Cass. civ., sez. II, sentenza 30/09/2021, n. 26564
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Testo completo
la seguente C.C. 14/04/2021 SENTENZA sul ricorso 24651-2014 proposto da: G S, rappresentato e difeso dall'Avvocato A A A, elettivamente domiciliato presso PEC andrea.anfusoalberghina©cert.ordineavvocaticaltagirone.it
- ricorrente -
contro
G A, rappresentato e difeso dagli Avvocati G B e A B, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C C, in ROMA, P.zza
CAPPONI
16
- controricorrente -
- e nei confronti di - G G e G M R
- intimati -
avverso la sentenza n. 343/2014 della CORTE d'APPELLO di CATANIA pubblicata il 10/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott. U B.
FTTI DI CAUSA
Con atto di citazione S G conveniva in giudizio il padre G G e i fratelli G, A e M R G, in quanto in data 11.9.2000 decedeva ab intestato in Ragusa G B, madre dell'attore e, rispettivamente, moglie e madre degli altri convenuti. L'attore deduceva che l'asse ereditario era costituito dagli immobili di proprietà della deceduta madre e dall'azienda agricola di cui la medesima risultava intestataria. Chiedeva che, dopo aver ricostruito l'asse ereditario della madre, fosse accertata la sua qualità di erede, che fosse reso il rendiconto della gestione del patrimonio e dell'azienda ex art. 713 e ss. c.p.c. e che si procedesse alla divisione del patrimonio relitto. Si costituiva G G, contestando le domande dell'attore. Riteneva che il lavoro dell'attore fosse stato adeguatamente compensato dalla madre e che l'azienda agricola era stata avviata e creata dal fratello A e che solo per ragioni di carattere affettivo non era stato mai chiesto di formalizzare i rapporti. Precisava che non fosse dovuta alcuna fruttificazione in quanto non era stato impedito il godimento pro quota dei cespiti ereditari. Si costituiva A Giallongo, quale titolare dell'azienda. Si costituivano altresì i germani G e Maria Rita Giallongo, i quali aderivano alle domande del fratello A, non opponendosi alla divisione, per l'esecuzione della quale si doveva tenere conto che essi avevano venduto al fratello A tutti i loro diritti sugli immobili costituenti l'azienda agricola. Nella memoria di replica ex art. 183 c.p.c., A Giallongo dichiarava di gestire di fatto l'azienda materna, ma d" non aver rivendicato la proprietà dell'azienda. Ch,edeva che fosse accertato il valore dei suoi apporti e delle migliorie. Era espletato interrogatorio formale dell'attore, prova per testi e C.T.U.. In data 9.10.2005 decedeva Giuseppe Giailongo, ma i! procuratore costituito non ne dichiarava la morte, per cui processo non veniva interrotto. Con atto del 4.9.2006, l'attore evocava in giudizio le altre parti ponendo un'ulteriore serie di domande che in precedenza non potevano essere svolte. Nell'udienza del 6.12.2006, il difensore dell'attore rilevava che, a seguito del decesso di G G, il procedimento in corso si appalesava inutile in quanto tutte le domande dovevano essere riformulate a seguito della confusione del patrimonio ereditario derivante da tale fatto e che in ogni caso all'attore non era consentito introdurre domande nuove. Chiedeva, pertanto, la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. e in subordine la riunione. Il G.I., ritenuto che la causa era matura per la decisione, rigettava l'istanza di trasmissione al Presidente del Tribunale per la riunione e rinviava per la precisazione delle conclusioni. Con sentenza n. 731/2008, il Tribunale di Ragusa rigettava la richiesta di sospensione (in quanto un'unificazione del e masse è possibile solo se tutti i compartecipi vi aderiscano, a differenza della fattispecie in esame) e quella di riunione (stante il diverso stato delle cause). Nel merito, dichiarava che nell'asse ereditario di G B non era compresa l'azienda agricola zootecnica solo fittiziamente intestata alla stessa;
disponeva la divisione dei beni immobili caduti in successione con attribuzione a ogni singolo erede della proprietà esclusiva di singol . cespit ;
rigettava le altre domande proposte dall'attore di fruttificazione, di rendiconto dell'azienda e di rimborso di pretese migliorie, mentre dichiarava assorbita la domanda riconvenzionale del convenuto A diretta a ottenere la condanna pro quota dell'attore al rimborso dei miglioramenti apportati all'azienda agricola. Avverso detta sentenza proponeva appe!lo S G chiedendo che lo scioglimento delle comunioni avvenisse tenendo conto della modifica delle quote a seguito dell'intervenuto decesso del padre e comunque tenendo conto dell'azienda agricola (erroneamente ritenuta dal Giudice esclusa dalla massa) e dei diversi valori degli immobili dal medesimo indicati. Si costituiva A Giallongo resistendo all'appello, mentre era dichiarata la contumacia di G e M R G. Disposto un supplemento di CTU anche in ordine alla regolarità edilizia dei beni, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione. Con sentenza n. 343/2014, depositata il 10.3,2014, la Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava allo stato la domanda di scioglimento della comunione ereditaria di G B, con-.pensando le spese processuali di entrambi i gradi e lasciando le spese di CTU del grado di appello a carico dell'appellante.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione S G sulla scorta di tre motivi, illustrati da memoria. Resiste A Giallongo con controricorso depositando anch'esso memoria. All'esito dell'udienza pubblica del 6 luglio 2013, la Seconda Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 25836 del 6 ottobre 2018, ha disposto la trasmissione degli ati al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione al'e Sezioni Unite, rilevando come il ricorso
- ricorrente -
contro
G A, rappresentato e difeso dagli Avvocati G B e A B, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C C, in ROMA, P.zza
CAPPONI
16
- controricorrente -
- e nei confronti di - G G e G M R
- intimati -
avverso la sentenza n. 343/2014 della CORTE d'APPELLO di CATANIA pubblicata il 10/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott. U B.
