Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2021, n. 15601

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2021, n. 15601
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15601
Data del deposito : 4 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 28983-2017 proposto da: PIZZERIA CRISTINA S.R.L., in persona del rappresentante legale, F GA, FU- 7J RIAN GIORGIA, in proprio, e FURIAN MARCO, rappresentati e difesi dall' Avv.to

RICCARDO

2021 GALLESE, con domicilio eletto in Roma, Viale Mazzini, 121, presso lo Studio dell'Avv.to VITTORIO SUSTER;

- ricorrenti -

contro

ELIPSO FINANCE S.R.L., in persona del suo procuratore, F BI, rappresentata e difesa dall'Avv.to MARCO PESENTI e dall'Avv.to GIUSEPPE F.M. LA SCALA, eletti- vamente domiciliata in Roma presso il loro Studio, via Ombrone, 14;

- controricorrente -

nonchè

contro

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - intimata - VANGELISTA GIUSEPPE, VANGELISTA GIAN PIETRO E VANGELISTA GIAN PAOLO

- intimati -

avverso la sentenza n. 524/17 della Corte d'Appello di Venezia, resa pubblica 1'8 mar- zo 2017 e notificata il 28 settembre 2017;
letta la relazione del P.M., in persona del Sostituto Procuratore dott. A P, formulata ai sensi e con le modalità previ- ste dall'art. 23, coma 8-bis, d.l. 28 otto- bre 2020, n. 137, convertito in legge 18 di- cembre 2020, n. 176, che si è espresso per il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2021 dal Consi- gliere Dott.

