Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/02/2006, n. 3116

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In tema di contenzioso tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1° gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione "ad causam" e "ad processum" nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all'Agenzia; tale legittimazione costituisce infatti il riflesso, sul piano processuale, della separazione tra la titolarità dell'obbligazione tributaria, tuttora riservata allo Stato, e l'esercizio dei poteri statali in materia d'imposizione fiscale, il cui trasferimento all'Agenzia, previsto dall'art. 57 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, esula dallo schema del rapporto organico, non essendo l'Agenzia un organo dello Stato, sia pure dotato di personalità giuridica, ma un distinto soggetto di diritto. Ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 300, l'Agenzia ha facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il quale, in assenza di una specifica disposizione normativa, dev'essere richiesto in riferimento ai singoli procedimenti - anche se non è necessaria una specifica procura -, non essendo a tal fine sufficiente l'eventuale conclusione di convenzioni a contenuto generale tra l'Agenzia e l'Avvocatura. L'assunzione in via esclusiva da parte dell'Agenzia della gestione del contenzioso nelle fasi di merito, già attribuita dagli artt. 10 ed 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 agli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, comporta inoltre che, nei procedimenti introdotti anteriormente al 1° gennaio 2001, nei quali l'ufficio non abbia richiesto il patrocinio dell'Avvocatura, spetta all'Agenzia l'esercizio di tutti i poteri processuali, ivi compresi quelli di disposizione del diritto controverso e del rapporto processuale, con la conseguenza che la proposizione dell'appello da parte della sola Agenzia, senza esplicita menzione dell'ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell'estromissione di quest'ultimo. Per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, consente invece di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l'interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/02/2006, n. 3116
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3116
Data del deposito : 14 febbraio 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente di sezione -
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - rel. Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrenti -

contro
LL AR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio degli avvocati MEZZETTI MAURO ed ALBERTO, che la rappresentano e difendono, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 08/07/2003 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA, depositata il 27/02/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/12/2005 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;

uditi gli Avvocati PALATIELLO dell'UR Generale dello Stato e Mauro MEZZETTI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
rinvio per il resto ad una sezione semplice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RO TT esponeva un credito di L. 500 miliardi, a titolo di risarcimento dovuto dall'IMI s.p.a., nella dichiarazione di successione di NO Rovelli. L'ufficio, con avviso notificato il 13 novembre 1993, liquidava un'imposta di successione di L. 237.802.075.040, applicando una maggiorazione del 10%, a titolo di presunzione, per l'esistenza di danaro, gioielli e mobili. L'imposta veniva assolta dal debitore IMI s.p.a.
La TT chiedeva il rimborso del tributo, deducendo che la presunzione non poteva operare, trattandosi di successione aperta all'estero, alla quale non era applicabile il D.P.R. n. 637 del 1973, art. 8;
inoltre impugnava l'avviso di liquidazione dinanzi alla
commissione tributaria di primo grado di Roma, la quale, con sentenza del 14 giugno 2002, accoglieva il ricorso. L'Agenzia delle Entrate di Roma proponeva appello, che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza pubblicata il 27 febbraio 2003, notificata all'Agenzia Centrale delle Entrate in data 19 marzo 2003. La commissione osservava che l'art. 8 (maggiorazione presuntiva per possesso di danaro, gioielli e mobilia) doveva essere interpretato alla luce dell'art. 2, nel quale si precisava che, se il de cuius non era residente nello Stato al momento dell'apertura della successione, l'imposta era dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti in AL. La presunzione (juris tantum), in considerazione del tipo di beni indicati nell'art. 8, era, pertanto, inscindibilmente collegata con la residenza, in quanto si può presumere il possesso di beni soltanto ove sia possibile detenerli nell'abitazione. La decisione richiamava il precedente costituito dalla sentenza di questa Corte n. 6955 del 1994. Al giudizio d'appello non partecipava, ne' veniva evocato, l'ufficio finanziario che aveva emesso l'atto impositivo impugnato.
Proponevano ricorso per Cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, entrambi difesi dall'UR Generale dello Stato. Nel ricorso, notificato il 15 marzo 2004, le Amministrazioni ricorrenti ribadivano l'operatività, nella specie, della presunzione stabilita dal D.P.R. n. 637 del 1973, art.

8. La TT resisteva con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, in quanto la notifica della sentenza all'Agenzia Centrale, unico soggetto legittimato a proporre ricorso per Cassazione, era idonea a far decorrere il termine breve, che nella specie non risulta osservato.
La difesa erariale sosteneva, invece, che la notifica della sentenza d'appello deve essere effettuata all'ufficio che era stato parte nel giudizio di merito, e cioè, nella specie, all'Agenzia delle Entrate nella sua sede periferica di Roma.
A seguito di ordinanza della Sezione Tributaria della Corte del 26 maggio 2005, n. 11156, nella quale è stata prospettata la possibilità di tre diverse soluzioni, e cioè una legittimazione esclusiva dell'Agenzia centrale, di quella periferica, ovvero una legittimazione concorrente, il Primo Presidente, in considerazione della particolare rilevanza della questione ha rimesso la decisione della causa alle Sezioni Unite. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
p.

