Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2024, n. 6763

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2024, n. 6763
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6763
Data del deposito : 7 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Con istanza presentata all'Agenzia delle entrate in data 13 febbraio 2012 A.A. chiedeva il rimborso delle ritenute effettuate dalla ZA ZI (della quale era stato dipendente) in forza di una serie di polizze assicurative sulla vita oggetto di riscatto da parte del beneficiario, e per le quali la compagnia di UR aveva ritenuto che esse andassero assoggettate alla tassazione separata IRPEF prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 1, lett. a) , per le somme erogate a titolo di TFR ai propri dipendenti.



2. Formatosi il silenzio-rifiuto da parte dell'Amministrazione, il contribuente proponeva tempestivo ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli la quale, con sentenza n. 4847/01/2015, depositata il 24 febbraio 2015, lo accoglieva, annullando il silenzio-rifiuto impugnato.



3. Interposto gravame dall'Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 6524/49/2016, pronunciata il 27 maggio 2016 e depositata in segreteria il 7 luglio 2016, accoglieva l'appello dell'Ufficio e confermava la legittimità del silenzio-rifiuto in oggetto.



4. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione A.A., sulla base di due motivi.

L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione, ai sensi dell' art. 370 c.p.c. , comma 1 .



5. All'udienza pubblica del 9 novembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , ex art. 23, comma 8-bis, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176 .

Motivi della decisione



6. Con il primo motivo di ricorso A.A. deduce violazione e falsa applicazione della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 e dell' art. 17, comma 1, lett. a) , del TUIR , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) .

Sostiene, in particolare, il contribuente che le somme oggetto di riscatto derivanti da polizze "miste" sulla vita, seppure intestate a dipendenti di società di UR e riscosse al momento della cessazione del rapporto di lavoro, dovevano sempre essere assoggettate al regime speciale previsto dalla L. n. 482 del 1985, art. 6 , non costituendo una indennità di fine rapporto.

Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce, invece, la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4) , per avere, i giudici di secondo grado, erroneamente ritenuto che le polizze "miste" a vita stipulate dalla ZA ZI SP per conto del sig. A.A. avrebbero avuto la propria scadenza alla data di cessazione del rapporto di lavoro.



7. Passando quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.



7.1. Il primo motivo è inammissibile.

Ed invero, la

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