Cass. civ., sez. U, sentenza 06/10/2023, n. 40797

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Massime1

In caso di dichiarazione di fallimento intervenuta anteriormente alla adozione di provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari e riguardante beni attratti alla massa fallimentare, l'avvenuto spossessamento del debitore erariale per effetto dell'apertura della procedura concorsuale non osta al sequestro stesso attesa la obbligatorietà della misura cautelare. Infatti, il carattere obbligatorio e sanzionatorio della confisca diretta o per equivalente del profitto dei reati tributari, prevista dall'art. 12-bis comma 1, del Decreto Legislativo n.74 del 2000, comporta che il sequestro preventivo ad essa funzionale, benché sopravvenuto rispetto alla proposizione di una domanda di concordato preventivo, sia opponibile ai creditori, non potendo in contrario invocarsi l'art. 168 Legge Fallimentare, il quale vieta l'inizio delle azioni cautelari in costanza di procedura, posto che una siffatta inibizione non sussiste per la potestà cautelare che lo Stato esercita, non a tutela del suo credito, bensì nell'interesse alla repressione dei reati

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. U, sentenza 06/10/2023, n. 40797
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40797
Data del deposito : 6 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

RITENUTO IN FATTO



1. Con ordinanza del 21 luglio 2022, il Tribunale del riesame di Pescara ha rigettato l'appello cautelare proposto dalla Curatela del Fallimento (------) Snc avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Pescara aveva rigettato la richiesta di dissequestro di beni rappresentati dalle quote del capitale sociale della (------) Srl e dell'intera proprietà della porzione di un immobile sito in (------), meglio identificato in atti, intestato a M.M., oggetto di sequestro da parte del G.i.p. in data 22 gennaio 2020 nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di W.W., M.M. ed C.C. per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.



1.1. Nell'occasione il Tribunale ha premesso che l'impugnazione del provvedimento di rigetto della istanza di dissequestro è stata argomentata da parte della ricorrente Curatela in funzione della sua ritenuta erroneità per non essere state considerate le vicende connesse all'avvenuta dichiarazione del fallimento della (------) Snc , intervenuta già con sentenza del (------), per effetto della quale il A.A. sarebbe stato privato della amministrazione e della disponibilità dei beni sociali.



1.2. Dando poi atto che la questione involge la tematica dei rapporti fra il sequestro preventivo in materia di reati tributari ed il fallimento della impresa da essi coinvolta, richiamato il contenuto della ordinanza con la quale era stata rigettata la istanza di dissequestro, ha concluso affermando che, "in una fattispecie quale è quella ora in esame, "il sequestro preventivo (...) prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto di qualsiasi procedura concorsuale (...) attesa l'obbligatorietà della misura ablatoria alla cui salvaguardia è finalizzato il sequestro, per cui il rapporto fra il vincolo imposto dall'apertura della procedura concorsuale e quello discendente dal sequestro deve essere risolto a favore della seconda misura".



1.3. In motivazione il Tribunale di Pescara, che pure dà atto della esistenza sul punto di diversi indirizzi interpretativi, ha ricordato come l'orientamento da esso fatto proprio è stato di recente confermato anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha affermato la prevalenza del sequestro preventivo sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto di qualsiasi procedura concorsuale anche qualora la dichiarazione di fallimento sia intervenuta prima del sequestro (la sentenza espressamente richiamata dal Tribunale è quella di Sez. 3, n. 3575 del 01/02/2022, Commisso, Rv. 283761 - 01).



1.4. Ha precisato, inoltre, che l'orientamento sopraindicato trova conforto anche nella disciplina fissata dagli artt. 317 ss. del D.Lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14, nei quali è sancita la prevalenza delle misure cautelar' reali rispetto alle procedure concorsuali, limitatamente alle sole ipotesi di sequestro preventivo strumentale alla confisca ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., rimanendo, invece, la stessa esclusa quanto al sequestro conservativo e ridotta solo a talune ipotesi nel caso di sequestro preventivo con finalità impeditive.



1.5. Ha escluso, infine, qualsiasi rilevanza, ai fini della prevalenza del sequestro sulla procedura concorsuale, del dato relativo alla disponibilità dei beni presso il fallito, posto che la natura e la funzione del sequestro a fini di confisca prescindono da tale dato, nè in tale modo si determina alcuna violazione del principio della par condicio creditorum.



2. Nel ricorso per cassazione la Curatela del fallimento (------) Snc , rappresentata da difensore munito di procura speciale, dopo avere premesso:

a) che, con sentenza resa in data (------) il Tribunale di Pescara, revocato il precedente decreto di ammissione al concordato ex art. 173 L. Fall., ha dichiarato il fallimento della (------) Snc e dei suoi soci illimitatamente responsabili;

b) che con atto di citazione del 19 aprile 2019 la Curatela del Fallimento (------) Snc ha chiesto, per quanto ora interessa, la revocatoria degli atti con i quali è stato costituito e dotato il (------), onde fare dichiarare la inefficacia rispetto alla massa fallimentare della attribuzione ad esso della partecipazione societaria nella (------) Srl dei soci della (------) Snc (dichiarati falliti unitamente alla società) nonchè di una unità abitativa ubicata in Comune di (------), appartenente a M.M. (socio illimitatamente responsabile della società fallita);

