Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/2022, n. 23406

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/2022, n. 23406
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23406
Data del deposito : 27 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente Diritti reali - SENTENZA usucapione sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24258/17) proposto da: SICILCASSA S.P.A IN LIQUIDAZIONE COTTA AMMINISTRATIVA (C.F.: 03989900828), in persona del Commissario liquidatore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. C C ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. A aiaccero, in Roma, v. dei Tre Orologi, n. 10/E;
- ricorrente principale -

contro

SEGGIO GIOVAN BATTISTA (C.F.: SGGGNB62C22G273K), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al controricorso, dall'Avv. F M A ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C A, in Roma, n. Federico Cesi, n. 44;

- controricorrente -

e MODENA COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F.: 00785280827), in persona del liquidatore pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al controricorso, dall'Avv. G T e domiciliata "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;
- con troricorrente -ricorrente incidentale - nonché MB FINANCE S.R.L. (CF.: 101264200016), in persona del legale rappresentante pro- tempore, quale cessionaria dei crediti acquisiti da Sicilcassa s.p.a. in I.c.a., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio allegato alla memoria di intervento, dagli Avv.ti M c ed E C ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, piazza Cavour, n. 17;
- interventrice - avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1289/2017 (pubblicata lil 30 giugno 2017);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2022 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore generale Rosa Maria Dell'Erba, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale della controricorrente Modena Costruzioni s.r.l. in liquidazione;
letta la memoria della citata ricorrente incidentale Modena Costruzioni s.r.l. in liquidazione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 3445/2013, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda, proposta da Giovan Battista Seggio, nei confronti della Modena Costruzioni s.r.I in liquidazione, intesa ad ottenere la declaratoria del suo avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile intestato alla predetta società, sito in Palermo, alla v. Salvatore Cappello, n. 8, piano V, in catasto al foglio 77, p.11a 3469, sub 22. A fondamento di detta sentenza l'adito Tribunale riteneva che le circostanze allegate dall'attore a dimostrazione del possesso valessero a connotare il corpus del potere di fatto esercitato ma non anche l'animus, per la prova del quale, indispensabile ai fini della qualificazione di quel potere come possesso piuttosto che come detenzione, sarebbe stato necessario anche allegare come era avvenuta, in prima battuta, l'immissione in detta situazione assimilabile al possesso (ovvero per effetto di apprensione diretta, in virtù di un atto del proprietario o per altra circostanza), e, quindi, comprovare il relativo ulteriore fatto costitutivo per l'accoglimento della domanda formulata ai sensi dell'art. 1158 c.c. .

2. Decidendo sull'appello proposto dal citato Seggio Giovan Battista, nella costituzione dell'appellata società e con l'intervento della Sicilcassa s.p.a. in liquidazione (quale creditrice procedente nei confronti della Modena Costruzioni s.r.l. in virtù di pignoramento dell'immobile oggetto di controversia), la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 1289/2017 (pubblicata il 30 giugno 2017), in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il gravame e, per l'effetto, dichiarava che il Seggio aveva acquistato per usucapione la proprietà dell'immobile precedentemente indicato, ritenendo l'intervento della Sicilcassa inammissibile e condannando l'appellata Modena Costruzioni alla rifusione delle spese di entrambi i gradi in favore dell'appellante e la Sicilcassa al pagamento di quelle del giudizio di appello, sempre in favore del Seggio. A sostegno dell'adottata pronuncia, la Corte palermitana rilevava che, ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili, l'animus possidendi può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso e va escluso solo qualora sia, dal convenuto, dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene. Il giudice di appello riteneva infondate le difese spiegate dalla società appellata, la quale - assumendo che il bene in contestazione era stato acquisito dall'Erario per effetto della definitiva confisca disposta in un procedimento di prevenzione penale - aveva dedotto, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione e/o competenza funzionale del giudice civile. In conseguenza del medesimo fatto ablatorio, la stessa appellata aveva prospettato anche una questione di parziale difetto di legittimazione passiva, stante la mancata partecipazione al giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità mafiosa. Nel respingere tali rilievi, la Corte di appello evidenziava che, avendo la confisca di prevenzione interessato solo le quote sociali della persona giuridica di diritto privato che di esse era formale intestataria e non l'immobile de quo, ne era derivata la duplice conseguenza che il cespite aveva mantenuto la sua natura di bene di diritto privato suscettibile di usucapione e che la società appellata era l'unico soggetto passivamente legittimato a partecipare al giudizio. Inoltre, la citata Corte territoriale poneva in risalto che, in relazione al possesso ad usucapionem in favore dell'appellante, non costituivano atti interruttivi né il sequestro di prevenzione (poi revocato), con la formale assunzione della custodia del bene in capo al soggetto incaricato dal giudice, né la semplice trascrizione del pignoramento, né la missiva dell'amministratore giudiziario del 30.3.2006, in quanto, ai sensi degli artt. 1165, 2643 e 1167 c.c., non si era venuta a concretare in capo al possessore la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, né erano intervenuti atti giudiziali diretti ad ottenere ope iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore invocante l'usucapione. La Corte palermitana dichiarava, altresì, inammissibile l'intervento - sopravvenuto solo in grado appello - della Sicilcassa s.p.a. in I.c.a., ritenendo che la stessa avesse inteso far valere la condizione di cui al primo comma dell'art. 404 c.p.c, sul presupposto del pregiudizio che le sarebbe potuto derivare da una sentenza favorevole all'appellante, col sottrarre il bene pignorato all'azione esecutiva dei creditori dell'appellata. Difatti, l'interventrice società non risultava titolare di un diritto autonomo rispetto a quello delle parti in causa, ossia non dipendente dall'esito dell'accertamento richiesto nel giudizio in corso, e, pertanto, la sua posizione non poteva essere tutelata ricorrendo al rimedio impugnatorio dell'opposizione c.d. ordinaria, bensì provvedendo ad un intervento adesivo dipendente, ragion per cui non poteva considerarsi legittimata, come tale, a proporre l'opposizione di terzo ordinaria e, quindi, ad intervenire nel giudizio di secondo grado, con conseguente impossibilità di esame della documentazione dalla stessa prodotta in giudizio.
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