Cass. civ., sez. I, sentenza 31/05/2012, n. 8787
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F F M - Presidente -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. R V - rel. Consigliere -
Dott. G M C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 71/2011 proposto da:
SEBASTIANI EZIO (c.f. SBSZEI32R05B604S), SEBASTIANI ELISABETTA (c.f. SBSLBT65A43B604I), SEBASTIANI STEFANIA (c.f. SBSSFN61P56B604), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POMPEO TROGO 21, presso l'avvocato C S, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati B T, B G, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
BANCA DEI MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 730/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/2012 dal Consigliere Dott. V R;
uditi, per i ricorrenti, gli Avvocati T B e C che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10 marzo 2000, Sebastiani Ezio, Sebastiani Stefania e Sebastiani Elisabetta convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Viterbo la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del protesto di quattro assegni tratti sul conto corrente n. 24601.38, ad essi cointestato presso la filiale di Viterbo della predetta banca, facenti parte di un libretto di cui era stato denunciato lo smarrimento in data 28-2-1997, e dunque illecitamente utilizzati da ignoti. Gli attori deducevano la erroneità dei protesti, elevati nei loro confronti nel periodo tra il 10-3-1999 ed il 23-4-1999, nei quali si dichiarava che l'assegno era stato smarrito e la firma di traenza era apocrifa, sostenendo che i protesti avrebbero dovuto essere elevati nei confronti dei soggetti che avevano firmato i titoli risultando la loro firma leggibile;
lamentavano, quindi, di avere subito gravissimi danni a seguito dei detti protesti, e, in particolare: che la Carivit. S.p.a. aveva revocato il fido a Sebastiani Ezio che per rientrare aveva dovuto subito versare lire 100.000.000;
l'interruzione della trattativa avviata per l'instaurazione di un rapporto con la Creberg SIM finalizzato ad un affidamento di lire 200.000.000 presso il Credito Bergamasco;
il mancato finanziamento per l'acquisto di una autobetoniera da Gori Benito;
la mancata partecipazione ad una associazione temporanea di impresa con la ottenere dilazioni di pagamento.
Si costituiva la banca convenuta assumendo la correttezza del protesti dei titoli smarriti e ricordando che i correntisti non avevano custodito i moduli con la dovuta diligenza, come prescritto dall'art.3 delle condizioni generali di conto corrente, e chiedendo pertanto il rigetto della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta, disposta l'esibizione dei titoli protestati e respinte le altre istanze istruttorie, con sentenza del 13 ottobre 2003, il Tribunale di Viterbo rigettava la domanda degli attori e compensava le spese processuali. Avverso detta sentenza proponevano appello i Sebastiani con atto notificato alla Banca Monte dei Paschi di Siena il 30 gennaio 2004. Si costituiva la banca appellata chiedendo il rigetto dell'appello. La Corte d'appello di Roma, con sentenza 730/10, rigettava l'appello. Avverso la detta sentenza ricorrono per cassazione i Sebastiani sulla base di tre motivi