c) che, con sentenza n. 543 del 7 marzo 2021, il Tribunale di Pescara, in accoglimento dell'azione revocatoria intentata dalla Curatela fallimentare, dichiarava l'inefficacia rispetto alla massa fallimentare dell'atto pubblico del 18 settembre 2015 con il quale era stato costituito il (------) e ne era stata disposta, nei termini dianzi indicati, la dotazione patrimoniale;

d) che, medio tempore, con provvedimento del 22 gennaio 2020, il G.i.p. del Tribunale di Pescara aveva disposto il sequestro di tutti i beni conferiti dai soci illimitatamente responsabili della (------) Snc nel (------), avendo costoro "privato il loro patrimonio personale di risorse utili a garantire gli ingenti debiti tributari già accumulati dalla società (------) Snc , di poi fallita, sottraendoli alla garanzia patrimoniale su di essi ricadente in quanto soci solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni di quest'ultima", articola un unico motivo di impugnazione, con il quale, in sintesi, lamenta il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 321 c.p.p. e 42 L. Fall.



2.1. In particolare, osserva che il Tribunale di Pescara avrebbe errato nell'interpretare, con riferimento al tenore testuale dell'art. 12-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000, l'espressione, in esso contenuta, limitativa del potere di confisca "salvo che appartengano a persona estranea al reato". Aggiunge la parte ricorrente che essa è consapevole della esistenza di un contrasto giurisprudenziale al riguardo, il quale dovrebbe, a suo avviso, essere risolto proprio in base al concetto di "appartenenza del bene da confiscare a soggetto estraneo". Rileva che, una volta dichiarato il fallimento, il soggetto attinto dalla procedura è spossessato dei propri beni, con perdita della disponibilità degli stessi, tanto che la sentenza dichiarativa del fallimento è soggetta a trascrizione e la vendita dei beni fallimentari è realizzata attraverso un atto sottoscritto dal curatore, cui passa anche il possesso materiale e giuridico dei beni attratti alla massa fallimentare. Aggiunge, infine, la ricorrente che tanto più sarebbe dimostrata, quanto al caso in esame, la erroneità della apprensione dei beni già nella disponibilità dei soggetti falliti a seguito dell'avvenuto sequestro preventivo di essi, laddove si rifletta sul fatto che il fallimento, cui aveva fatto seguito l'avvenuto spossessamento dei soggetti sottoposti alla procedura rispetto ai loro beni, era stato dichiarato anteriormente alla adozione della misura cautelare penale.



2.2. Cita al riguardo recente giurisprudenza di questa Corte (viene ricordata, fra le altre, la sentenza Sez. 3, n. 26275 del 08/07/2002, non mass., a sua volta evocatrice di altri precedenti conformi), la quale, osserva la ricorrente, si sarebbe sviluppata prendendo le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite penali con la quale è stata riconosciuta la legittimazione della curatela fallimentare ad impugnare i provvedimenti cautelari reali incidenti sulla dotazione della massa (cfr.: Sez. U, n. 45936 del 13/11/2019, Fallimento M P, Rv. 277257 01).



2.3. Eccepisce che sarebbe viziata l'ordinanza impugnata nella parte di essa in cui si afferma che "non può costituire dato significativo il fatto che i beni del fallimento per soccombere rispetto alle esigenze della cautela debbano essere nella disponibilità del fallito" (volendosi con ciò intendere che il sequestro sarebbe applicabile anche su beni non più nella disponibilità del fallito), atteso che una tale affermazione si porrebbe in aperto contrasto con la stessa lettera dell'art. 12-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000.

Ritiene parimenti viziata, nell'ordinanza, la ritenuta assenza di violazione della par condicio creditorum;
sostiene, infatti, la ricorrente Curatela che la posizione del Fisco - insinuatosi nel fallimento per un importo di poco inferiore a 600.000,00 Euro - sarebbe comparabile con quella degli altri creditori;
anzi, essa sarebbe recessiva rispetto a quella di molte categorie di creditori privilegiati, con la conseguenza che il mantenimento del sequestro farebbe sì che l'Erario troverebbe un soddisfacimento preferenziale anche a discapito di quei creditori che, nell'ambito di un ordinario piano di riparto dell'attivo fallimentare, sarebbero stati ad esso certamente preferiti. Nè l'argomento evocato potrebbe essere superato attraverso la valorizzazione della natura sanzionatoria della confisca, posto che l'ordinamento sanzionerebbe il reo con il sacrificio dei creditori fallimentari, quali soggetti del tutto estranei al reato.



3. Con ordinanza del 29 novembre 2022 la Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p., avendo la questione sottoposta al suo esame dato luogo, nella giurisprudenza di legittimità, ad un contrasto interpretativo.



4. Con decreto del 2 marzo 2023 il Presidente aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissandone la trattazione in camera di consiglio nelle forme e con le modalità di cui all'art. 127, c.p.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO



1. Il ricorso è infondato.



2. La questione di diritto per cui il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente:

"Se, in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta anteriormente alla adozione di provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari e riguardante beni attratti alla massa fallimentare, l'avvenuto spossessamento del debitore erariale per effetto dell'apertura della procedura concorsuale osti al sequestro stesso, ovvero se, invece, il sequestro debba comunque prevalere attesa la obbligatorietà della confisca cui la misura cautelare è diretta".

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