Cass. civ., sez. III, sentenza 31/10/2019, n. 28017
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 3569-2018 proposto da: BRANDONISIO CESARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
CORSO TRIESTE
10, presso lo studio dell'avvocato E B, rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO DI CGNO, MARIA CICIRELLI;
2019
- ricorrente -
1616
contro
L SLA , BRANDONISIO CRMELA, BRANDONISIO GRG, BRANDONISIO ISABELLA, BRANDONISIO ROCCO, PROCIDA FILOMENA ILENIA;
- intimati -
Nonché da: BRANDONISIO ISABELLA, BRANDONISIO CRMELA, L SLA , BRANDONISIO ROCCO, PROCIDA FILOMENA ILENIA, BRANDONISIO GRG, elettivamente domiciliati in ROMA,
CORSO TRIESTE
150, presso lo studio dell'avvocato R A, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti incidentali -
contro
BRANDONISIO CESARIA;
- intimata - avverso la sentenza n. 1870/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2019 dal Consigliere Dott. A M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per l'accoglimento del 10 motivo del ricorso;
assorbito il 2° motivo del ricorso incidentale, quindi rigetto incidentale;
uditi gli Avvocati MARIA CIRIRELLI e ALBERTO DI CGNO;
FATTI DI CUSA
Con atto di citazione del 30/10/2002 i coniugi R B e S L convennero in giudizio la loro figlia C B, per sentir dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di vitalizio per inadempimento della convenuta, e la condanna della medesima al risarcimento del danno. Esposero di aver stipulato con atto pubblico del 26/5/1997 un contratto con il quale avevano ceduto alla propria figlia la nuda proprietà di alcuni immobili a fronte di un corrispettivo costituito dall'obbligo di accudimento e di assistenza morale e materiale per tutta la durata della loro vita;
non avendo la figlia ottemperato alla propria obbligazione, gli stipulanti avevano esercitato la clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di vitalizio, comunicando la risoluzione di diritto del contratto;
la convenuta aveva continuato ad occupare gli immobili in questione, nonostante le reiterate richieste di restituzione effettuate dai genitori, sì da indurre i medesimi ad agire in giudizio. La convenuta si costituì eccependo di aver sempre adempiuto l'obbligazione a proprio carico, fatta eccezione per i casi in cui gli stessi genitori avevano rifiutato la prestazione. Nelle more del giudizio i coniugi Brandonisio-Latorre, con un secondo atto di citazione del 20/5/2009, proposero, nei confronti della figlia Cesaria, una nuova domanda di risoluzione, sul presupposto del protratto inadempimento, successivo alla notifica del primo atto di citazione del 30/10/2002. Disposta la riunione dei due giudizi il Tribunale dichiarò la risoluzione del contratto in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nella scrittura del 26/5/1997, accogliendo la domanda introdotta con il primo atto di citazione, mentre dichiarò assorbita la domanda introdotta con il secondo atto. La Corte d'Appello di Bari, adita dalla soccombente, con sentenza n. 1870 del 2017, ha accolto il primo motivo di appello con il quale si faceva valere l'esistenza di una scrittura privata di transazione del 4/9/2001 (per definire il contenzioso relativo al primo periodo e prevenire ulteriori inadempimenti) scrittura già prodotta nel giudizio di primo grado ed illustrata dalla tempestiva eccezione di transazione, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta. Conseguentemente ha ritenuto che la dichiarata risoluzione di diritto pronunciata in ordine alla prima domanda giudiziale fosse inammissibile, in considerazione dell'effetto preclusivo derivante dall'accordo transattivo. Quanto alla eccepita inammissibilità della seconda domanda, introdotta con la seconda citazione, in ragione dell'avvenuta cristallizzazione del rapporto alla data di proposizione delle domande giudiziali di risoluzione ai sensi dell'art. 1453, 3° co. c.c., il Giudice, richiesto di riformare la pronuncia di primo grado che ne aveva
