Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2024, n. 6477

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Se privo dell'apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2024, n. 6477
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6477
Data del deposito : 12 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 5062/2020 Numero sezionale 1/2024 Numero di raccolta generale 6477/2024 Data pubblicazione 12/03/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IVA PASQUALE D'ASCOLA Presidente Aggiunto ACCERTAMENTO - ROSA MARIA DI VIRGILIO Presidente di Sezione RICORSO NATIVO DIGITALE - DANILO SESTINI Consigliere SOTTOSCRIZIONE ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI Consigliere Ud.16/01/2024 PU ALBERTO GIUSTI Consigliere MARCO MARULLI Consigliere GUIDO MERCOLINO Consigliere ENZO VINCENTI Consigliere-Rel. GIUSEPPE TEDESCO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5062/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
-ricorrente-

contro

UNICAR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo studio dell'avvocato P V, che la rappresenta e difende;
-controricorrente- Numero registro generale 5062/2020 Numero sezionale 1/2024 avverso la sentenza n. 3852/2019 della COMMISSIONE Numero di raccolta generale 6477/2024 TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO - SEZIONE STACCATA di Data pubblicazione 12/03/2024 LATINA, depositata il 25/06/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2024 dal Consigliere ENZO VINCENTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ROBERTO MUCCI, che ha concluso per l'ammissibilità del ricorso, con restituzione alla Sezione Tributaria, e, in subordine, per l'accoglimento;
uditi l'avvocato dello Stato GIANNI DE BELLIS e l'avvocato P V.

