Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2022, n. 47333

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2022, n. 47333
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47333
Data del deposito : 14 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C T nato a MARTINE( TUNISIA) il 17/05/1977 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M B;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha chiesto la rideterminazione della pena in anni sei e mesi otto di reclusione, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto. pieb

RITENUTO IN FATTO

1. Nei confronti di T C sono ascritti i delitti di partecipazione, svolgendo il compito di autista, ad associazione, a carattere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell'emigrazione clandestina (capo 1) e di plurime condotte di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina (capi 3, 4, 5, 6 e 10), commesse nei mesi di maggio e agosto 2015. Con sentenza in data 30 ottobre 2019 la Corte di assise di Milano ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati ascritti. Con sentenza in data 11 marzo 2021 la Corte di assise di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta ad anni cinque e mesi quattro di reclusione ed C 383.340 di multa, con conferma nel resto. Le indagini avevano consentito di accertare l'operatività di un gruppo dedito a supportare il trasferimento di migranti provenienti dalla Siria e da paesi africani, dapprima, in Italia e da qui in Francia per poi raggiungere paesi del nord Europa. La posizione dell'imputato era emersa nelle intercettazioni, laddove gli interlocutori facevano riferimento a tale T o T, e ne era seguita l'identificazione solo il 12 agosto 2015, quando veniva fermato a Mentone un furgone con a bordo 23 migranti ed era risultato che il furgone era di proprietà dell'imputato;
anche i coimputati T e Sour avevano confermato il coinvolgimento dell'imputato nei trasferimenti dei clandestini come autista. La responsabilità in relazione ai singoli trasferimenti, di cui ai capi 3, 4, 5, 6 e 10, veniva fondata sul contenuto del materiale captativo;
la sussistenza anche del vincolo associativo era desumibile dalla stabilità con la quale l'imputato si era messo a disposizione del sodalizio.

2. Il difensore di T C ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione e la violazione degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen. in relazione al giudizio di colpevolezza in ordine ai singoli reati fine. Non risultava provata la identificazione nell'imputato del "T" delle captazioni, dato che non vi sono captazioni su utenze dell'imputato e i correi, imputati in procedimento connesso, Sour e T non sono attendibili. L'unico elemento indiziario a carico dell'imputato è costituito dalla proprietà del furgone fermato il 12 agosto 2015.La
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