Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 22/12/2021, n. 46832

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 22/12/2021, n. 46832
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46832
Data del deposito : 22 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: URRAZZA SALVATORE nato a

NUORO

11 19/08/1974 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M N;
lette le conclusioni del Procuratore generale

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 giugno 2020 la Corte d'Appello di Cagliari- Sezione distaccata di Sassari ha confermato la sentenza del Tribunale di Nuoro con cui C D e S U sono stati ritenuti responsabile del reato di cui all'art. 589, .comma 2 cod. pen., per avere con imprudenza negligenza ed imperizia ed in violazione dell'art. 184 comma 3 C.d.S., cagionato la morte di L L, entrambi occupando, in ora serale, la carreggiata della strada provinciàle n. 17, priva di illuminazione, intenti a dialogare, il primo a bordo di un'autovettura, il secondo in sella ad un cavallo, così provocando la caduta del motociclista, il quale, nel tentativo di schivare il cavallo, fermo sulla sua corsia di marcia, perdeva il controllo del mezzo, andando a collidere con l'autovettura di D e rovinava al suolo, battendo violentemente il capo sull'asfalto.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso S U, a mezzo del suo difensore, affidandolo a quattro distinti motivi.

3. Con il primo lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza e della manifesta illogicità relativamente alla ricostruzione del sinistro, per avere la Corte territoriale omesso la valutazione di fatti decisi. Osserva che la sentenza, fondando la responsabilità dell'imputato sulla ricostruzione del perito nominato dal G.I.P. in sede di incidente probatorio, basata sulle dichiarazioni solo di alcune delle persone presenti al sinistro, ha omesso di dare risposta alle tesi difensive formulate con l'atto di appello. Invero, l'imputato aveva rappresentato con il gravame che il perito, ing. Caredda, non aveva tenuto in alcuna considerazione il verbale delle sommarie informazioni rese ai Carabinieri da Simone M, motociclista che viaggiava con L, precedendolo, così incorrendo in errore nell'indicazione della posizione dei due motociclisti, lungo la corsia di marcia degli stessi. M, successivamente escusso in giudizio, infatti, ha precisato che L procedeva alla sua sinistra e che immediatamente prima dell'incidente ha percepito di essere stato tamponato alla sua sinistra e di avere successivamente verificato che sulla sua moto c'era una scheggiatura sulla parte posteriore sinistra. Rileva che la Corte ha ritenuto di ignorare la circostanza della posizione di L alla sinistra di M, così come quella della spinta da parte del primo al motociclo del secondo, formulando la congettura che la vittima nell'avvicinarsi al luogo del sinistro si sia istintivamente spostata verso destra rispetto al motociclista che lo precedeva, avendo visto la corsia opposta occupata dall'auto di D, così andando perdendo l'equilibrio per evitare il cavallo. Ciò costituisce un evidente travisamento delle dichiarazioni di M, che ha affermato con certezza che L si trovava alla sua sinistra e che impattò contro la sua moto, sicché nessuna manovra fu posta in essere dalla persona offesa per evitare l'animale.