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso affidato a due motivi, l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale (C.T.R.) del Lazio, sezione staccata di Latina, resa pubblica in data 25 giugno 2019, che, in riforma della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone del 7 novembre 2017, accoglieva l'appello della Unicar s.r.l. e annullava, di conseguenza, l'avviso di accertamento emesso nei confronti di detta società con il quale, per l'anno di imposta 2013, era contestata la detrazione di I.V.A. per l'acquisto di n. 12 autovetture usate, giacché attinente ad operazioni soggettivamente inesistenti in ragione dell'interposizione fittizia della società “cartiera” Blue Eagle di Costa M. & C. s.a.s. 2. – La C.T.R. del Lazio, con la sentenza impugnata in questa sede, accoglieva l'appello del contribuente reputando che il comportamento da esso tenuto non dimostrasse “la sua consapevolezza nella partecipazione ad un meccanismo di frode”, non essendo egli “nella possibilità di sapere o di dover sapere” e ciò in forza di una pluralità di elementi, ossia: l'acquisto di veicoli che, al momento della consegna, sono soggetti a registrazione;
il mancato coinvolgimento (desumibile dalle “intercettazioni telefoniche”) del legale rappresentante della Unicar s.r.l. “nel 2 di 14 Numero registro generale 5062/2020 Numero sezionale 1/2024 meccanismo criminoso”;
il numero esiguo di autoveicoli acquistati, Numero di raccolta generale 6477/2024 “pari ad una irrisoria percentuale del totale”;
l'incidenza Data pubblicazione 12/03/2024 sull'acquisto “ad un prezzo inferiore” delle “politiche aziendali, che mirano ad ottenere un maggior profitto”. 2. – L'Agenzia delle Entrate, con il primo motivo di ricorso, ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633/1972, per aver la C.T.R. utilizzato a sostegno della decisione argomentazioni “fuorvianti e ultronee”, nonché prove “inesistenti, inconsistenti, ininfluenti, non allegate dalle parti”, così da invertire lo stesso onere probatorio incombente su di esse, gravando sul contribuente la dimostrazione della propria buona fede, una volta provata dall'amministrazione (come nella specie) “la natura di cartiera della società a monte” dell'operazione in frode. Con il secondo motivo è, quindi, censurata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 19 e 21, comma settimo, del d.P.R. n. 633/1972, per aver la C.T.R. infranto i principi dettati dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale sull'onere di “diligenza esigibile da un operatore accorto”, in assenza di dimostrazione, da parte della Unicar s.r.l., impresa con “esperienza pluriennale maturata nel settore del commercio degli autoveicoli”, di essersi comportata, nella vicenda, in conformità a detto parametro. 3. – Ha resistito con controricorso l'intimata Unicar s.r.l., la quale, oltre ad argomentare sull'infondatezza dell'impugnazione, ne ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per “inesistenza” del ricorso, redatto in originale informatico, in quanto privo di sottoscrizione digitale del difensore. 4. – La trattazione del ricorso è stata rimessa alla pubblica udienza della Sezione Tributaria con ordinanza interlocutoria n. 13879 del 2022 adottata, ai sensi del terzo comma dell'art. 380-bis 3 di 14 Numero registro generale 5062/2020 Numero sezionale 1/2024 c.p.c. (ratione temporis vigente), dalla Sezione Sesta Tributaria, Numero di raccolta generale 6477/2024 dinanzi alla quale la controricorrente aveva depositato memoria, Data pubblicazione 12/03/2024 insistendo nell'anzidetta eccezione preliminare. 5. – All'esito dell'udienza pubblica, preceduta dal deposito delle conclusioni scritte del pubblico ministero (nel senso dell'accoglimento del ricorso) e delle memorie di entrambe le parti, la Sezione Tributaria, con ordinanza interlocutoria n. 16454 del 2023, reputando sussistente una questione di massima di particolare importanza in ordine al vizio ravvisabile nel ricorso per cassazione nativo digitale privo della firma digitale del difensore (nella specie, dell'avvocato dello Stato il cui nominativo è indicato in calce al ricorso stesso), ha trasmesso gli atti al Primo Presidente ai sensi dell'art. 374 c.p.c., il quale ha assegnato la causa a queste Sezioni Unite. 6. – La Unicar s.r.l. ha depositato ulteriore memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Queste Sezioni Unite, su sollecitazione della Sezione Tributaria, sono chiamate a pronunciarsi sulla questione di diritto, di massima di particolare importanza, che attiene ad un requisito di forma del ricorso per cassazione redatto in originale informatico, ossia, se mancando la sottoscrizione con firma digitale del difensore (come nel caso in esame, quale circostanza incontestata dalla stessa difesa erariale dell'Agenzia delle Entrate), un tale vizio sia da ricondursi alla categoria dell'inesistenza, in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 161, secondo comma, c.p.c., ovvero a quella della nullità suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c. 2. – La Sezione rimettente evidenzia che, nel caso, trova rilievo “un possibile deficit strutturale dell'atto processuale”, richiedendo l'art. 365 c.p.c. (in coerenza con la regola generale 4 di 14 Numero registro generale 5062/2020 Numero sezionale 1/2024 Numero di raccolta generale 6477/2024 posta dall'art. 125 c.p.c.) che il ricorso per cassazione sia Data pubblicazione 12/03/2024 “sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto in apposito albo”, là dove la causa dell'inammissibilità – come ritenuto, segnatamente, da Cass. n. 18623/2016 – “non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo”. L'ordinanza interlocutoria, richiamando la decisione di questa Corte evocata dalla controricorrente (Cass. n. 3379/2019), espressione di un orientamento consolidato in relazione a ricorso redatto in modalità analogica (tra le altre: Cass. n. 4078/1986;
Cass. n. 2691/1994;
Cass. n. 6111/1999;
Cass. n. 4116/2001;
Cass., S.U., n. 11632/2003;
Cass. n. 1275/2011), cui si oppone soltanto una pronuncia “assolutamente isolata” (Cass. n. 9490/2007), ricorda che il difetto di sottoscrizione degli atti da parte del difensore (o della parte abilitata a stare in giudizio personalmente) è riconducibile alla categoria dell'inesistenza, in applicazione del “principio generale circa la sorte della sentenza priva di sottoscrizione del giudice, ex