Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 34927

CASS
Sentenza
25 maggio 2023
0
0
05:06:40
CASS
Sentenza
25 maggio 2023

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

La declaratoria di improcedibilità del reato per sopravvenuta remissione di querela, accettata dagli appellanti, ma pronunziata nei confronti di uno solo di essi attesa l'inammissibilità per tardività dell'appello del coimputato, si estende a quest'ultimo ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 34927
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34927
Data del deposito : 25 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

349 27 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 25.05.2023 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. SEZ. 1627 Dott. Giovanna VERGA Presidente REGISTRO GENERALE Dott. Piero MESSINI D'AGOSTINI Consigliere N. 44163/2022 Consigliere Dott. Donato D'AURIA Dott. SANDRA RECCHIONE Consigliere Dott. Marzia MINUTILLO TURTUR Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NE UD, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE DI APPELLO DI TORINO visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Andrea VENEGONI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per intervenuta remissione della querela;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente Avv. Claudio BRAGAGLIA e Avv. Dario BARBERIS, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della coimputata del NE (TT Ines Barbara) per essere il reato alla stessa ascritto in concorso con il NE estinto per remissione di querela, mentre ha rigettato la richiesta del NE di estensione degli effetti della sentenza nei confronti del NE con conferma della condanna nei confronti dello stesso per il delitto ascritto (art. 110, 640 cod. pen.). не 2. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il NE deducendo cinque motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc.pen.

2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta abnormità e manifesta illogicità della sentenza, nonché nullità ai sensi dell'art. 546, ultimo comma, cod. proc. pen.; in sede di giudizio di appello era stata omessa la citazione del NE;
era stata presentata memoria dal difensore ritenendo sussistenti i presupposti dell'effetto estensivo dell'impugnazione ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen.; la Corte di appello riteneva fondata la richiesta, rinviava il processo e ordinava la citazione nel secondo giudizio del NE non appellante;
all'udienza del 28/04/2022 il difensore della parte civile rimetteva la querela con revoca della costituzione di parte civile e ciò nonostante la Corte di appello, pur avendo dichiarato estinto il reato nei confronti della coimputata TT, rigettava la richiesta di effetto estensivo dell'imputazione nei confronti del NE. Il processo di appello avrebbe dovuto avere il medesimo esito per entrambi gli imputati, la decisione di caratterizza per atipicità e abnormità, oltre che per manifesta illogicità avendo ritenuto la ricorrenza di motivi a valenza meramente soggettiva. La sentenza impugnata non rientrava tra le tipologie previste e disciplinate dall'art. 604 e 605 cod. proc. pen.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., con erronea applicazione del disposto di cui agli art. 587, comma 1, e 601, comma 1, cod. proc. pen.; la richiesta di integrazione del contraddittorio, poi effettivamente disposta dalla Corte di appello, si pone in insanabile contrasto con la decisione finale;
nel caso in esame contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello non ricorrevano motivi esclusivamente personali.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto travisamento quanto all'aver la Corte di appello escluso l'esistenza di un motivo sulla sussistenza del fatto, motivo per definizione oggettivo e non esclusivamente personale, con conseguente violazione dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen.; il primo motivo di appello si concludeva chiedendo il proscioglimento della TT

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi