Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/11/2022, n. 34884

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/11/2022, n. 34884
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34884
Data del deposito : 25 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20728/2015 R.G. proposto da B S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via della Scrofa n. 64, presso lo studio Zunarelli e Associati, rappresentata e difesa dal prof. avvocato M C e dall’avvocato A P;
–ricorrente –

contro

Comune di Trieste, in persona del suo Sindacop.t., con domicilio eletto in Roma, Via Nazionale n. 200, presso lo studio dell’avvocato prof. V U e dell’avvocato C C O che lo rappresentano e difendono unitamente all’avvocato M S G ed all’avvocato M L F;
–controricorrente – ICI IMU Accertamento avverso la sentenza n.25/01/15, depositata il 22 gennaio 2015, della Commissione tributaria regionaledel Friuli-Venezia Giulia;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale dott. F S , che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.

FATTI DI CAUSA

1. – B S.r.l., sulla base di cinque motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 25/01/15, depositata il 22 gennaio 2015, con la quale la Commissione tributaria regionale del Friuli - Venezia Giulia ha accolto l’appello proposto dal Comune di Trieste, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure recante annullamento di un avviso di accertamento emesso in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni 2006 e 2007. Il Comune di Triesteresiste con controricorso. Fissato all’udienza pubblica del 18 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti,che non hanno fatto richiesta di discussione orale.
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