Cass. civ., sez. III, sentenza 21/09/2021, n. 25509

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 21/09/2021, n. 25509
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25509
Data del deposito : 21 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 1052-2019 proposto da:

GENERALI ITALIA SPA

00885351007, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ARCIONE

71, presso lo studio dell'avvocato STEFANO D'ERCOLE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato N P;

- ricorrente -

contro 2021 VENTRELLI TOMMASO, rappresentato e difeso 912 dall'Avv. S B, elettivamente domiciliato presso il medesimo, Via Statilia 4 Roma;
- controricorrente e ricorrente incidentale- Nonché

contro

: CUCINELLA LUCIA, BELLAFRONTE MICHELE, BELLAFRONTE GIORGIO

- intimati -

Nonché

contro

GENERALI ITALIA SPA

00885351007, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ARCIONE

71, presso lo studio dell'avvocato STEFANO D'ERCOLE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato N P;
- controricorrente all'incidentale - nonché

contro

BELLAFRONTE GIORGIO, BELLAFRONTE MICHELE, CUCINELLA LUCIA;
- intimati per l'incidentale- avverso la sentenza n. 3607/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/05/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. F F;
viste le conclusioni scritte depositate dal PM. Svolgimento in fatto 1. Generali Italia s.p.a. propone ricorso per cassazione, notificato 11 27 dicembre 2018, affidato a un unico motivo e illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza n. 3607/2018 della Corte d'Appello di Roma, pubblicata il 28 maggio 2018. Con controricorso e contestuale ricorso incidentale condizionato, notificato il 5 febbraio 2019, anch'esso affidato a un solo motivo, resiste il sig. Tommaso V con controricorso, illustrato da memoria, eccependo preliminarmente la mancanza in atti dell'attestazione della notifica del ricorso effettuata per via telematica. La ricorrente ha proposto controricorso al ricorso incidentale eccependone l'inammissibilità, posto che la Corte di merito non si è pronunciata sulla domanda subordinata, essendo stata accolta quella del V proposta in via principale. I sig.ri Lucia Cucinella, Michele e Giorgio Bfronte, intimati, non hanno svolto difese in questa sede.

2. Per quanto ancora rileva, con la sentenza qui impugnata la Corte d'Appello di Roma ha accolto il gravame spiegato da Tommaso V avverso la pronuncia di prime cure, con la quale il Tribunale aveva accolto l'opposizione proposta da Generali Italia s.p.a. e revocato il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento in suo favore della somma di £ 525.365.856 a titolo di riscatto di una polizza di capitalizzazione a premio unico stipulata con l'allora INA Assitalia s.p.a., per il tramite del suo Agente Generale Nicola Bfronte, in data 27/8/1996. In particolare, l'appellante aveva censurato la sentenza di primo grado per avere il Tribunale ritenuto che il versamento eseguito dalla compagnia assicuratrice in forza della polizza dal medesimo sottoscritta non fosse idoneo a rivestire carattere liberatorio in quanto non coincidente nell'importo con il capitale garantito, nonché effettuato in favore di un soggetto terzo rispetto alle parti in causa, e in particolare perché versato sul conto intestato all'agente generale Bfronte, e non attestato da una quietanza da parte della compagnia. Si costituivano, chiedendo il rigetto dell'appello, la convenuta Assicurazioni Generali s.p.a. e i terzi chiamati sig.ri Lucia Cucinella, Michele e Giorgio Bfronte, quali eredi di Nicola Bfronte.