4. Con il secondo motivo si duole della violazione di legge in relazione all'art. 184, comma 3 C.d.S. e del vizio di motivazione. Ricorda che con l'atto di appello si era chiarito che U non aveva la necessità di utilizzare dispositivi luminosi, posto che egli procedeva con il cavallo all'interno del bosco e non sulla strada, circostanza dimostrata dalla testimonianza del carabiniere A D, che aveva visto l'imputato, poco prima del sinistro. Per smentire il fatto il giudice di seconda cura, ritenendo non imparziale l'ulteriore testimonianza di A P, in quanto moglie di D, che si trovava a bordo dell'auto di quest'ultimo, si limita a considerare quanto dichiarato dalla teste I P secondo cui U procedeva sul ciglio della strada, da ciò ritenendo che l'imputato viaggiasse all'interno della carreggiata. Nondimeno, non solo il ciglio della strada non è a strada, ma lo stesso M, che pure afferma di aver tentato di evitare il cavallo, riferisce di averlo urtato solo con lo specchietto retrovisore destro, a dimostrazione che il cavallo non impegnava, come sostenuto il centro della strada. L'interpretazione dei giudici di merito si pone, dunque, in contrasto con il compendio testimoniale. D'altro canto, neppure se il ricorrente fosse entrato momentaneamente in strada, per parlare con D, avrebbe avuto l'obbligo di munirsi di segnali luminosi, avuto riguardo al fatto che egli sarebbe rimasto pochi istanti, per far ritorno immediatamente al bosco. Né la presenza di segni di zoccoli sull'asfalto può costituire prova del suo ingresso sulla sede stradale, non solo perché se il cavallo avesse proceduto sull'asse stradale avrebbe lasciato segni non solo sul luogo del sinistro, ma perché lo spavento causato al cavallo ed il suo imbizzarimento ben può averne provocato l'ingresso in strada successivamente all'incidente, non potendo comunque escludersi che i segni siano stati lasciati precedentemente da altro cavallo.

5. Con il terzo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui esclude l'esclusiva responsabilità di Luca L nella causazione del sinistro. Rammenta che entrambi gli imputati, con il gravame, avevano posto in evidenza che la persona offesa aveva omesso di tenere la distanza di sicurezza dal motociclo di M che lo precedeva di poco ed aveva indossato un casco inidoneo alle strade extraurbane. Siffatte violazioni non possono ritenersi, come fa il giudice di appello, non interruttive del nesso di causalità, integrando un grado di colpa del tutto insignificante. Seppure astrattamente procedere in assenza di segnali luminosi, in ora notturna, su strada extraurbana configuri un grave inadempimento alle norme sulla circolazione stradale, nondimeno, ciò nel caso di specie non è stata causa determinante del sinistro. E' la stessa sentenza impugnata, infatti, che nell'affermare che L non ebbe lo stesso spazio di manovra di M, riconosce che la persona offesa non manteneva la distanza di sicurezza. La Corte avrebbe, quindi, dovuto esaminare il nesso eziologico tra la colpa e l'evento anche con riferimento 'alla condotta di L, che non aveva mantenuto la distanza di sicurezza e non indossava casco idoneo. Al contrario, il giudice di seconda cura non spiega se la corretta condotta della vittima avrebbe evitato il sinistro e l'evento mortale. Del tutto incoerente è, altresì, la considerazione contenuta in sentenza secondo cui ininfluente sarebbe stata la 'spinta' data da L alla moto condotta da M, che viene valutata solo dal punto di vista di quest'ultimo, sostenendo che si trattò di un urto di scarsa portata, tanto che M proseguì senza perdere l'equilibrio. Se, invece, si riguarda il fatto in relazione non al veicolo urtato, ma in relazione a quello che 'spinge' l'altro veicolo, risulta evidente che toccare la moto che precede induce a sterzare per evitare di rovinare addosso alla medesima. Nel caso di specie, l'urto è avvenuto sulla parte sinistra del motociclo di M, il che ha certamente indotto L a sterzare a sinistra, perdendo l'equilibrio ed andando a collidere con il passaruota dell'auto di D, per cadere quindi a terra. A fronte dell'evidenza di questa ricostruzione, invece, la Corte di appello, per affermare ad ogni costo la responsabilità di U giunge a sostenere l'ininfluenza del mancato rispetto delle distanze di sicurezza, sostanzialmente affermando che L avrebbe fatto una sorta di zig zag, dapprima urtando M, senza sterzare a sinistra ed anzi riguadagnando la destra, per poi trovarsi il cavallo di fronte e sterzare a sinistra, in assenza di qualsiasi elemento in questo senso ed anzi, a fronte del dato contrario emergente dalla testimonianza di M e dalle foto del suo motociclo.
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