Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2021, n. 03591

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2021, n. 03591
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03591
Data del deposito : 12 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 5729-2016 proposto da: P G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL D'OSSOLA, 100, presso lo studio dell'avvocato M P, rappresentato e difeso dall'avvocato S P giusta procura in calce;
2020 - ricorrente- 660

contro

C I, in persona del Sindaco pro tempo elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI

17, presso lo studio dell'avvocato G V, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6969/2015 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 13/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2020 dal Consigliere Dott. L P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. T B che ha concluso per il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. - Con sentenza n. 6969/31/15, depositata il 13 luglio 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'appello di P G, così confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un atto di precetto notificato in esito ad un'ingiunzione fiscale emessa per la riscossione dell'ICI dovuta al Comune di Ischia relativamente ai periodi di imposta 1999 e 2000. Il Giudice del gravame ha rilevato che detta ingiunzione fiscale era stata ritualmente notificata agli eredi di P R, collettivamente e impersonalmente, presso l'ultimo domicilio della de cuius e che, pertanto, inammissibili rimanevano i residui motivi di appello che si risolvevano in censure rivolte all'ingiunzione fiscale (piuttosto che all'atto di precetto impugnato). 2. - P G ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Ischia.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento al d.p.r. n. 600 del 1973, art. 65, alla I. n. 212 del 2000, art. 6, agli artt. 2697 e 2700 cod. civ., all'art. 148 cod. proc. civ., anche in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., deducendo che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, avrebbe dovuto ritenersi la nullità della notifica dell'ingiunzione fiscale, in quanto: - l'ingiunzione «non era stata indirizzata ed eseguita dal Comune di Ischia agli eredi impersonalmente e collettivamente della defunta, P R, bensì nei confronti della medesima personalmente»;
- l'Ente impositore, venuto a conoscenza del decesso della de cuius, «avrebbe dovuto indicare i nominativi di tutti gli eredi (indicazione omessa) e notificare l'atto, come fatto, presso l'ultimo i domicilio della de cuius ... senza però indicare la dicitura "Sig. P G ... e, soprattutto, notificando una copia del cennato atto, per ciascun erede»;
- «la mancata individuazione delle parti del rapporto tributario è causa di nullità dell'atto». Il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 12, ed all'art. 112 cod. proc. civ., assumendo il ricorrente che erroneamente il giudice del gravame aveva ritenuto preclusa, a fronte della rilevata definitività dell'ingiunzione fiscale, l'eccezione di inesistenza del titolo esecutivo, - costituito dalla ingiunzione stessa piuttosto che, come dovuto (art. 12, cit.), dal ruolo, - quando una siffatta preclusione avrebbe potuto conseguire (solo) dal giudicato. Col terzo complesso motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione di legge, in relazione al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 12, ed all'art. 2697 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo, in sintesi, che: - dalla definitività dell'ingiunzione fiscale, ed in difetto di giudicato, il giudice del gravame non avrebbe potuto far conseguire una preclusione all'esame dell'eccezione di decadenza da esso esponente svolta in relazione al d.lgs. n. 504, cit., art. 12, posto che, nella fattispecie, nei termini da detta disposizione previsti, non era stato formato il ruolo relativo all'ICI dovuta per gli anni 1999 e 2000, né era stata emessa l'ingiunzione fiscale;
- erroneamente il giudice del gravame aveva ritenuto che detta decadenza trovava applicazione (solo) a fronte di provvedimento definitivo (perché non impugnato giudizialmente) laddove le disposizioni dell'art. 12, cit., rendevano esplicito che il termine di iscrizione a ruolo non decorreva nel solo caso di sospensione, e non anche per effetto della mera impugnazione giudiziale.2. - Il primo motivo, - che pur prospetta profili di inammissibilità, - è destituito di fondamento. 2.1 - Occorre premettere che, dopo una stagione legislativa che, in sintesi, aveva privilegiato lo strumento del ruolo (v. il d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, artt. 67 e 130, c. 2), la riscossione dei tributi locali mediante ingiunzione fiscale è stata (in qualche modo) rivitalizzata dal legislatore (v., già, il d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 52, c. 6 nonché i successivi correttivi di cui al d.l. n. 248 del 2007, conv. in I. n. 31 del 2008, art. 36, c. 2, ed al d.l. n. 70 del 2011, conv. in I. n. 106 del 2011, art. 7, c. 2, lett. gg-quater e gg-septies, n. 3) che, in termini generali, ha reso facoltativa la riscossione a mezzo di ruolo (d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, c. 2) e che è intervenuto (implementandole) sulle stesse modalità di notifica dell'ingiunzione fiscale (v. la I. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, cc. 158 e ss.);
ingiunzione che, così, è divenuto mezzo di elezione delle procedure di riscossione quanto ai tributi locali. Con riferimento, poi, a detto titolo di riscossione, la Corte ha già avuto modo di rilevare l'applicabilità dell'art. 477 cod. proc. civ. (v. Cass., 26 febbraio 1990, n. 1436 cui adde, in motivazione, Cass., 22 ottobre 2014, n. 22426), rimarcando che l'ingiunzione prevista dal r.d. n. 639 del 1910 è un atto complesso che cumula in sé il titolo esecutivo e il precetto e che svolge, pertanto, la stessa funzione (quale atto prodromico dell'esecuzione forzata) della cartella di pagamento (v. Cass. Sez. U., 25 maggio 2005, n. 10958). 2.2 - A fronte, quindi, del rilievo svolto dal Giudice del gravame, - quanto alla correttezza della notifica dell'ingiunzione eseguita agli «eredi di P R» presso l'ultimo domicilio della defunta, - il motivo di ricorso, - che, nel trascrivere (solo parzialmente) la relata di notifica, pur vi include il (sopra rilevato) riferimento agli «Eredi di P R», - erroneamente assume che la notifica in questione «avrebbe dovuto indicare i nominativi di tutti gli eredi», non anche quello del solo «P G», ed essere eseguita con consegna di «una copia del cennato atto, per ciascun erede.»;
assunti, questi ultimi, del tutto erronei a fronte di notifica da eseguirsi «collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto». Va, peraltro, rimarcato che l'ingiunzione fiscale correttamente era stata emessa nei confronti della de cuius e che, secondo la disposizione codicistica sopra richiamata, dalla notifica agli eredi, presso l'ultimo domicilio della de cuius, affatto consegue la mancata individuazione delle parti del rapporto. 3. - Anche i residui motivi sono destituiti di fondamento. 3.1 - Premesso che la censura involta dal secondo profilo del terzo motivo di ricorso si incentra su questione che il giudice del gravame non ha affatto affrontato nel merito, - così che non è riconducibile al contenuto della gravata pronuncia la statuizione secondo la quale la decadenza di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 12, sarebbe stata riferibile (solo) ad un provvedimento definitivo (perché non impugnato giudizialmente), - rileva la Corte che correttamente detto giudice, - a fronte della rilevata definitività del provvedimento (non impugnato né dalla contribuente, in vita, né dagli eredi), - ha considerato inammissibili i motivi di impugnazione dell'ingiunzione fiscale, dalla cennata definitività del provvedimento conseguendo, giustappunto, l'irretrattabilità del credito (v. Cass., 25 maggio 2007, n. 12263 cui adde Cass. Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397;
v., altresì, ex plurimis, Cass., 5 luglio 2018, n. 17637;
Cass., 13 gennaio 2016, n. 381;
Cass., 9 novembre 2015, n. 22810;
Cass., 18 settembre 2015, n. 18448). 4. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).
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