Cass. pen., sez. III, sentenza 31/10/2018, n. 49822

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 31/10/2018, n. 49822
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49822
Data del deposito : 31 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI SC IN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/01/2018 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG, Ciro Angelillis: "Annullamento con rinvio". DEPOSITATA IN CANCELLERbk

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli con provvedimento del 24 gennaio 2018, ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine, per l'impugnazione, proposta da ER Di PR, relativamente alla sentenza di condanna nei suoi confronti del Tribunale di Napoli, n. 13288/2014, esecutiva il 16 settembre 2016;
il Tribunale ha ritenuto che l'originaria elezione di domicilio era risultata inidonea e quindi le notifiche (dell'estratto contumaciale) erano state effettuate, regolarmente, presso il difensore d'ufficio.

2. ER Di PR ha proposto ricorso per Cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge, art. 161, 157, comma 2, e 548, comma 3, cod. pen. La notifica del decreto di citazione è stata effettuata presso Corso Protopisani, n. 134, dove il ricorrente era residente;
anche l'estratto contumaciale andava notificato presso il luogo di residenza a prescindere dall'elezione di domicilio (effettuata all'indirizzo di Via G. B. Vela II trav. 168, Napoli) E' stata violata la disposizione dell'art. 161, comma 2, cod. proc. pen. in quanto le successive notificazioni devono essere eseguite

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