Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2023, n. 14553

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2023, n. 14553
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14553
Data del deposito : 5 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che il difensore dell'imputato ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.

5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162
, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199 (comunicando successivamente di voler rinunciare alla trattazione orale). Udito in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 05/03/2021, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 05/06/2018 con la quale, per quanto è qui di interesse, il Tribunale di Modena aveva dichiarato RE BE, responsabile, in concorso con IA DE (classe 1995) e IA DE (classe 1996), dei reati, in danno di IA CH, di lesioni volontarie (capo A), danneggiamento aggravato (capo B) e violenza privata (capo D) e lo aveva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione RE BE, attraverso il difensore Avv. Roberto Ghini, articolando quattro motivo di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo invoca l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., nonché 24 Cost. e 6 Cedu, per violazione del diritto di difesa conseguito alla tardività del rilascio di copia della sentenza impugnata, rilascio - chiesto il 09/06/2021, il 18/06/2021 e il 28/06/2021 - effettuato solo il 29/06/2021, ossia 20 giorni dopo il deposito della sentenza, con concrete ripercussioni sull'esercizio dell'attività difensiva.

2.2. Il secondo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova con riguardo alle imputazioni per le quali è intervenuta condanna. In dibattimento, la persona offesa CH ha confermato di non aver individuato subito dopo i fatti BE, ma solo i due complici, quale autore dell'aggressione, limitandosi a collocare un terzo soggetto sul cofano della propria auto, descrivendo sommariamente gli aggressori, che indossavano una maglietta verde, un cappellino, pantaloni o maglietta beige o nocciola. L'Assistente AZ riferiva di un suo intervento presso il locale Frozen nel cui parcheggio individuava la vettura indicata come degli aggressori e all'interno BE, che indossava una maglietta verde e dei pantaloni neri e chiamava gli amici con i quali si trovava, identificati nei due IA, il primo con maglia e pantaloni verdi, il secondo con maglia nocciola e pantaloni beige. In quel frangente, transitava su un'auto IA La SS, in auto con CH al momento dell'aggressione, che riconosceva i soggetti. In sede di ricognizione fotografica, La SS non aveva riconosciuto BE, ma solo i cugini IA, uno dei quali indossava una maglietta verde, così come il ricorrente. Nel dar conto di quanto riferito dal teste RA, che si trovava insieme con i tre imputati all'interno della Panda, la sentenza impugnata sostiene che IA cl. 1995 si trovava nei pressi del finestrino dell'auto guidata dalla persona offesa e che BE si trovava nei pressi del finestrino posteriore (andato in frantumi). La Corte di appello, inoltre, sostiene che BE fu riconosciuto senza incertezza da La SS, anche nell'immediatezza dei fatti e alla presenza del teste RA, il quale, tuttavia, riferiva solo del passaggio della teste in auto senza fermarsi e che la stessa aveva riconosciuto i soggetti. Diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, tali dichiarazioni danno conto del travisamento della prova circa la responsabilità e il ruolo del ricorrente, in quanto aver danneggiamento l'auto o aver aggredito la persona offesa non sono indici del medesimo ruolo e della medesima incidenza in ordine al dolo e all'attribuzione del fatto.

2.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 610 cod. pen. e vizi di motivazione. Nella sua testimonianza, CH riferisce che la propria auto non era bloccata posteriormente e che poteva effettuare una retromarcia, così come La SS ha dichiarato che dietro alla macchina non vi era nessuno, se non le auto che passavano, sicché argomentare che l'auto della persona offesa non avrebbe avuto alcuna possibilità di manovra è frutto di un travisamento della prova.

2.4. Il quarto motivo denuncia erronea applicazione della legge e vizi di motivazione in ordine alla conferma della determinazione della pena e del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. In premessa, la Corte rileva che, come risulta dalla sentenza di primo grado, la persona offesa ha presentato querela e che, comunque, la stessa si è costituita parte civile (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551), il che esclude la necessità di approfondimenti in ordine al regime di procedibilità dei reati contestati.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'ordinamento processuale è dotato di uno

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