Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/09/2022, n. 25832
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Testo completo
1. La sig.ra P.F. impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ragusa, il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle entrate in merito alla richiesta di rimborso, formulata dalla predetta contribuente, del 90% degli importi versati a titolo di IRPEF per gli anni 1990, 1991 e 1992, in forza della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17.
2. La C.T.P. di Ragusa, con sentenza n. 151/2/2012, accoglieva il ricorso della contribuente.
3. Interposto gravame, la Commissione tributaria regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania, con sentenza n. 2274/17/2016, pronunciata il 12 maggio 2016 e depositata in segreteria il 14 giugno 2016, rigettava l'appello e confermava la sentenza di primo grado.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso la contribuente P.F..
All'udienza pubblica dell'8 giugno 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8-bis, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176.
Motivi della decisione
5. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 9, comma 17 e della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, nonchè dell'art. 81 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Rileva, in particolare, l'Ufficio che la sig.ra P. non sarebbe legittimata a richiedere il rimborso in questione, in quanto lavoratore dipendente soggetto a ritenuta alla fonte, per cui tale rimborso avrebbe potuto chiederlo unicamente il sostituto d'imposta, che aveva materialmente versato i tributi.
Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, degli artt. 11 e 14 delle preleggi, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3 e dell'art. 2033 c.c., posto che i benefici fiscali in questione riguarderebbero unicamente coloro che non avevano ancora versato le imposte, ma non anche coloro che le avevano comunque versate.
6. Entrambi i motivi suindicati sono destituiti di fondamento.
6.1. Con il primo motivo di ricorso sostiene, in particolare, l'Agenzia delle entrate che, poichè la L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, ha previsto che i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 in Sicilia, che "hanno versato" le imposte nel triennio 1990-1991-1992 per un importo superiore al 10% previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17,