3. All'esito del giudizio di secondo grado, la Corte d'Appello di Roma ha ritenuto fondato il gravame dell'assicurato. Anzitutto, ha rilevato che da una raccomandata inviata dall'agente generale Bfronte alla Delta Spettacoli s.r.l. e al medesimo V risultava che il pagamento del premio di polizza sarebbe avvenuto mediante cessione del credito vantato dalla Delta Spettacoli s.r.l. nei confronti dell'Ufficio IVA di Bari, il quale avrebbe provveduto a versare l'importo in un premio unico vincolato in favore dell'Assitalia fino al termine della garanzia. L'Ufficio IVA di Bari aveva versato tale importo sul conto intestato all'Ina Assitalia di Bfronte Nicola & C. s.a.s. e, al pagamento, era seguita la consegna e la sottoscrizione della polizza, emessa dall'Agente generale Bfronte, controfirmata dal capo del Servizio Assicurazioni Individuali Emissione, e sottoscritta dall'assicurato V. Sulla base di tali circostanze, ha ritenuto che il contratto di assicurazione si fosse perfezionato tra le parti poiché, in forza delle condizioni generali di polizza, il suo perfezionamento era subordinato - per l'appunto - alla consegna della polizza contro il pagamento del premio. Ha rilevato, inoltre, che nel caso di specie non assumeva rilevanza la non coincidenza dell'importo tra il versamento effettuato e la somma portata dalla polizza, giustificata dalla presenza di spese;
nonché, che il versamento fosse stato effettuato sul conto intestato alla società facente capo all'agente generale e non fosse attestato da una quietanza emessa direttamente dall'INA. Difatti, in virtù del principio di affidamento e di tutela dei terzi in buona fede, la Corte territoriale ha ritenuto che il pagamento così eseguito dovesse ritenersi legittimo e liberatorio nei confronti della compagnia, in quanto l'appellante aveva confidato nella figura di agente generale del Bfronte, effettuando il pagamento secondo le sue indicazioni sul conto di una società a lui facente capo e nella cui ragione sociale figurava la compagnia di assicurazione, visto che al versamento era seguita la consegna della polizza con la sottoscrizione dell'agente generale e del capo del servizio. Infine, il giudice di secondo grado ha accolto la domanda di manleva proposta dalla compagnia di assicurazione nei confronti degli eredi del Bfronte e, dunque, ha condannato questi ultimi a rifondere alla Generali le somme che la stessa, per effetto dell'accoglimento del gravame, avrebbe dovuto corrispondere all'appellante. Ragioni della decisione 1 1. Con l'unico motivo del ricorso principale si denuncia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1882 c.c., 1362 e ss. c.c. nonché dell'art. 2697 c.c., nonché degli artt.1188 e 1189 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c.». In primo luogo, si prospetta la falsa applicazione dell'art. 1882 cod. civ. in quanto non si sarebbe perfezionato il contratto di assicurazione tra le parti in mancanza dei due presupposti costitutivi: la consegna della polizza e il pagamento del premio. Si adduce che il pagamento del premio, che l'appellante riferisce di aver effettuato, non sarebbe mai pervenuto alla compagnia Generali, né l'assicurato ne avrebbe mai fornito la prova, rappresentata per prassi da un documento di quietanza o, comunque, di "ricevuta" proveniente dalla Direzione Generale della compagnia. Vieppiù, la Corte d'Appello avrebbe violato anche gli artt. 1362 e ss. cod. civ. nell'interpretazione delle Condizioni Generali di polizza che all'art. 1 prevedono che il contratto si intende perfezionato con la consegna della polizza contro il pagamento del premio unico. Tale interpretazione sarebbe stata confermata anche dalla sentenza n. 2873/2015 con la quale questa Corte ha rigettato il ricorso dell'assicurato V avverso la pronuncia della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la revoca disposta in prime cure del decreto ingiuntivo emesso su ricorso del presunto assicurato per ottenere il riscatto parziale della polizza per cui è causa. In secondo luogo, la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 2697 cod. civ. poiché, anche in assenza dell'apposita quietanza, ha ritenuto che l'esibizione del duplo di polizza da parte dell'appellante fosse sufficiente a provare l'avvenuto pagamento. Invero, il pagamento in questione sarebbe stato accreditato dall'ufficio IVA di Bari sul conto personale del sig. Bfronte, socio accomandatario della S.a.s. INA Assitalia di Bfronte Nicola e C., a mezzo cessione del credito vantato dalla Delta Spettacoli s.r.l. nei confronti del predetto Ufficio IVA e, dunque, non sul conto dell'Agenzia Generale dell'INA Assitalia in Pesaro. Peraltro, i terzi chiamati, eredi del Bfronte, non avrebbero mai dichiarato di aver trasferito detta somma alla compagnia. Infine, si deduce la violazione degli artt. 1188 e 1189 cod. civ. Anzitutto, mancherebbero i presupposti costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 1188 cod. civ.: il pagamento effettuato dall'assicurato al Bfronte non potrebbe avere efficacia liberatoria nei confronti della compagnia in quanto l'agente era privo del potere di rappresentanza della stessa;
inoltre l'assicurato non avrebbe provato la ratifica dell'avvenuto pagamento da parte della creditrice o che essa ne avesse approfittato. Difetterebbero, poi, i requisiti applicativi anche della fattispecie ex art.1189 cod. civ.perché non sarebbe stata fornita la prova né delle circostanze univoche della legittimità del presunto creditore apparente, né della buona fede dell'assicurato nell'effettuare il pagamento all'agente.
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