Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/11/2011, n. 24616
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In tema di mobilità dei dipendenti tra enti pubblici, l'art. 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988 n. 554, nel disporre che per il computo del trattamento di fine rapporto deve considerarsi la complessiva anzianità utile facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all'atto del trasferimento, enuncia implicitamente la regola dell'applicabilità, all'intero rapporto, della disciplina dell'ente di destinazione, poiché solo in tal modo è ipotizzabile un'eccedenza quanto al trattamento calcolato, al momento del trasferimento, sulla base dell'anzianità determinata secondo l'ordinamento preesistente.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M C F - Presidente -
Dott. L T M - Consigliere -
Dott. M G - rel. Consigliere -
Dott. F A - Consigliere -
Dott. M R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22959/2007 proposto da:
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MANTOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 95, presso lo studio dell'avvocato E B M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C P, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
C M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERTOLONI 37, presso lo studio dell'avvocato C R, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 460/2006 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 01/03/2007 R.G.N. 575/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2011 dal Consigliere Dott. R M;
udito l'Avvocato C P;
udito l'Avvocato C R;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S G, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 1 marzo 2007, la Corte d'Appello di Brescia respingeva i gravami principale e incidentale svolti, rispettivamente, dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova e da Massimo Caloisi contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dal Caloisi nei confronti della predetta Camera di Commercio e, in parziale riforma della prima decisione, dichiarava non dovuta al dipendente la somma di Euro 160,56 con condanna dello stesso alla restituzione, con interessi al tasso legale dalla data del pagamento.
2. La Corte territoriale puntualizzava che:
- Caloisi, ex dipendente in quiescenza della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova, proponeva domanda diretta ad ottenere la liquidazione del trattamento di missione e trasferta, quale ispettore metrico, in base alla normativa applicata prima del suo trasferimento dall'amministrazione statale all'ente locale e dell'indennità di fine rapporto alla stregua della disciplina prevista per i dipendenti delle Camere di commercio, con riferimento a tutto il periodo di anzianità di servizio compresa quella maturata nell'amministrazione statale;
- il primo giudice condannava la Camera di commercio a corrispondere la somma di Euro 160,00 per differenze sul trattamento di trasferta e di missione liquidato in base al CCNL Autonomie locali e al contratto integrativo, e la somma di Euro 23.787,54 a titolo di indennità di fine rapporto, alla stregua della disciplina prevista per i dipendenti delle Camere di commercio applicata a tutto il periodo di anzianità di servizio del Caloisi, compreso quello maturato nell'amministrazione statale;
- la Camera di commercio si doleva dell'erroneo conteggio del trattamento di missione e trasferta effettuato dal consulente tecnico in base a documenti tardivamente prodotti dal dipendente e tempestivamente contestati, e censurava l'erronea statuizione in ordine all'indennità di fine rapporto, in contrasto con la formulazione letterale delle disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti la materia.
3. A sostegno del decisum la Corte territoriale inquadrava la vicenda nella previsione del D.Lgs. n. 112 del 1998 - che, all'art. 20, ha disposto il passaggio alle Camere di commercio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e, all'art. 50, ha previsto la soppressione dei predetti uffici e, sub comma 4, il trasferimento del personale e delle dotazioni tecniche - e riteneva configurarsi, nella specie, un trasferimento di attività da una P.A. (statale) ad un'altra (ente locale), con passaggio di personale e applicazione della disciplina prevista dall'art. 2112 c.c. (arg. D.Lgs. n. 29 del 1993, ex art. 34, come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 19 e riprodotto nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31),
ribadita dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, comma 3, per il trattamento economico goduto dai pubblici dipendenti, in forza di leggi o regolamenti o atti amministrativi non previsti da contratti, che cessano di aver vigore dal successivo rinnovo contrattuale, salvo il riassorbimento del miglior trattamento secondo quanto stabilito dai contratti collettivi.
4. Omessa la disamina del capo relativo al trattamento di missione e di trasferta, non censurato in questa sede di legittimità, i Giudici del gravame ritenevano, quanto all'indennità di fine rapporto, che alla stregua del D.P.R. n. 446 del 2000, art. 6, il rapporto di lavoro doveva intendersi trasferito all'Amministrazione ricevente con l'intera anzianità maturata ed interamente disciplinato, anche quanto alla predetta indennità, dalla normativa applicabile all'Amministrazione ricevente. Rilevava, inoltre, la Corte di merito che non trovavano applicazione la L. n. 554 del 1988, art. 6 e il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 104 del 1993 che riguardavano la mobilità, volontaria e non, del personale delle amministrazioni in esubero e non il trasferimento di funzioni, con passaggio di personale, pur rimarcando che, in ogni caso, anche tale normativa poneva, per il trattamento di fine rapporto, principi conformi a quelli sopra enunciati e che il diritto al riconoscimento dell'anzianità pregressa secondo la disciplina delle amministrazioni di destinazione, sia pure su un altro piano, era già stato stabilito dalla L. n. 553 del 1954. 5. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico articolato motivo. Non ha resistito con controricorso l'intimato il cui difensore, munito di procura speciale, ha partecipato alla discussione orale della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE