Cass. civ., sez. II, ordinanza 29/10/2019, n. 27702

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 29/10/2019, n. 27702
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27702
Data del deposito : 29 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27050-2016 proposto da: CSC SRL COSTRUZIONI SPECIALI IN CEMENTO ARMATO, ROTA PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI

VILLA SEVERINI

54, presso lo studio dell'avvocato G T, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato G C;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE

80415740580, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

Ric. 2016 n.27050 sez. 52 - ud.04/07/2019 --/-7 ((43 avverso la sentenza n. 326/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2019 dal Consigliere Dott. L V;

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato in data 22 luglio 2009 P R e CSC S.p.A. proponevano opposizione avverso il decreto numero 71520 del 19 giugno 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 117.253,00 a titolo di sanzione amministrativa dovuta per la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, della I. n. 197 del 1991, per aver effettuato transazioni finanziarie in contanti, senza il tramite degli intermediari abilitati. Nell'atto di opposizione veniva dedotta la tardività della contestazione, notificata oltre il termine di 90 giorni, la carenza di motivazione, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione e la quantificazione della sanzione medesima.

2. Il Tribunale di Bergamo rigettava il ricorso e confermava il provvedimento impugnato, osservando che la contestazione era tempestiva in quanto le indagini si erano protratte fino al maggio del 2004, che il verbale era ampiamente motivato, che la violazione sussisteva ed era stata anche ammessa dall'opponente, che la legge più favorevole era quella di cui al d.lgs. n. 57 del 2004 che consentiva l'estinzione con il pagamento in misura ridotta, che la quantificazione era corretta visto anche l'elevato importo delle somme in contestazione.

3. Avverso la suddetta sentenza proponevano appello P R e la CSC S.p.A.

4. La Corte d'Appello di Brescia rigettava l'appello. In primo luogo, riteneva infondato il profilo di censura relativo alla costituzione Ric. 2016 n.27050 sez. 52 - ud.04/07/2019 dell'amministrazione che doveva ritenersi ritualmente perfezionata con il deposito della comparsa di costituzione avvenuta il 1° luglio 2010 a mezzo dell'avvocatura dello Stato. Veniva dichiarata infondata la censura relativa alla necessaria presenza dell'amministrazione all'udienza, ai sensi dell'articolo 23 I. n. 689 del 1981 che ricollega conseguenze pregiudizievoli solo alla mancata presentazione dell'opponente alla prima udienza. Veniva rigettato il motivo di ricorso relativo alla tardività della contestazione, decorrendo il termine di 90 giorni dal momento in cui l'accertamento era stato compiuto ed essendo necessari approfondimenti di indagine e l'esame della documentazione e, dunque, essendosi perfezionata l'acquisizione di tutti gli elementi solo con l'interrogatorio di P R, avvenuto il 18 maggio 2004. La Corte d'Appello, quanto al problema relativo all'applicabilità della normativa più favorevole, evidenziava che il giudice dell'opposizione investito della questione relativa alla congruità della sanzione non è chiamato a controllare la motivazione dell'atto ma deve determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'articolo 11 della I. n. 689 del 1981 esercitando un potere discrezionale entro il minimo e il massimo previsto dalla legge. In assenza del mezzo di impugnazione non doveva essere esaminata la questione dell'applicabilità o meno del principio del favor rei, essendo la statuizione del Tribunale divenuta definitiva. In ogni caso, i due regimi sanzionatori si differenziavano solo rispetto al minimo edittale che nella specie non poteva trovare applicazione vista l'entità della violazione e la sua reiterazione nel tempo.

5. P R in proprio e nella qualità di legale rappresentante della CSC S.r.l. (già CSC S.p.A.) ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. Ric. 2016 n.27050 sez. S2 - ud.04/07/2019 6. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.

7. Con memoria depositata in prossimità dell'udienza il ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'art. 14 I. n. 689 del 1981, dell'articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Il ricorrente ripropone l'eccezione di tardività della contestazione avvenuta oltre il termine di 90 giorni rispetto all'accertamento che doveva farsi risalire al più tardi, al 29 settembre 2003. L'amministrazione, infatti, alla data indicata e prima dell'interrogatorio di P R del 18 maggio 2004, era in possesso di tutta la documentazione idonea all'accertamento dei fatti. Infatti, la Guardia di finanza aveva già riscontrato l'esistenza di plurime operazioni in denaro contante per somme superiori alla soglia consentita dalla legge e, dunque, i verificatori avevano il pieno possesso di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi occorrenti per una tempestiva contestazione. Dunque, a parere del ricorrente, il termine per la contestazione degli addebiti non poteva iniziare a decorrere dall'interrogatorio di P R potendosi ragionevolmente effettuare la contestazione in un momento antecedente. Secondo il ricorrente la motivazione della sentenza sarebbe anche contraddittoria perché la Corte d'Appello, riguardo al momento del configurarsi dell'accertamento, aveva richiamato le acquisizioni documentali effettuate affermando che, all'esito degli approfondimenti eseguiti sulla documentazione contabile, la Guardia di Finanza aveva riscontrato gli autori, la motivazione e la quantificazione dei trasferimenti di denaro contante per somme superiori alla soglia consentita dalla legge senza l'ausilio di Ric. 2016 n.27050 sez. S2 - ud.04/07/2019 intermediari abilitati mentre successivamente aveva ritenuto che l'ascolto del trasgressore e del cliente fosse necessario al fine di potersi considerare conclusa la fase dell'accertamento dell'illecito.
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