Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/04/2023, n. 15829
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: "TIRRENIA LOGISTICA SRL" nei confronti di: BASILE FRANCESCO N. IL 03/11/1972 avverso la sentenza n. 6299/2018 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 26/02/2021 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/03/2023 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Noia il 27/11/2017, ha assolto con formula «per non aver commesso il fatto» B F dai reati di cui agli artt. 113,423 e 449 cod. pen. (capo a) e di cui agli artt. 113 e 674 cod. pen. (capo b) commessi in Saviano il 14 luglio 2013. In particolare, era addebitato a B F, in qualità di amministratore della Alba Dolciaria s.r.I., proprietaria del complesso industriale ubicato in Saviano alla via Abate Minichini, di aver cagionato per colpa l'incendio del complesso, composto da diversi capannoni locati e da altrettante aziende, omettendo di attivare l'impianto di rilevazione incendi di cui erano dotati i locali e cagionando in tal modo un ritardo nella rilevazione dell'incendio e del conseguente intervento di spegnimento, così da agevolare la propagazione delle fiamme negli altri locali del capannone;gli era, altresì, ascritto di aver provocato per colpa emissioni di fumo atte a recare molestia alle persone in luoghi di pubblico transito. 2. Il Tribunale aveva ritenuto che le fasi iniziali dell'incendio fossero compatibili sia con l'ipotesi per cui l'incendio si fosse innescato all'interno dei locali condotti in locazione dalla Cereria Carlo Nappi s.r.I., sia con l'ipotesi che provenisse dalla copertura del capannone. I giudici avevano, altresì, accertato che le travi secondarie del capannone avevano perso le caratteristiche di resistenza in meno di un'ora e che le funzioni di tenuta erano state perse, così che le coperture del deposito della Cereria Nappi erano crollate dopo circa un'ora dall'inizio dell'incendio, non essendo assicurata la resistenza al fuoco pari a 90 e 120 minuti. Il giudice aveva ritenuto che l'amministratore dell'Alba Dolciaria s.r.l. avesse consentito, nei locali dati in locazione alla Cereria Nappi, lo svolgimento di un'attività ad elevato rischio in relazione al pericolo di incendio nella consapevolezza del fatto che non fosse attivo alcun impianto di prevenzione antincendio nei predetti locali, considerando imprudente e causalmente correlata all'evento la mancanza di un impianto di rilevazione incendi nei locali in uso alla Cereria Nappi. 3. La Corte di appello ha, invece, escluso che gravassero sul locatore obblighi di protezione o di vigilanza la cui omissione potesse causalmente correlarsi all'evento e tali da qualificarlo come garante, escludendo per altro verso che si potesse estendere all'imputato la responsabilità incombente a titolo di colpa su Nappi Roberto, conduttore del capannone, ai sensi dell'art. 113 cod. pen., non potendosi ravvisare una condotta concorrente dell'imputato nella scelta del Nappi di non stipulare il contratto relativo all'attivazione e alla manutenzione dell'impianto di rilevazione dei fumi ed essendo rimasto il locatore estraneo alle situazioni di rischio ascrivibili all'attività svolta dal conduttore nell'immobile locato. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Tirrenia Logistica s.r.l. censurando la pronuncia per i seguenti motivi: - violazione dell'art. 606 lett. e) e b) cod. proc. pen., errori/travisamento nei presupposti di fatto e violazione dell'art. 41 Cost. Secondo la difesa, l'obbligo di vigilanza e controllo gravante sull'imputato deriverebbe dall'art. 41 Cost., avendo l'Alba Dolciaria s.r.l. consentito l'ingresso nel suo stabilimento di sette attività imprenditoriali prive di certificato di prevenzione incendi. Nella sentenza di primo grado sono stati descritti i comportamenti violativi del predetto principio costituzionale, come l'aver fornito locali i cui tetti non resistevano 120 minuti al fuoco, l'aver collocato sul tetto un impianto fotovoltaico dichiarando che lo stesso fosse collocato su un deposito di frutta secca, l'aver disinstallato i presidi di prevenzione incendi essenziali prima di accertarsi della installazione di altri, l'aver installato sui capannoni un impianto fotovoltaico creando una potenziale interferenza dei rischi tra tale impianto e le attività esplicate nei capannoni sottostanti ;- violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., incertezza sul nesso eziologico dell'incendio, violazione dell'art. 2051 cod. civ., gestione, poteri decisionali e di spesa anche sulle parti locate da parte di Alba Dolciaria s.r.l. e del suo amministratore B F, incompatibilità dell'impianto fotovoltaico con varie lavorazioni industriali tra cui proprio la paraffina, principale materia prima della Cereria Carlo Nappi s.r.l. Secondo la difesa, il giudice di appello ha erroneamente concentrato la propria attenzione esclusivamente sul contratto di locazione senza svolgere valutazioni in ordine alla responsabilità da cose in custodia del proprietario del complesso industriale. A riprova della complessiva gestione del complesso industriale allega la circostanza che l'Alba Dolciaria s.r.l. avesse provveduto a installare nella parte superiore dei capannoni locati un impianto fotovoltaico idoneo a contribuire alla produzione del danno. Si sarebbe dovuta accertare la responsabilità del proprietario ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per i danni prodotti dalla cosa in custodia nell'ambito del dinamismo proprio della stessa o in conseguenza dell'insorgere in essa di un processo dannoso, anche se provocato da elementi esterni. I danni a terzi causati dall'incendio della cosa locata devono essere risarciti sia dal proprietario che dal conduttore, allorché nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma del danno fosse da ravvisare nella violazione da parte dell'altro dello specifico dovere di vigilanza diretto ad evitare lo sviluppo dell'agente dannoso. In particolare, il proprietario dell'immobile ,locato aveva conservato tanto la custodia delle strutture murarie quanto quella degli impianti in esse conglobati, ossia del'impianto fotovoltaico collocato sui capannoni, per cui avrebbe dovuto rispondere per i danni derivanti dall'incendio, salva la prova del fatto che l'incendio derivasse da parte dell'immobile in custodia esclusiva al conduttore. L'impianto fotovoltaico è ritenuto generalmente incompatibile con quello di varie lavorazioni industriali, tra le quali proprio quella della paraffina;- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., errori/travisamento nei presupposti di fatto, gestione da parte di Alba Dolciaria s.r.l. dei principali presidi antincendio, rischio interferenziale, violazione dell'art. 26 d. Igs. 9 aprile 2008, n.81. Il proprietario del capannone, gestore del sistema idrico antincendio, avrebbe dovuto valutare il rischio interferenziale tra le attività in essere nel comprensorio industriale e, in quanto utilizzatore dell'impianto fotovoltaico, avrebbe dovuto far aggiornare da parte delle aziende il piano di valutazione dei rischi;- violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., travisamento nei presupposti di fatto in quanto il contratto di locazione dell'Alba Dolciaria s.r.l. con la ditta Nappi Carlo Cereria, all'art.2 prevedeva un maggior canone in relazione all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'attività, comprensivo dunque dei costi di servizi connessi alla sicurezza;i costi inerenti al servizio di rilevazione antincendio dovevano, pertanto, ritenersi già compresi e messi a disposizione da parte dell'Alba Dolciaria s.r.I.;la Corte di appello ha errato allorché ha affermato che la realizzazione di impianti non fosse parte del contratto di locazione.
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