Cass. civ., sez. II, sentenza 03/11/2008, n. 26406
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Il testamento olografo alterato da terzi può conservare il suo valore quando l'alterazione non sia tale da impedire l'individuazione della originaria, genuina volontà che il testatore ha inteso manifestare nella relativa scheda; ne consegue che l'annullamento per carenza dell'olografia opera - in presenza di un intervento di terzi - anche quando vi sia stata l'aggiunta di una sola parola, a condizione che l'azione del terzo si sia svolta durante la redazione del testamento stesso (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di annullamento del testamento sul rilievo che l'esistenza, all'interno del testo, di un inciso apocrifo - peraltro di contenuto sostanzialmente irrilevante ai fini della destinazione dei beni - non potesse far venire meno il requisito dell'olografia, per di più in assenza di prova che l'autore dell'aggiunta fosse stato presente al momento della redazione del testamento).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P F - Presidente -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. P L - Consigliere -
Dott. A U - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C MRIO, C ACHILLE, C B, C G DTTO CLAUDIO deceduto e per esso eredi L A vedova C ed il figlio C LIVIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell'avvocato S S, che li difende unitamente all'avvocato C A, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
F A M, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato S F, che la difende unitamente all'avv. P R, con procura notarile del 9/6/02008 rep. 78476;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 108/03 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 14/02/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/06/08 dal Consigliere Dott. Pasquale D'ASCOLA;
udito l'Avvocato S S difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato RUGGIERINI Piergiorgio, difensore con procura della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel gennaio 1990 decedeva in Mantova Livio C, lasciando erede, per testamento datato 14 novembre 1984, la nipote F Anna Maria, la quale insieme alla propria famiglia conviveva con il testatore. I nipoti C Achille, Mario, Bruno e Giovanni convenivano in giudizio la F chiedendo la declaratoria di nullità del testamento. Affermavano che l'atto era stato interpolato con l'aggiunta di un inciso di mano estranea;
che il testo rivelava lacune gravi nella conoscenza della lingua, benché il C fosse persona istruita;
che la scheda gli era stata verosimilmente dettata, approfittando della sua debolezza mentale, in data più recente. Nonostante l'opposizione della convenuta, la domanda veniva accolta dal tribunale di Mantova il 30 aprile 1987. La Corte d'appello di Brescia con sentenza del 14 febbraio 2003 capovolgeva la decisione e rigettava le domande dei C, ritenendo non provate le affermazioni da essi svolte in citazione e irrilevante l'inciso aggiunto al testo originario da persona rimasta sconosciuta. I primi tre fratelli C e gli eredi di Giovanni hanno proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi. La F ha resistito con controricorso;
le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la F ha eccepito l'inesistenza della notificazione del ricorso perché eseguita dall'avvocato Luca Perugini, che non è difensore dei C in questo grado di giudizio. L'eccezione è infondata, perché il professionista sopraindicato era il difensore dei C in sede d'appello, come risulta dalla sentenza impugnata. Occorre infatti tener fermo l'orientamento espresso in identica fattispecie, in virtù del quale "l'attività di impulso del procedimento notificatorio, consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, può' dal soggetto legittimato, cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio (art. 137 cod. proc. civ.), essere affidata anche con semplice delega orale ad altra persona. In tal caso l'omessa menzione nella relazione di notifica della persona che ha materialmente eseguito l'attività suddetta, ovvero la