FTTI DI CAUSA
Con atto di citazione S G conveniva in giudizio il padre G G e i fratelli G, A e M R G, in quanto in data 11.9.2000 decedeva ab intestato in Ragusa G B, madre dell'attore e, rispettivamente, moglie e madre degli altri convenuti. L'attore deduceva che l'asse ereditario era costituito dagli immobili di proprietà della deceduta madre e dall'azienda agricola di cui la medesima risultava intestataria. Chiedeva che, dopo aver ricostruito l'asse ereditario della madre, fosse accertata la sua qualità di erede, che fosse reso il rendiconto della gestione del patrimonio e dell'azienda ex art. 713 e ss. c.p.c. e che si procedesse alla divisione del patrimonio relitto. Si costituiva G G, contestando le domande dell'attore. Riteneva che il lavoro dell'attore fosse stato adeguatamente compensato dalla madre e che l'azienda agricola era stata avviata e creata dal fratello A e che solo per ragioni di carattere affettivo non era stato mai chiesto di formalizzare i rapporti. Precisava che non fosse dovuta alcuna fruttificazione in quanto non era stato impedito il godimento pro quota dei cespiti ereditari. Si costituiva A Giallongo, quale titolare dell'azienda. Si costituivano altresì i germani G e Maria Rita Giallongo, i quali aderivano alle domande del fratello A, non opponendosi alla divisione, per l'esecuzione della quale si doveva tenere conto che essi avevano venduto al fratello A tutti i loro diritti sugli immobili costituenti l'azienda agricola. Nella memoria di replica ex art. 183 c.p.c., A Giallongo dichiarava di gestire di fatto l'azienda materna, ma d" non aver rivendicato la proprietà dell'azienda. Ch,edeva che fosse accertato il valore dei suoi apporti e delle migliorie. Era espletato interrogatorio formale dell'attore, prova per testi e C.T.U.. In data 9.10.2005 decedeva Giuseppe Giailongo, ma i! procuratore costituito non ne dichiarava la morte, per cui processo non veniva interrotto. Con atto del 4.9.2006, l'attore evocava in giudizio le altre parti ponendo un'ulteriore serie di domande che in precedenza non potevano essere svolte. Nell'udienza del 6.12.2006, il difensore dell'attore rilevava che, a seguito del decesso di G G, il procedimento in corso si appalesava inutile in quanto tutte le domande dovevano essere riformulate a seguito della confusione del patrimonio ereditario derivante da tale fatto e che in ogni caso all'attore non era consentito introdurre domande nuove. Chiedeva, pertanto, la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. e in subordine la riunione. Il G.I., ritenuto che la causa era matura per la decisione, rigettava l'istanza di trasmissione al Presidente del Tribunale per la riunione e rinviava per la precisazione delle conclusioni. Con sentenza n. 731/2008, il Tribunale di Ragusa rigettava la richiesta di sospensione (in quanto un'unificazione del e masse è possibile solo se tutti i compartecipi vi aderiscano, a differenza della fattispecie in esame) e quella di riunione (stante il diverso stato delle cause). Nel merito, dichiarava che nell'asse ereditario di G B non era compresa l'azienda agricola zootecnica solo fittiziamente intestata alla stessa;
disponeva la divisione dei beni immobili caduti in successione con attribuzione a ogni singolo erede della proprietà esclusiva di singol . cespit ;
rigettava le altre domande proposte dall'attore di fruttificazione, di rendiconto dell'azienda e di rimborso di pretese migliorie, mentre dichiarava assorbita la domanda riconvenzionale del convenuto A diretta a ottenere la condanna pro quota dell'attore al rimborso dei miglioramenti apportati all'azienda agricola. Avverso detta sentenza proponeva appe!lo S G chiedendo che lo scioglimento delle comunioni avvenisse tenendo conto della modifica delle quote a seguito dell'intervenuto decesso del padre e comunque tenendo conto dell'azienda agricola (erroneamente ritenuta dal Giudice esclusa dalla massa) e dei diversi valori degli immobili dal medesimo indicati. Si costituiva A Giallongo resistendo all'appello, mentre era dichiarata la contumacia di G e M R G. Disposto un supplemento di CTU anche in ordine alla regolarità edilizia dei beni, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione. Con sentenza n. 343/2014, depositata il 10.3,2014, la Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava allo stato la domanda di scioglimento della comunione ereditaria di G B, con-.pensando le spese processuali di entrambi i gradi e lasciando le spese di CTU del grado di appello a carico dell'appellante.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione S G sulla scorta di tre motivi, illustrati da memoria. Resiste A Giallongo con controricorso depositando anch'esso memoria. All'esito dell'udienza pubblica del 6 luglio 2013, la Seconda Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 25836 del 6 ottobre 2018, ha disposto la trasmissione degli ati al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione al'e Sezioni Unite, rilevando come il ricorso
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