Cass. civ., sez. II, ordinanza 26/09/2018, n. 22906

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 26/09/2018, n. 22906
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22906
Data del deposito : 26 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28437-2016 proposto da: GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici, siti a Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia per legge;

- ricorrente -

contro

REITEK S.P.A. (ora ENGHOUSE S.P.A.), rappresentata e difesa dall'Avvocato A G e dall'Avvocato G G, presso il cui studio in Vimercate, via Vittorio Emanuele 40, elettivamente domicilia, per procura in calce al controricorso con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 9367/2016 del TRIBUNALE DI MILANO, depositata il 26/7/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/4/2018 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica A P, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso FATTI DI CAUSA L R s.p.a., con ricorso depositato in data 25/5/2015, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con la quale, in data 12/2/2015, il Garante per la protezione dei dati personali, in applicazione degli artt. 161, 162, comma 2bis e 164 bis del d.lgs. n. 196 del 2003, aveva irrogato alla stessa la sanzione amministrativa pecuniaria di C. 96.000,00, deducendo, tra l'altro, l'inesistenza della notifica dell'ordinanza in quanto notificata a mezzo di posta elettronica certificata. Il tribunale di Milano, con sentenza del 26/7/2016, ha accolto l'opposizione ed ha dichiarato la nullità dell'ordinanza impugnata sul rilievo che la relativa notifica, eseguita in via telematica ai sensi degli artt. 149 bis c.p.c. e 48, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, come disciplinato dal d.lgs. n. 82 del 2005, fosse nulla, risultando la "relata" del tutto priva non solo di firma digitale ma finanche di identificazione non privilegiata dell'agente notificatore che ha compiuto la notificazione. Il Garante per la protezione dei dati personali, con ricorso notificato il 2/12/2016, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza. L R s.p.a. ha resistito con controricorso notificato in data 13/3/2017, proponendo ricorso incidentale, ed ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ric. 2016 n. 28437 Sez. 2 CC 11 aprile 2018 1.Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 18, comma 3°, e 14 della I. n. 689 del 1981, 156 e 160 c.p.c. e 21-septies della I. n. 241 del 1990, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha dichiarato la nullità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, laddove, a norma dell'art. 21-septies della I. n. 241 del 1990, tra le cause di nullità del provvedimento amministrativo non è prevista la nullità della sua notifica, la quale, infatti, non costituisce un requisito di perfezionamento dell'atto che irroga la sanzione amministrativa ma ha solo la funzione di far decorrere il termine per l'opposizione giudiziale di cui all'art. 22 della I. n. 689 del 1981 per cui la sua mancanza o la sua eventuale invalidità non inficia la validità e l'efficacia dell'atto che essa è destinata a portare a conoscenza del contravventore con la conseguenza che, qualora il contravventore ne sia venuto in qualsiasi modo a conoscenza, anche attraverso una consegna informale dell'atto, non è ravvisabile un suo interesse a censurare la mancanza o l'invalidità della notifica dell'atto, specie nel caso di tempestiva e rituale opposizione, in quanto in tal caso la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo.
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