Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2023, n. 09059
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C G nato a Montemarano il 26/12/1966 avverso la sentenza del 18/05/2022 della Corte di Appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere M S V;Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P L, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso,: letta la memoria dell'avvocato G P, la quale ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino del 24 setLembre 2020, con la quale C G era condannato alla pena di anni due di reclusione, ritenutane la penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 372 cod. pen., perché, deponendo come testimone dinnanzi all'autorità giudiziaria nel processo penale a carico di C L, imputato per avere compiuto atti osceni in luogo pubblico, all'udienza del 18 ottobre 2018, affermava il falso, negando le precedenti dichiarazioni: invero, a domanda del giudice se l'imputato si fosse o meno spogliato, rispondeva di non averlo visto, laddove ai carabinieri di Montemarano aveva dichiarato testualmente: "notavo che il C L, nell'area dove era collocata la sorgente, si rotolava per terra 91 pantaloni e le mutande abbassati completamente nudo, tanto che si vedevano i genitali". 2.Avverso la sentenza, ricorre per cassazione C, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 372 cod. pen. Sia il primo, che il secondo giudice non hanno compiuto alcun accertamento al fine di verificare se i fatti originariamente affermati dinanzi ai carabinieri fossero in qualche modo corrispondenti al vero e la Corte d'appello si è limitata a restringere il proprio accertamento alla sola difformità tra le due deposizioni, omettendo di verificare che i fatti inizialmente esposti in sede di indagine fossero quelli effettivamente rispondenti a verità. A fronte di contestazione formulata ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen., non è automatica la falsità della deposizione del teste, in quanto le contestazioni vengono effettuate al solo fine di valutare la credibilità del testimone. La Corte di appello ha omesso la valutazione delle risultanze processuali, ritenendo irrilevante la circostanza che C avesse dichiarato di non avere visto Corrado, di persona, ma di avere appreso da altri tali circostanze.
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