Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2022, n. 36023

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2022, n. 36023
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36023
Data del deposito : 23 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARInel procedimento a carico di: C F nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 14/05/1983 E A nato a ANDRIA il 15/05/1965 L G nato a ANDRIA il 10/11/1973 LOTITO RICCARDO nato a ANDRIA il 14/10/1976 M G nato a CANDELA il 02/11/1955 M M nato a FOGGIA il 04/04/1990 M V nato a FOGGIA il 04/04/1986 M C nato a CERIGNOLA il 30/01/1968 R R nato a ANDRIA il 09/05/1987 avverso la sentenza del 30/11/2021 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere P B;

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 novembre 2021 dal giudice monocratico del Tribunale di Bari, che ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Foggia, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso quest'ultimo nel giudizio a carico di F C, A E, G L, R L, G M, M M, V M, C M e R R per plurimi fatti-reato di cui all'art. 617-bis, commi 1 e 2, cod. pen. (per avere utilizzato inibitori di frequenza al fine di commettere rapine ed altri reati) consumati in giorni diversi a Foggia, Ascoli Satriano e Trinitapoli. L'incompetenza è stata dichiarata perché í fatti erano stati commessi tutti nel circondario del Tribunale di Foggia e la competenza distrettuale per il reato di cui all'art. 617-bis cod. pen. — stabilita dall'art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen. — concerne la fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare.

2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia, denunziando l'abnormità della sentenza. Il pubblico ministero non contesta l'individuazione del Tribunale di Foggia come Giudice competente per la fase dibattimentale, ma la scelta del giudice monocratico di Bari di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia, determinando, così, un'indebita regressione del procedimento. Al contrario il giudice monocratico dì Bari avrebbe dovuto disporre direttamente la trasmissione all'omologo organo giudicante del Tribunale di Foggia, come sancito sia dalla Corte costituzionale nella sentenza 104 del 2001, sia dalle Sezioni Unite dì questa Corte nella sentenza n. 39746 del 2017. La stasi sarebbe determinata dal fatto che il pubblico ministero di Foggia non potrebbe investire della richiesta di rinvio a giudizio il "proprio" giudice dell'udienza preliminare, dal momento che la competenza distrettuale prevista per il reato sub iudice determina anche quella del giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale del capoluogo del distretto ai sensi dell'art. 328, comma 1-quater, cod. proc, pen.;
né potrebbe trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Bari, in quanto, così facendo, disattenderebbe il dictum della sentenza impugnata. Né il pubblico ministero foggiano — prosegue il ricorso — potrebbe investire il locale giudice per le indagini preliminari per sollecitare un conflitto di competenza, giacché non contesta l'individuazione del Tribunale territorialmente competente, ma solo la scelta di trasmettere gli atti al pubblico ministero e non al giudice monocratico del Tribunale di Foggia. CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è fondato dal momento che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia e non a quest'ultimo, è non solo errato,in diritto, ma anche abnorme.

1. Una prima considerazione che si impone è quella che, ad essere impugnata, non è la decisione sulla competenza del Tribunale di Foggia — per cui vi sarebbe il rimedio di cui all'art. 28, che il pubblico ministero potrebbe sollecitare ex art. 30, comma 2, cod. proc. pen. — ma la statuizione accessoria che si legge nel dispositivo della sentenza, secondo cui gli atti, una volta declinata la competenza a favore del Tribunale foggiano, dovevano essere trasmessi al pubblico ministero presso quest'ultimo e non all'organo giudicante.

2. Orbene, va osservato, in primo luogo, che detta statuizione è errata. A questo riguardo, il Collegio ricorda il principio sancito da Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A e altro, Rv. 270935, secondo cui il Tribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiari la propria incompetenza per materia in relazione ad un reato attribuito alla competenza della corte di assise ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen. e ricompreso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti direttamente alla corte di assise e non al pubblico ministero presso tale giudice, a condizione che la
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