MARILENA GORGONI FATTI DI CAUSA

La Banca Antoniana Popolare Veneta, ora Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ottenuto nei confronti di A V e di C V, fideiussori della ditta FAG Autotrasporti, decreto ingiuntivo per la somma di euro 141.897,62, citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Padova, Alfredo Vangeli- sta, G Furian, M F e P C, deducendo di essere credi- trice della somma ingiunta nei confronti di A V e che questi si era volontariamente spogliato dei suoi beni, conferendoli nella società P C, in danno della garanzia patrimoniale generica;
chiedeva, pertanto, di accertare la simulazione assoluta del conferimento degli immobili effettuato da A V con atto dell'8 aprile 2004 a favore della società Pizzeria Cri- stina e, in via gradata, di accertare l'inefficacia, nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 cod.civ., di detto conferimento immobiliare e, in ogni caso, di condannare P C S.r.l., G Furian e M F, in solido tra loro, al risarcimento del valore dei beni conferiti da A V. I convenuti, costituitisi in giudizio, oltre ad eccepire l'incompetenza del giu- dice adito, chiedevano il rigetto di tutte le domande per infondatezza. A seguito di interruzione, ex art. 299 cod.proc.civ., per l'intervenuto deces- so di A V, il giudizio veniva riassunto il 21 marzo 2008, con ri- corso ex art. 303 cod.proc.civ. da Banca Antoniana, cui veniva concesso termi- ne fino al 30 aprile 2008 per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione agli eredi di A V ed alle altre parti. Con ordinanza del 13 maggio 2008 il giudice, rimetteva in termini la Banca Antoniana, concedendole un nuovo termine per la notifica fino al 30 luglio All'udienza del 16 settembre 2008, C V, costituitasi quale erede di A V, rilevava che la notifica dell'atto di riassunzione in- dirizzato a O B, erede di A V, non era stata eseguita nei confronti dell'effettiva destinataria. Tutte le parti costituite eccepivano l'estinzione del giudizio, rilevando che la rimessione in termini consentita alla banca non era giustificata, dovendosi imputare esclusivamente alla colpa ed al- la incuria della medesima il mancato rispetto del termine per la notifica, e che anche la seconda notifica, essendo stata eseguita in luogo e a persona diversa dal destinatario, avrebbe dovuto essere considerata invalida, con conseguente decadenza dal potere di compiere l'atto. Il giudice rigettava l'eccezione di estinzione del processo e concedeva nuo- vo termine alla Banca Antoniana per provvedere alla notifica nei confronti di O B. R corrette le altre notifiche, compresa quella nei con- fronti di G P V, residente in Germania, sebbene non contenesse alcun riferimento alla procedura di notifica ex Reg. 1348/2000. In corso di causa Banca Antoniana cedeva il proprio credito a Elipso Finan- ce S.r.L. Accertata la contumacia di G V, di G P V e di G P V, il Tribunale, con sentenza n. 67/15, rigettava la do- manda principale di simulazione e accoglieva quella subordinata, di cui all'art. 2901 cod.civ. P C S.r.L., G e M F, in proprio, proponevano ap- pello, chiedendo di dichiarare estinto il giudizio, di accertare la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 298 e 304 cod.proc.civ., per avere il giudice ) \‘ autorizzato lo svolgimento di attività processuale a processo quiescente e a' contraddittorio non instaurato, nonché la violazione degli artt. 102 e 307 cod.proc.civ. Nel merito, P C eccepiva l'inesistenza del credito, la mancanza del requisito dell'eventus damni, per non avere l'istante provato che il patrimonio dei coobbligati in solido non era sufficiente a garantire le ragioni di credito e per avere il giudice di prime cure erroneamente rilevato che, a se- guito del conferimento in azienda, il conferente aveva ottenuto solo euro 72.000,00, cioè un importo inferiore al valore dei beni attribuiti, piuttosto che euro 160.671,00, la mancanza della scientia damni.Si costituiva anche C V, quale erede di A V, aderendo sostanzialmente all'appello. Elipso Finance resisteva. La Corte d'Appello, con la sentenza n. 524/2007, oggetto dell'odierno ricor- so, rigettava l'impugnazione. P C S.r.L., G Furian e M F, in proprio quali eredi di A V, ricorrevano avverso detta sentenza, articolando otto mo- tivi. Resisteva con controricorso Elipso Finance S.r.L. Con ordinanza interlocutoria n. 31867/2019 del 5 dicembre 2019 questa Corte fissava alla parte ricorrente il termine di 90 giorni dalla comunicazione per rinnovare la notificazione del ricorso a G P V, residente in Germania, al quale il ricorso era stato notificato mediante invio al consolato italiano di Stoccarda, senza prova che l'atto fosse pervenuto al destinatario né che gli fosse pervenuto con le modalità prescritte dalla legge. Il 6 agosto 2020 perveniva alla Cancelleria della Terza Sezione civile di questa Corte un atto di rinnovo della notificazione del ricorso al Consolato ita- liano di Stoccarda, con richiesta di notifica ai sensi dell'art. 13 § 2 del reg. (CE) 1393/2007, con allegata relata di notifica da parte dell'Ufficiale giudiziario. In vista della Adunanza del 12 settembre 2019 i ricorrenti si erano avvalsi della facoltà di depositare memoria. Con memoria pervenuta il 14 gennaio 2021 i ricorrenti insistono, rinviando al ricorso, per l'accoglimento dello stesso. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, con- vertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo i ricorrenti deducono la "Violazione dell'art. 360 n. 4 cod.proc.civ. in relazione all'articolo 184 bis cod.proc.civ. 303 cod.proc.civ. e 305 cod.proc.civ., violazione dell'art. 360 n. 5 per aver omesso di valutare la circostanza che la MPS era a conoscenza della morte di A V e degli eredi già alla data del 27/11/2007". La giustificazione assunta per rimettere in termini la Banca Antoniana risul- terebbe sconfessata dalle risultanze probatorie, e, non avendo la Banca chiesto ed ottenuto una proroga del termine ordinatorio, avrebbe dovuto considerarsi decaduta dal compimento dell'atto processuale. In particolare, Banca Antoniana aveva avuto conoscenza legale della morte di A V il 27 novembre 2007, tramite il suo certificato di morte, che riportava i nomi di tutti gli eredi e la loro residenza prima della prima u- dienza;
di conseguenza, avrebbe potuto procedere alla notifica del ricorso in ri- assunzione collettivamente ed impersonalmente agli eredi presso l'ultimo do- micilio del de cuius, ex art. 303, comma 2, cod.proc.civ. Non solo: la banca non aveva provato di avere almeno iniziato le ricerche di G P V, trasferitosi all'estero sin dal marzo 1993, né aveva prodotto una istanza di accesso agli atti del Comune per conoscere l'eventuale residenza dichiarata nel registro Aire. Per di più, se avesse incontrato reali difficoltà nella ricerca degli eredi a- vrebbe dovuto chiedere una proroga del termine ordinatorio, ai sensi dell'art.,' 154 cod.proc.civ.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la "Violazione dell'art. 360 n. 4 in relazione all'art. 184 bis cod.proc.civ., 303 cod.proc.civ. e 305 cod.proc.civ.", per avere la Corte d'Appello ritenuto la notifica ex art. 303 cod.proc.civ. una mera possibilità e non già un obbligo e per aver sostenuto che se la banca avesse effettuato la notifica ai sensi dell'art. 303 cod.proc.civ. sarebbe stata privata di una parte del termine, disattendendo la giurisprudenza di legittimità, espressasi a favore della rimessione in termini, ex art. 184 bis cod.proc.civ., solo nei casi di impossibilità di procedere alla notifica collettiva- mente e impersonalmente agli eredi, perché trascorso più di un anno dalla morte della parte, ovvero di ricorrenza di giustificate situazioni di difficoltà nel- la ricerca degli eredi (Cass. 4/03/2002, n. 3102).
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