CORSO TRIESTE
10, presso lo studio dell'avvocato E B, rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO DI CGNO, MARIA CICIRELLI;
2019
- ricorrente -
1616
contro
L SLA , BRANDONISIO CRMELA, BRANDONISIO GRG, BRANDONISIO ISABELLA, BRANDONISIO ROCCO, PROCIDA FILOMENA ILENIA;
- intimati -
Nonché da: BRANDONISIO ISABELLA, BRANDONISIO CRMELA, L SLA , BRANDONISIO ROCCO, PROCIDA FILOMENA ILENIA, BRANDONISIO GRG, elettivamente domiciliati in ROMA,
CORSO TRIESTE
150, presso lo studio dell'avvocato R A, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti incidentali -
contro
BRANDONISIO CESARIA;
- intimata - avverso la sentenza n. 1870/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2019 dal Consigliere Dott. A M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per l'accoglimento del 10 motivo del ricorso;
assorbito il 2° motivo del ricorso incidentale, quindi rigetto incidentale;
uditi gli Avvocati MARIA CIRIRELLI e ALBERTO DI CGNO;
FATTI DI CUSA
Con atto di citazione del 30/10/2002 i coniugi R B e S L convennero in giudizio la loro figlia C B, per sentir dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di vitalizio per inadempimento della convenuta, e la condanna della medesima al risarcimento del danno. Esposero di aver stipulato con atto pubblico del 26/5/1997 un contratto con il quale avevano ceduto alla propria figlia la nuda proprietà di alcuni immobili a fronte di un corrispettivo costituito dall'obbligo di accudimento e di assistenza morale e materiale per tutta la durata della loro vita;
non avendo la figlia ottemperato alla propria obbligazione, gli stipulanti avevano esercitato la clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di vitalizio, comunicando la risoluzione di diritto del contratto;
la convenuta aveva continuato ad occupare gli immobili in questione, nonostante le reiterate richieste di restituzione effettuate dai genitori, sì da indurre i medesimi ad agire in giudizio. La convenuta si costituì eccependo di aver sempre adempiuto l'obbligazione a proprio carico, fatta eccezione per i casi in cui gli stessi genitori avevano rifiutato la prestazione. Nelle more del giudizio i coniugi Brandonisio-Latorre, con un secondo atto di citazione del 20/5/2009, proposero, nei confronti della figlia Cesaria, una nuova domanda di risoluzione, sul presupposto del protratto inadempimento, successivo alla notifica del primo atto di citazione del 30/10/2002. Disposta la riunione dei due giudizi il Tribunale dichiarò la risoluzione del contratto in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nella scrittura del 26/5/1997, accogliendo la domanda introdotta con il primo atto di citazione, mentre dichiarò assorbita la domanda introdotta con il secondo atto. La Corte d'Appello di Bari, adita dalla soccombente, con sentenza n. 1870 del 2017, ha accolto il primo motivo di appello con il quale si faceva valere l'esistenza di una scrittura privata di transazione del 4/9/2001 (per definire il contenzioso relativo al primo periodo e prevenire ulteriori inadempimenti) scrittura già prodotta nel giudizio di primo grado ed illustrata dalla tempestiva eccezione di transazione, contenuta nella comparsa di costituzione e risposta. Conseguentemente ha ritenuto che la dichiarata risoluzione di diritto pronunciata in ordine alla prima domanda giudiziale fosse inammissibile, in considerazione dell'effetto preclusivo derivante dall'accordo transattivo. Quanto alla eccepita inammissibilità della seconda domanda, introdotta con la seconda citazione, in ragione dell'avvenuta cristallizzazione del rapporto alla data di proposizione delle domande giudiziali di risoluzione ai sensi dell'art. 1453, 3° co. c.c., il Giudice, richiesto di riformare la pronuncia di primo grado che ne aveva
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