Cass. civ., sez. III, sentenza 30/11/2005, n. 26088

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Dalla norma dell'art. 629 cod. proc. civ., la quale prevede la estinzione del processo esecutivo nel caso di rinunzia agli atti esecutivi da parte del creditore pignorante o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, si desume che anche questi ultimi, ancorché siano intervenuti tardivamente, hanno la facoltà di provocare i singoli atti di esecuzione, in quanto non sarebbe in alcun modo giustificabile il permanere della procedura esecutiva per la mancata rinunzia del creditore intervenuto tardivamente se questi non avesse il potere di promuovere il completamento della procedura stessa. Resterebbe altrimenti frustrata la "ratio" della norma di impedire - per ragioni di economia processuale e di effettività della tutela - che il processo si estingua quando vi sono creditori intervenuti che hanno interesse alla sua prosecuzione, senza che sussistano motivi per distinguere la posizione dei creditori intervenuti tardivamente rispetto a quelli intervenuti tempestivamente.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 30/11/2005, n. 26088
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26088
Data del deposito : 30 novembre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dt. V P - Presidente -
Dt. P L R - Consigliere -
Dt. T F - Consigliere -
Dt. D B - rel. Consigliere -
Dt. F G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SNTENZA
sul ricorso proposto da:
DE SANTIS ANGELO, elettivamente domiciliato in

ROMA VIALE DI VILLA MASSIMO

36, presso lo studio dell'avvocato R D B, difeso dall'avvocato C D, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
ORCHIDEA S.R.L., in persona dell'Amministratore Unico B B, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA TASSO

4, presso lo studio dell'avvocato M B U, che lo difende, giusta delega in atti;



- controricorrente -


e contro
ARCHIMEDE V S.R.L., BELLOCCI ANGELA, AOSTINI ANES;



- intimati -


avverso la sentenza n. 1295/2001 del Tribunale di FROSINONE, sezione stralcio, emessa il 26/11/2001, depositata il 29/11/2001, R.G. 3171/1993;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2005 dal Consigliere Dt. B D;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dt. A U, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Angelo De Santis, debitore esecutato, propose opposizione all'ordinanza, con la quale il G.E. aveva disposto il nuovo incanto dei beni pignorati, chiedendone la revoca o l'annullamento;
dedusse che l'istanza era stata proposta da Orchidea s.p.a., Archimede s.r.l., Angela Bellucci, Agnese Agostini, creditrici chirografarie munite di titolo, intervenute dopo la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita e quindi tardivamente. Le creditrici intervenute si costituirono e resistettero all'opposizione, della quale dedussero l'infondatezza. Il tribunale di Frosinone rigettò l'opposizione;
riconobbe quel giudice che gli interventi erano tardivi in quanto successivi alla prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita;
rilevò che il creditore pignorante aveva rinunciato agli atti;
ritenne, tuttavia, che non si potesse dichiarare l'estinzione del processo esecutivo in quanto non avevano rinunciato pure le creditrici intervenute;
considerò che la procedura esecutiva era, pertanto, rimasta in vita e ciò comportava che si doveva riconoscere alle creditrici intervenute il potere di promuovere gli atti necessari per il suo completamento.
Propone ricorso per Cassazione il De Santis sulla base di due motivi;

resiste con controricorso la s.r.l. Orchidea.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Sostiene la controricorrente che nella specie, essendo contestato il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, si è in presenza di opposizione all'esecuzione, sicché avverso la sentenza del tribunale avrebbe dovuto proporsi appello ed, essendo stato, invece, proposto ricorso per Cassazione, lo stesso è inammissibile;

aggiunge che il tribunale non ha proceduto alla qualificazione dell'opposizione ed in sua vece deve provvedervi la Corte.

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