Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/09/2018, n. 22086
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7348-2013 proposto da: L'UCCELLIERA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, in persona delle legali rappresentanti pro tempore S M e C V, che si costituiscono anche in proprio, elettivamente domiciliate in ROMA, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell'avvocato P P, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato F B;- ricorrenti -contro CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA, REGIONE TOSCANA;- intimati - avverso la sentenza n. 6/25/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il 23/01/2012. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2018 dal Consigliere B V;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale T B, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. L'Uccelliera s.r.l. società agricola, in persona delle legali rappresentanti M S e V C, e queste ultime in proprio, proposero ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Firenze avverso il provvedimento del dicembre 2007 con il quale il Circondario Empolese Valdelsa aveva rigettato le richieste, dalle stesse presentate, di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99;chiesero anche la "declaratoria di non intervenuta decadenza dalle agevolazioni tributarie" usufruite nel 2005 in sede di registrazione dell'atto di acquisto per conferimento di un complesso immobiliare rurale da costituire in compendio unico. La Commissione adita dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice tributario e l'appello proposto dalle ricorrenti è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, la quale, con sentenza depositata il 23 gennaio 2012, ha osservato che «non è stato impugnato nessun atto avente natura tributaria autonoma, ma Ric. 2013 n. 07348 sez. SU - ud. 13-02-2018 -2- un provvedimento di natura amministrativa», poiché l'ente che lo ha emesso «ha solo il compito di valutare se le caratteristiche dell'impresa agricola rispondono a determinati standard;tali determinazioni possono avere anche, ma non solo, ricadute sul campo fiscale e tributario».