Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2023, n. 17887
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETCU LILI nato il 04/07/1975 avverso l'ordinanza del 01/08/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE S • lette/seot4e le CO clusioni del PG r1Ms ts%vi t•O ).• Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di L P, diretta all'annullamento della sentenza di condanna del Tribunale di Roma del 4 febbraio 2015, irrevocabile il 30 giugno 2015. L'istante ha dedotto la nullità della sua identificazione e la nullità per mancata comunicazione della sentenza di condanna e dell'ordine di esecuzione. Secondo quanto prospettato nella domanda, l'istante fu assistito in giudizio da un difensore di ufficio di cui non conosceva neanche il nominativo, non avendo sottoscritto il verbale di elezione di domicilio;
e dello stesso processo non ebbe cognizione proprio per il rifiuto di sottoscrizione del verbale di elezione di domicilio.
2. Il Tribunale ha rilevato che l'elezione di domicilio è valida se pure non sottoscritta per rifiuto del soggetto interessato e ha osservato che l'istante si sottrasse volontariamente, con il suo comportamento, alla conoscenza del procedimento. Dal complesso degli elementi di fatto emergenti dagli atti si deve concludere che L P ebbe conoscenza del procedimento avviato a suo carico e che si sottrasse volontariamente dal seguirne gli sviluppi.
3. Avverso l'ordinanza
e dello stesso processo non ebbe cognizione proprio per il rifiuto di sottoscrizione del verbale di elezione di domicilio.
2. Il Tribunale ha rilevato che l'elezione di domicilio è valida se pure non sottoscritta per rifiuto del soggetto interessato e ha osservato che l'istante si sottrasse volontariamente, con il suo comportamento, alla conoscenza del procedimento. Dal complesso degli elementi di fatto emergenti dagli atti si deve concludere che L P ebbe conoscenza del procedimento avviato a suo carico e che si sottrasse volontariamente dal seguirne gli sviluppi.
3. Avverso l'ordinanza
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi