Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/05/2022, n. 17708

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/05/2022, n. 17708
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17708
Data del deposito : 31 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4884-2018 proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 DI RAGUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE N. 140, presso lo studio dell'avvocato L T, rappresentato e difeso dall'avvocato 2022 G RTICO;
1071

- ricorrente -

contro

F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 Numero registro generale 4884/2018 PETRILIGGIERI ORAZIO;
Numero sezionale 1071/2022 Numero di raccolta generale 17708/2022

- intimato -

Data pubblicazione 31/05/2022 avverso la sentenza n. 872/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 03/08/2017 R.G.N. 941/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2022 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 Numero registro generale 4884/2018 Numero sezionale 1071/2022 Fatti di causa Numero di raccolta generale 17708/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 1. La Corte d'Appello di Catania rigettava l’appello principale proposto dal Consorzio di Bonifica numero 8 di Ragusa (in prosieguo: il Consorzio) e, in accoglimento per quanto di ragione del coevo appello riunito proposto da O P, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa inter partes: - dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti il 4.12.2001 (primo di una serie di contratti a termine tra le parti) e, per l’effetto, dichiarava il rapporto in questione sin dall’origine a tempo indeterminato;
- condannava il Consorzio alla riammissione in servizio del lavoratore alle condizioni e mansioni di cui al contratto predetto;
- condannava altresì il Consorzio al risarcimento del danno in favore del lavoratore, tramite versamento dell’indennità pari a 3 mensilità della retribuzione globale di fatto goduta alla scadenza del termine, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della sentenza di primo grado al saldo effettivo (in luogo dell’indennità pari a 12 mensilità stabilita dal Tribunale);
- compensava per intero tra le parti le spese del doppio grado.

2. La Corte territoriale osservava che: - ai consorzi di bonifica, enti pubblici economici, era applicabile la disciplina prevista dal d.lgs. n. 368 del 2001 e non quella dell’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001;F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 - la conversione del contratto a termine avrebbe potuto Numero registro generale 4884/2018 Numero sezionale 1071/2022 essere impedita da altra disposizione di legge che Numero di raccolta generale 17708/2022 imponesse l’obbligo del concorso (o di una prova selettiva) Data pubblicazione 31/05/2022 per le assunzioni a tempo indeterminato presso l’amministrazione pubblica;
- tuttavia, riformando sul punto la sentenza di primo grado, veniva richiamata la pronuncia dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 4685/2015, che, ricostruendo il quadro della normativa regionale, aveva evidenziato che la L.R. 19 agosto 1999 n. 18 (attraverso la introduzione di un comma 1 bis nel corpo dell’articolo 1 della L.R. n. 12 del 1991) aveva fatto venire meno per gli enti pubblici economici quel residuo velo di concorsualità previsto per gli altri enti pubblici indicati dalla norma, sicché non vi erano ostacoli alla conversione del rapporto in caso di dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro;
- la reintroduzione dello strumento concorsuale era avvenuta, in seguito, con la L.R. n. 15 del 2004, art. 49, sicché dalla entrata in vigore di tale legge tornava ad operare il divieto di conversione;
- in sostanza, per gli enti pubblici economici della Regione Sicilia in relazione ai contratti stipulati nella vigenza della L.R. n. 18 del 1999 e prima della entrata in vigore della L.R. n. 15 del 2004 la conversione operava;
- nella fattispecie di causa, confermata la nullità del termine apposto al primo contratto, stipulato il 4.12.2001 per lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria (costituente la normale attività del Consorzio) con qualifica di operaio comune, il rapporto andava considerato, per difetto di specificità delle esigenze temporanee e di collegamento causale con l’assunzione, a tempo F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 indeterminato sin dalla data di tale contratto con Numero registro generale 4884/2018 Numero sezionale 1071/2022 conseguente riammissione in servizio del lavoratore;
Numero di raccolta generale 17708/2022 - l’indennità ex art. 32 della l. n. 183 del 2010 aveva Data pubblicazione 31/05/2022 funzione integralmente riparatrice del danno subito nel periodo compreso tra la scadenza del termine rivelatosi nullo e il provvedimento del giudice che ordina la ricostituzione del rapporto: tenuto conto della limitata durata del contratto e delle dimensioni aziendali del Consorzio, era da considerare equa una determinazione del risarcimento del danno in misura pari a 3 mensilità della retribuzione globale di fatto.

3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Consorzio, articolato in otto motivi di censura. Non si è costituito il lavoratore intimato. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del sesto e settimo motivo, rigettati i rimanenti motivi. Parte ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Le questioni oggetto di causa hanno già formato oggetto di convergenti pronunce di questa Corte (da ultimo sentenze n. 6938, 6941, 6942, 6943, 9373, 9374, 9375, 9980, 9982/2022;
n. 38657/2021;
n. 22981/2020), cui il Collegio intende dare continuità.

2. Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’articolo 434, comma uno, cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal lavoratore, è stato rinunciato dal difensore con la memoria depositata, in adesione alla sentenza delle S.U. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M I C H E L I N I G U A L T I E R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a 0 3 0 1 e e b 2 1 2 6 4 e 9 0 c 9 3 6 3 e 1 9 5 2 a e 4 c 2 di questa Corte n. 27199/2017, sicché su di esso non vi è Numero registro generale 4884/2018 Numero sezionale 1071/2022 luogo a pronunciare. Numero di raccolta generale 17708/2022 3. Con il secondo motivo di ricorso il Consorzio denuncia la Data pubblicazione 31/05/2022 violazione del d.lgs. n. 368 del 2001, art. 11, e del c.c.n.l. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario, artt. 2 e 121, ratione temporis applicabile, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti. Censura la statuizione di nullità del termine apposto al contratto del 4 dicembre 2001, assumendo che lo stesso rientrava nella disciplina transitoria di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, art. 11, secondo la quale restavano in vigore sino alla naturale scadenza le clausole dei contratti collettivi stipulate ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23;
nella specie trovava dunque applicazione il c.c.n.l. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica, vigente fino al 31 dicembre 2003, artt. 2 e 121;
le richiamate norme contrattuali prevedevano l’assunzione a tempo determinato degli operai avventizi;
sotto il profilo del vizio di motivazione, lamenta, altresì, l’omesso esame del fatto, pacifico tra le parti di causa, che il lavoratore aveva svolto la sua attività come operaio avventizio, secondo la definizione del predetto articolo 121 c.c.n.l.
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