Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/11/2022, n. 33240
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Testo completo
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21491/2018 R.G. proposto da: SNATER REGIONE VENETO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIALE DELLE MILIZIE
34, presso lo studio dell’avvocato P M G (PTRMCG54D10A271N) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
TELECOM ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L.G.
FARAVELLI
22, presso lo studio degli avvocat i MARESCA ARTURO (MRSRTR51H23H501Z), B F R (BCCFNC59A20G484O), M E (MRRNZE50T20H501D), R R (RMORRT56R03H501Z),che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 712/2017 depositata il 18/01/2018, R.G.N. 7/2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21/09/2022 dal Consigliere FABRIZIO AMENDOLA;udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocatoMARCO GUSTAVO PETROCELLI;
udito l’avvocato R R. FTI DI
CAUSA
1.Con ricorso ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 lo
SNATER
Regione Veneto chiese al Tribunale di Padova di accertare il carattere antisindacale della condotta tenuta da Telecom Italia Spa che aveva negato la concessione dei locali per lo svolgimento di un’assemblea retribuita da tenerepresso la sede di Mestre nei giorni 3 e 4 agosto 2011, su richiesta di una componente della RSU eletta nelle liste del sindacato istante. La Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha confermato, sebbene condiversa motivazione, la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione al decreto di rigetto del ricorso proposto dallo SNATER.
2. La Corte territoriale ha premesso che, nelle more del giudizio, era intervenuta la sentenza delle Sezioni unite civili n. 13978 del 2017 dalla quale era evincibile il principio per cui, pur riconoscendosi il diritto di indire assemblee a ciascun componente della RSU, occorreva accertare che questi fosse eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, fosse, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell’art. 19 dellalegge n. 300 del 1970, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013. Concesso termine “all’associazione appellante di dedurre e documentare sul fatto che SNATER avesse o meno partecipato alla negoziazione relativa ai contratti collettivi applicati da Telecom Spa”, all’esito la Corte veneziana ha accertato che non solo SNATER non aveva prodotto alcun contratto collettivo nazionale o aziendale nel quale tale sindacato fosse stato soggetto stipulante, ma non aveva “neppure dimostrato di avere in qualche modo partecipato alle trattative relative a un qualche contratto collettivo, se anche poi non sottoscritto”.
3.Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’organizzazione sindacale soccombente, affidando l'impugnazione a tre motivi;
la società ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia: “nullità della sentenza per la violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., per il contrasto con il giudicato formatosi tra le parti (art. 360, n. 4, c.p.c.)”. Si oppone il giudicato formatosi a seguito delle sentenze di questa Corte n. 17458 del 2014 e n. 25478 del 2017 nell’ambito di procedure per la repressione della condotta antisindacale che hanno riconosciuto il diritto di componenti della r.s.u.di SNATER di indire assemblee presso Telecom Spa a Messina e a Roma. Il motivo è infondato perché il giudicato sostanziale in senso proprio presuppone, per espressa previsione dell’art. 2909 c.c., l’identità di elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum (tra le altre v. Cass. n. 5138 del 2019). Nel caso di specie si tratta, invece, non solo di diverse federazioni territoriali, da ritenere parti processualmente e sostanzialmente diverse rispetto alla federazione territoriale veneta, ma anchedi azioni aventi un non coincidente oggetto del contendere, avendo come petitum la cessazione di comportamenti materiali diversi,
ROMA VIALE DELLE MILIZIE
34, presso lo studio dell’avvocato P M G (PTRMCG54D10A271N) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
TELECOM ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L.G.
FARAVELLI
22, presso lo studio degli avvocat i MARESCA ARTURO (MRSRTR51H23H501Z), B F R (BCCFNC59A20G484O), M E (MRRNZE50T20H501D), R R (RMORRT56R03H501Z),che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 712/2017 depositata il 18/01/2018, R.G.N. 7/2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21/09/2022 dal Consigliere FABRIZIO AMENDOLA;udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocatoMARCO GUSTAVO PETROCELLI;
udito l’avvocato R R. FTI DI
CAUSA
1.Con ricorso ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 lo
SNATER
Regione Veneto chiese al Tribunale di Padova di accertare il carattere antisindacale della condotta tenuta da Telecom Italia Spa che aveva negato la concessione dei locali per lo svolgimento di un’assemblea retribuita da tenerepresso la sede di Mestre nei giorni 3 e 4 agosto 2011, su richiesta di una componente della RSU eletta nelle liste del sindacato istante. La Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha confermato, sebbene condiversa motivazione, la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione al decreto di rigetto del ricorso proposto dallo SNATER.
2. La Corte territoriale ha premesso che, nelle more del giudizio, era intervenuta la sentenza delle Sezioni unite civili n. 13978 del 2017 dalla quale era evincibile il principio per cui, pur riconoscendosi il diritto di indire assemblee a ciascun componente della RSU, occorreva accertare che questi fosse eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, fosse, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell’art. 19 dellalegge n. 300 del 1970, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013. Concesso termine “all’associazione appellante di dedurre e documentare sul fatto che SNATER avesse o meno partecipato alla negoziazione relativa ai contratti collettivi applicati da Telecom Spa”, all’esito la Corte veneziana ha accertato che non solo SNATER non aveva prodotto alcun contratto collettivo nazionale o aziendale nel quale tale sindacato fosse stato soggetto stipulante, ma non aveva “neppure dimostrato di avere in qualche modo partecipato alle trattative relative a un qualche contratto collettivo, se anche poi non sottoscritto”.
3.Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’organizzazione sindacale soccombente, affidando l'impugnazione a tre motivi;
la società ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia: “nullità della sentenza per la violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., per il contrasto con il giudicato formatosi tra le parti (art. 360, n. 4, c.p.c.)”. Si oppone il giudicato formatosi a seguito delle sentenze di questa Corte n. 17458 del 2014 e n. 25478 del 2017 nell’ambito di procedure per la repressione della condotta antisindacale che hanno riconosciuto il diritto di componenti della r.s.u.di SNATER di indire assemblee presso Telecom Spa a Messina e a Roma. Il motivo è infondato perché il giudicato sostanziale in senso proprio presuppone, per espressa previsione dell’art. 2909 c.c., l’identità di elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum (tra le altre v. Cass. n. 5138 del 2019). Nel caso di specie si tratta, invece, non solo di diverse federazioni territoriali, da ritenere parti processualmente e sostanzialmente diverse rispetto alla federazione territoriale veneta, ma anchedi azioni aventi un non coincidente oggetto del contendere, avendo come petitum la cessazione di comportamenti materiali diversi,
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