2. I precedenti nella giurisprudenza della Corte. Secondo le sentenze delle Sezioni Unite 29 aprile 2003, n. 6633, e 5 maggio 2003, n. 6774, a seguito dell'istituzione - da parte del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, capo 2^, titolo 5^ - delle agenzie fiscali, divenute operative, secondo il D.M. 28 dicembre 2000, art. 1, a partire dal 1 gennaio 2001, le stesse gestiscono le funzioni
già esercitate dai vari dipartimenti ed uffici del Ministero delle Finanze, confluito nel Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale rimangono le sole funzioni statali elencate nell'art. 56. Pertanto, il trasferimento di alcuni rapporti relativi alle entrate tributarie all'Agenzia delle entrate non costituisce un'ipotesi di successione nel processo ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., applicabile solo ai casi in cui viene meno la parte originaria, ma una successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., con la conseguenza che il ricorso per Cassazione in un procedimento già pendente al 1 gennaio 2001 può essere proposto, sia dall'Agenzia delle Entrate, sia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, organo statuale cui appartiene l'ufficio finanziario parte originaria del processo. Per quanto riguarda la legittimazione delle articolazioni periferiche dell'Agenzia delle entrate al ricorso per Cassazione, nella giurisprudenza della Sezione Tributaria si formavano due indirizzi. Ai fini di una ricostruzione del panorama giurisprudenziale pare utile richiamare l'ordinanza della Sezione Tributaria 10 settembre 2004, n. 1833, a seguito della quale è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione delle conseguenze della notifica del ricorso per Cassazione all'ufficio periferico dell'Agenzia. In proposito l'ordinanza richiama l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità circa l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dell'ufficio finanziario periferico, e riporta le contrastanti risposte date dalla giurisprudenza all'applicabilità di tale principio ai processi nei quali l'Agenzia delle entrate, successivamente al 1 gennaio 2001, ha assunto la qualità di parte. Secondo la sentenza n. 16122/2002, l'orientamento previgente all'istituzione delle Agenzie non può essere mantenuto, in considerazione del trasferimento alle stesse dei rapporti giuridici, poteri e competenze già attribuiti ai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse, e che il ricorso va proposto nei confronti dell'Agenzia nella sua sede centrale;
che, però, la notificazione del ricorso all'ufficio periferico dell'Agenzia, peraltro legittimato a stare in giudizio nei gradi di merito, non comporta l'inesistenza del ricorso, ma la sua nullità, sanabile attraverso la presentazione del controricorso da parte dell'Agenzia, in persona del suo direttore. Nella sentenza n. 11551/2004 la Corte, invece, pur partendo dalla stessa premessa della precedente citata decisione, e cioè la mancata attribuzione della personalità giuridica agli uffici periferici delle Agenzie, rileva che la disposizione dello statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 4, comma 1, lett. d) attribuente agli uffici locali la gestione del contenzioso non possa essere intesa se non nel senso che detti uffici curano tale gestione nei limiti stabiliti dalla legge, e cioè dinanzi alle commissioni di merito (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11) e curando l'istruttoria interna di supporto al giudizio di legittimità, con la conseguenza che il ricorso proposto nei confronti dell'ufficio locale dell'Agenzia deve essere dichiarato inammissibile, non essendo la stessa legittimata a stare in giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, dovendosi al riguardo fare riferimento alla disciplina generale, in forza della quale il ricorso deve essere proposto in persona del rappresentante legale dell'ente. Nell'ordinanza viene, inoltre, richiamata la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 71/2001, nella quale, preso atto del trasferimento delle funzioni già attribuite al Dipartimento delle entrate e tenuto conto dell'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione, secondo cui gli uffici locali dell'Agenzia corrispondono ai preesistenti uffici delle entrate, si ritiene che mantengano piena vigenza del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11 e D.P.R. n. 636 del 1972, art. 17, i quali riconoscono a tali uffici la posizione
processuale di parte e l'esercizio della difesa diretta dinanzi alle Commissioni Tributarie.
Per quanto riguarda la gestione del contenzioso, attribuita all'Agenzia dall'art. 4, comma 1, lett. d), dello statuto, la Sezione considera tale attribuzione come ineludibile conseguenza della riorganizzazione del sistema, che prevede il trasferimento all'Agenzia di tutte le funzioni svolte dal Dipartimento delle Entrate: al ruolo sostanziale attribuito all'Agenzia non può non corrispondere un'idonea attività processuale della medesima, soggetto estraneo all'Amministrazione finanziaria e privo di qualsiasi rapporto organico con quest'ultima. Rafforzerebbe tale posizione il fatto che il D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72, prevede - con espresso richiamo al R.D. n. 1611 del 1933, art. 43 - la possibilità (e non l'obbligo) delle agenzie fiscali di avvalersi del patrocinio dell'UR dello Stato. Ne

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