Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/05/2013, n. 12107
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Qualora una Regione, nell'esercizio dei suoi poteri istituzionali di organizzazione del servizio sanitario, e con provvedimento amministrativo mai impugnato, abbia istituito un nuovo servizio (nella specie, quello di "ortodognatodonzia infantile", del tutto distinto da quello di odontoiatria), prevedendo determinati requisiti per il conferimento dell'incarico (nella specie, l'abilitazione specialistica in "ortognatodonzia", oppure l'iscrizione all'ultimo anno della relativa scuola di specializzazione), rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia sulla domanda di un professionista (nella specie, odontoiatra), già in rapporto convenzionato con la medesima Regione, di adibizione alle nuove prestazioni, venendo in rilievo non l'ampliamento delle mansioni collaborative derivanti dal rapporto già in corso, quanto la pretesa di instaurare un ulteriore rapporto di collaborazione, nell'ambito del servizio di nuova istituzione, con conseguente configurabilità di una posizione di interesse legittimo a partecipare alla relativa procedura concorsuale.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. R R - Presidente di sez. -
Dott. P L - rel. Consigliere -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11995-2012 proposto da:
R P, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FONTEIANA 85, presso lo studio dell'avvocato B A, rappresentato e difeso dagli avvocati B C, R M, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMITATO ZONALE D.P.R. N. 316 DEL 1990, EX ART. 13 DELLA REGIONE BASILICATA, REGIONE BASILICATA, ASSESSORE ALLA SANITÀ DELLA REGIONE BASILICATA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1359/2012 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 10/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2013 dal Consigliere Dott. L P;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale Regionale della Basilicata il dott. R Paolo, odontoiatra dal 1988 convenzionato per lo svolgimento dell'attività specialistica ambulatoriale nella branca di "odontoiatria", premesso che aveva dichiarato la propria disponibilità ad integrare la convenzione assumendo la copertura di cinque ore settimanali,sulle dieci messe a concorso nel dicembre 1991 ai sensi del D.P.R. 28 settembre 1990, n. 316, art. 10, Comma 1 per l'espletamento di prestazioni nella branca di "ortognatodonzia" presso l'USL n. 1 Vulture Alto - Bradano di Venosa, richiesta che era stata tuttavia respinta, con nota in data 17.2.1992 dal Comitato Zonale della Regione, presso l'USL n. 2 di Potenza,richiamando la direttiva regionale 16.3.1990 n. 1015/5-7,secondo cui per lo svolgimento delle prestazioni messe a concorso sarebbe stata necessaria l'abilitazione specialistica in "ortognatodonzia", oppure l'iscrizione all'ultimo anno della relativa scuola di specializzazione, impugnava detta nota e la richiamata direttiva, deducendone l'illegittimità per contrasto con il sopra citato D.P.R. e la normativa concernente la professione di odontoiatra. Sosteneva, essenzialmente, il ricorrente che le norme in questione prevedessero, in via prioritaria, l'accesso alle ulteriori prestazioni, nella specie messe a concorsogli odontoiatri già convenzionati, costituendo, nel quadro normativo richiamato l'ortodontognanzia una branca specialistica non distinta, bensì "affine" a quella principale odontoiatrica. Il ricorso venne