Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2023, n. 06388

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2023, n. 06388
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06388
Data del deposito : 15 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da: 1)G A S A, parte civile nel procedimento a carico di P A, nato a Belpasso il 12/01/1952, 2) P A, nato a Belpasso il 12/01/1952, avverso la sentenza del 05/05/2021 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere G S;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale M G, che ha chiesto l'annullamento con rinvio quanto al reato di usura di cui al capo A e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso dell'imputato;
sentito il difensore della parte civile, Avv. G S F, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso ed il rigetto del ricorso dell'imputato, depositando comparsa conclusionale e nota spese;
sentito il difensore dell'imputato, Avv. C P, anche in sostituzione dell'Avv. R P, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso e la declaratoria di inammissibilità del ricorso della parte civile;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in esito a giudizio abbreviato, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania il 4 aprile 2017, assolveva A P dal reato di usura di cui al capo A e confermava la condanna del medesimo alla pena di giustizia, come rideterminata, oltre al risarcimento del danno (esclusa la provvisionale) nei confronti della parte civile G A S A in ordine al reato di estorsione aggravata di cui al capo B.

2. Ricorrono per cassazione la parte civile e l'imputato.

2.1. La parte civile Antonino Salvatore Anastasio G deduce: 1) vizio della motivazione in ordine alla assoluzione dell'imputato dal reato di usura di cui al capo A. La Corte non avrebbe tenuto conto che la persona offesa aveva corredato il suo atto di querela da una consulenza di parte, della quale aveva dato atto il primo giudice, che indicava il tasso usurario degli interessi praticati dall'imputato, sicché della loro effettiva corresponsione non avrebbe potuto dubitarsi, anche in considerazione delle conclusioni cui era pervenuto il consulente del Pubblico ministero, che la Corte avrebbe travisato nei contenuti a proposito del calcolo degli interessi e delle somme pagate in contanti e tramite altri strumenti tracciabili di pagamento, senza tenere conto della sproporzione ritenuta ingiustificata tra titoli di credito e di debito alla quale fa riferimento il consulente della pubblica accusa, così rendendo configurabile un caso di usura cosiddetta in concreto;
2) vizio della motivazione per avere la Corte dubitato della attendibilità della persona offesa a proposito della entità dei pagamenti in contanti all'imputato rispetto a quanto prelevato, circostanza non deducibile dalla querela e non supportata probatoriamente da alcun atto processuale, peraltro in assenza di una versione a discarico proveniente dall'imputato;
3) vizio
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