Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2020, n. 01183

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2020, n. 01183
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01183
Data del deposito : 21 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

duzione.Invero, secondo il costante orientamento di legittimità, qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - sia stata del tutto ignorata dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (cfr. Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038;
Cass. 9 agosto 2018, n. 20694;
Cass. 13 giugno 2018, n. 15430;
Cass. 2 aprile 2014, n. 7694;
Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675;
Cass. 28 luglio 2008, n. 20518;
Cass. 31 agosto 2007, n. 18440). E invero i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, di modo che è preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali (cfr. Cass. 13 aprile 2004, n. 6989). 3.1. - La ricorrente incidentale G V, quale erede di M C, ricorre contro la sentenza impugnata per: 1) violazione o falsa applicazione degli artt. 2393, 2394, 2947 e 2949 c.c., perché il reato di bancarotta fraudolenta si era in ogni caso estinto per il venir meno del dante causa, sindaco della società, prima del rinvio a giudizio degli altri soggetti, onde il termine di prescrizione resta di durata quinquennale;
2) violazione o falsa applicazione degli artt. 2392, 2393, 2394 e 2407 c.c., in quanto i fatti imputati - il mancato recupero del denaro versato con riguardo alla c.d. rivendita delle azioni Nittloyd;
il mancato avvio di iniziative per l'incasso di cambiali depositate in banca il 12 settembre 1991;
il mancato incasso di cambiali per la vendita delle azioni Melia, Bobel e Chamotte, avvenuto solo quaranta giorni prima della cessazione dalla carica - non rientravano nella sfera di controllo del sindaco. 3.2. - Il primo motivo è inammissibile. Esso, invero, non attacca una ratio decidendi autonoma, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui in ogni caso l'azione non si è prescritta, in forza dell'applicazione dell'art. 1310 c.c., il quale dispone che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri debitori. A ciò, si aggiunga che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito è disciplinata dall'art. 2947, comma 1, c.c., secondo il quale il diritto si prescrive in cinque anni dal giorno A. in cui il fatto si è verificato;
ed`terzo comma della norma specifica che, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile;
e, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione (come nella specie), il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dalla data di estinzione del reato. Dunque, il venir meno del dante causa il 5 marzo 1995 è stato seguito dalla riassunzione tempestiva da parte della procedura in data 2 aprile 1996;
quindi, il giudizio di primo grado si è interrotto il 3 dicembre 1996 e, dopo la estinzione di quel giudizio, è stato notificato il nuovo atto di citazione introduttivo in data 23 ottobre 2001, in modo tempestivo ed idoneo ad impedire il decorso della prescrizione.Mentre è inconferente il richiamo a precedente di questa Corte (Cass. 29 settembre 2004, n. 19566), nella parte in cui discorre del dies a quo della prescrizione dalla data del fatto, in quanto esso è relativo al caso di avvenuta estinzione del reato per prescrizione, e non - come nella specie - di estinzione del reato per il venir meno del reo. 3.3. - Il secondo motivo della ricorrente incidentale Vaccarino è inammissibile, intendendo esso sottoporre alla S.C. un giudizio sul fatto. 4. - Le spese seguono la soccombenza dei ricorrenti incidentali;
vengono compensate per intero quelle tra il ricorrente rinunciante e la procedura accettante;
né il ricorrente sopporta le spese della soccombenza verso il controricorrente T, evocato in giudizio quale mera denuntiatio litis, ai sensi dell'art. 332 c.p.c., posto che nessuno dei motivi di ricorso manifestamente lo concerne.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi