Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2018, n. 43851

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2018, n. 43851
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43851
Data del deposito : 3 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER MI nato il [...] avverso la sentenza del 03/07/2017 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. E' presente l'avvocato VECCHIO ALESSANDRO del foro di CATANIA in difesa di ER MI, che chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO /1,La Corte di Appello di Messina con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Messina in data 14 maggio 2014 nei confronti di ZI IR per il reato di cui agli artt. 110 c.p. , 73 e 80 DPR 309/90 ,per aver illecitamente trasportato e detenuto, in concorso con LA Eduart, per il quale si è proceduto separatamente, sull'autoarticolato Scania tg TR5004E un'ingente quantità di sostanza stupefacente, del tipo marijuana ,pari a Kg 53 ,4 .In Taormina il 3.06.2009. I fatti ricostruiti nella sentenza impugnata sono così sintetizzabili: nel corso di un'operazione investigativa della Guardia di Finanza di Brindisi ,volta a dare esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare per narcotraffico a carico LA e altri soggetti catanesi, tra cui certo Niceforo Carmelo, si apprese che il LA ,arrivato a Catania dall'Albania, si doveva incontrare con altro soggetto;
fu monitorata la zona e il LA, nei pressi del distributore di benzina in località Calatabianco, accompagnato in moto proprio dal Niceforo, fu visto incontrarsi con il ricorrente e salire a bordo del suo autoarticolato diretto verso Catania.La Guardia di finanza di Catania, allertata dai colleghi di Brindisi, effettuò il controllo e, nelle ruote di scorta, "cioè le ultime due ruote del rimorchio dell'autotreno ", che facevano parte del carrello del rimorchio ( fol 3 e 4 sentenza impugnata teste CI ), ha rinvenuto trentatre pacchetti contenenti marijuana con principio attivo tra il 4 e il 12 %, analiticamente esaminati e descritti nella sentenza di primo grado (fogli 5 e 6).

1.Avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore l'imputato. !.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 420 ter comma 5 cpp sostenendo il difensore di aver avanzato per l'udienza del 3 luglio istanza di rinvio per legittimo impedimento in quanto impegnato in un interrogatorio in carcere in Catania ex art.294 c.p.p, non potendosi avvalere di sostituti processuali in entrambi i concomitanti procedimenti e che la Corte di Appello non aveva concesso il rinvio . Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in quanto con l'atto d'appello era stata dedotta la omessa traduzione della sentenza di condanna di primo grado nella lingua dell'imputato con la conseguente richiesta di rimessione in termini per l'imputato sia per l'esercizio del diritto ad impugnare la sentenza autonomamente che per poter manifestare la propria volontà di rinuncia.Sul punto la Corte aveva omesso di pronunciarsi "nonostante avesse disposto il rinvio della prima udienza accogliendo la richiesta di traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello in lingua albanese." Deduce, pertanto, la nullità della sentenza.

2.3 Con il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento alla nullità dell'ordinanza del giudice di primo grado che ha ritenuto inammissibili alcune domande nel controesame del M.Ilo Savoia e non ha ammesso l'esame di ulteriori testi appartenenti alla Guardia di finanza di Brindisi in ordine alla conoscenza dell' ingresso nel territorio nazionale di partite di droga mediante autisti "inconsapevoli",lamentando che sul punto poi a sua volta la Corte di appello non ha ammesso ed effettuato la rinnovazione istruttoria. t.4Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge e contraddittorietà della motivazione perché non è stata accolta la richiesta probatoria documentale circa l'assoluta incompatibilità con l'autoarticolato delle ruote di scorta, all'interno delle quali sono stati rinvenuti i pani di stupefacente. I.5Con il quinto motivo lamenta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in quanto la Corte di appello pur avendo ritenuto inutilizzabili le intercettazioni telefoniche relative al diverso procedimento riguardante il coimputato LA, ha poi dato conto in motivazione delle investigazioni scaturite da quelle intercettazioni.

2.6 Con il sesto motivo ha lamentato insufficienza e contraddittorietà della motivazione in quanto la Corte ha ritenuto inverosimile e non ragionevole la tesi difensiva secondo cui il trasporto di stupefacente era avvenuto all'insaputa dell'imputato ,in quanto l'autoarticolato era di proprietà di una società ed era spesso parcheggiato in un'area pubblica non controllata .Ciò avrebbe dovuto indurre almeno ad una assoluzione ex art art. 530 II co cpp, in quanto la Corte non ha motivato il giudizio di non verosimiglianza oltre ogni ragionevole dubbio

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato stante l'assoluta genericità del riferimento alla impossibilità di farsi sostituire avvalendosi ,in uno dei concomitanti procedimenti ,di un sostituto processuale. La Corte territoriale ha

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