisti del 28 dicembre 2008 emerge che essi si riconvocarono proprio per discutere sulle richieste del Dott. Ruben B, relative al rinnovo della carica ai Amministratore Delegato, così come presentate nel documento ricevuto per mail dal Dott. Boccalini il 15 dicembre u.s.»: da cui emerge la forte divisione, ancora a quella data, esistente tra i soci in ordine ai compensi da corrispondere all'amministratore delegato;
dal verbale della riunione tra i medesimi in data 30 dicembre 2008, ancora ricco di discussioni sui compensi da attribuirgli;
dalla comunicazione del 9 gennaio 2009, inviata da uno dei soci pattisti, in cui si evince che l'accordo era in fieri, tanto che egli afferma come su mia richiesta, Boccalini ha avvisato i partecipanti di far andare deserta l'assemblea di lunedì», onde le trattative si palesavano tutt'altro che concluse. n Infine, soltanto durante la riunione dell'11 febbraio 2009, a sintesi delle diverse richieste di tutti i soci protrattesi durante le trattative, fu concluso l'accordo definitivo, in linea con le effettive deliberazioni assembleari, assunte il 19 febbraio e l'8 giugno 2009. In particolare, accettando tali cariche, il dr. B ha recepito proprio l'accordo dell'11 febbraio 2019, che non conteneva nessun riferimento al secondo triennio della carica. 1.2.-Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1326, 1372, 1362, 1366, 1372 e 1411 cod. civ., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, perché la corte territoriale ha qualificato come contratto a favore di terzi ex art. 1411 cod. civ. l'accordo pretesamente raggiunto dai soci il 12 novembre 2008, senza neppure considerare perlomeno l'avvenuta revoca o modifica del medesimo l'11 febbraio 2009, prima dell'adesione del terzo in data 19 febbraio 2009. Al contrario, tale qualificazione esige che, tra gli stipulanti, sia concluso un contratto valido, efficace e vincolante, non una mera puntuazione, laddove alla data del 12 novembre 2008, come illustrato nel primo motivo, non tutti gli elementi essenziali dell'accordo tra i soci erano stati definiti;
ma anche a volere ritenere lo stesso integrante un contratto definitivo, era stato però revocato O comunque modificato prima dell'adesione del dr. B, in quanto l'unico accordo raggiunto all'esito delle trattative fu quello cristallizzato nel verbale dell'11 febbraio 2009, che ne prevedeva la nomina solo per il triennio 2009-2011, come poi avvenuto nella successiva assemblea del 19 febbraio 2009. - Con il terzo motivo, deducono la violazione o la falsa 1.3. applicazione degli artt. 1344, 1418 e 2383 cod. civ., dovendo semmai, in subordine, ritenersi nullo un simile accordo in favore del и dr. B di rielezione per un duplice triennio, per violazione della norma imperativa dell'art. 2383 cod. civ., secondo cui gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi. 2.1. - Nel suo autonomo ricorso, da qualificare incidentale, Maria Teresa G ha formulato quattro censure. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione o falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1326, 1372, 1362 ss., 1372 e 1411 cod. civ., in quanto la pretesa individuazione di un patto parasociale tra i soci ed il B si pone in contrasto con la disciplina di tale istituto, che resta a valenza meramente interna tra i soci, onde dalla mancata adozione di una delibera di nomina anche per il triennio 2012-2014 non è sorto nessun diritto in favore del dr. B al compenso od al risarcimento del danno. La nomina dell'amministratore alla carica per il primo triennio, ed il relativo diritto di questi di esserne compensato, non è affatto derivata dal patto parasociale, ma unicamente dalle deliberazioni di nomina del 19 febbraio 2009 per la CVG s.p.a. Firenze e dell'8 giugno 2009 per la

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