Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2005, n. 1655
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Qualora in sede di legittimità si assuma l'esistenza di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, mentre in sostanza venga lamentata l'omessa rilevazione di un giudicato interno e quindi la sussistenza di un "error in procedendo", la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere - dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali.
Il custode, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa deve provare che esso si è verificato per caso fortuito tale da impedirgli di prevenire l'evento dannoso o di ridurne le conseguenze, dovendo altrimenti rispondere almeno per la parte di danni che avrebbe potuto evitare. Ne consegue che il fato del terzo, essendo idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., solo se dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla sfera di azione del custode, deve avere i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono.
Sul provvedimento
Testo completo
ORIGINALE REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO1 6 55 / 0 5 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ON. SEZIONE TERZA CIVILE Danni da infiltrazioni d'acqua. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10172/01 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Presidente Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Dott. Alberto TALEVI - Rel. Consigliere on. 1655 Cron. Rep. 273 Dott. Roberta VIVALDI · Consigliere Ud.12/11/04 Dott. Raffaele FRASCA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GA RL, ER OR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso 10 studio dell'avvocato ANDREA MAISANI, difesi dagli avvocati RENATO CIRILLO e RICCARDO CIRILLO, giusta delega in ' atti;
ricorrenti
contro
CONDOMINIO VIA TERRACINA 81 - NAPOLI - COOP. EMILIA PARCO ETRURIA, in persona dell'amministratore pro tempore sig. Giuseppe Pino, elettivamente domiciliato 2004 in ROMA VIA UMBERTO FRACCHIA 7, presso 1Q studio 1900 dell'avvocato NICOLA BULTRINI, difeso dall'avvocato EUGENIO ROMANELLI-GRIMALDI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 4648/00 del Tribunale di NAPOLI, sezione civile, emessa il 23 febbraio 2000, depositata il 31/03/00;
RG. 7132/95. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/04 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo Vittorio SCARDACCIONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue. 66 Con atto di citazione notificato a controparte in data 21.6.91 BA AR e CU DO esponevano: di essere proprietari di due appartamenti siti nel condominio di via Terracina 81 Coop. Emilia, in Napoli (interni G/3 e G21);
che, a seguito di lavori condominiali di impermeabilizzazione dei lastrici solari si erano verificate abbondanti infiltrazioni di acqua provenienti dalla condotta di scarico pluviale che avevano cagionato danni alla struttura muraria ed agli interni degli appartamenti di essi istanti nonché al mobilio ivi esistente;
che inutili erano stati i tentativi di bonario componimento della questione. Tanto premesso, convenivano in giudizio innanzi al Pretore di Napoli il ON in Napoli alla via Terracina n.81 Coop. Emilia per ivi sentirlo dichiarare esclusivo responsabile dell'evento dannoso descritto e, per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni da determinarsi in corso di causa, comunque nei limiti di competenza dell'adito giudice, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto condominio, eccependo la inammissibilità, l'improponibilità nonché la infondatezza nel merito della domanda. In particolare, deduceva che le lamentate infiltrazioni provenivano dalla proprietà esclusiva di tal AR RO ed infatti quest'ultimo, a seguito di ricorso nei suoi confronti ex art.700 intentato da esso condominio, aveva fatto eseguire i lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni all'impresa LL. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e, in via istruttoria, la chiamata in garanzia di AR RO e 3 dell'impresa che aveva eseguito i lavori causativi dell'evento dannoso. Nelle more del giudizio gli attori presentavano ricorso ex artt. 688 e ss. c.p.c. volto ad ottenere dal condominio la eliminazione della causa delle lamentate infiltrazioni. Detta istanza cautelare veniva ricondotta nell'ambito del giudizio di merito già pendente per i danni In ordine alla suddetta istanza cautelare il condominio, nuovamente costituitosi, non negava l'urgenza dei lavori, ma deduceva che di non poter mutare lo stato dei luoghi in quanto pendevano dei giudizi con l'impresa LL esecutrice dei lavori predetti. Il Pretore, all'esito del deposito della disposta CTU in ordine alla causa, natura ed entità dei lamentati danni, autorizzava il convenuto condominio alla chiamata in causa di DO RO che veniva effettuata. L'AR si costituiva eccependo l'inammissibilità della detta chiamata in causa ex art. 268 c.p.c. Indi, l'adito giudice, non concesso l'invocato provvedimento d'urgenza, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ed all'esito, con sentenza n. 1005/94 dell' 11.2.94, accoglieva la domanda condannando il convenuto condominio al pagamento in favore degli attori della somma di lire 3.991.650, oltre interessi legali dal 21.6.91 al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in complessive lire 2.308.000 e dichiarava inammissibile la chiamata in garanzia di AR RO. Avverso tale decisione il condominio di via Terracina 81 in Napoli, con atto notificato il 31.3.95, ha proposto appello nei confronti di BA AR e CU DO deducendo che: 1) erroneamente il giudice di primo grado - pur avendo tardivamente autorizzato la chiamata in causa del terzo accogliendo una richiesta avanzata sin dalla comparsa di costituzione e risposta da esso 4 condominio, chiamata poi dichiarata inammissibile perché tardiva in accoglimento della eccezione in tal senso sollevata dal chiamato in causa nel costituirsi in giudizio - aveva ritenuto esso appellante responsabile dei danni ex art. 2051 c.c.;
2) l'iter logico-giuridico attraverso il quale il giudice aveva ricostruito la responsabilità di esso condominio, con il richiamo all'art. 2051 c.c., appariva improprio in quanto la detta norma "....tende a punire la mancata adozione di tutti gli interventi comunque riconducibili ad un concetto di diligenza...", mentre