Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/09/2020, n. 20868
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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16156-2019 proposto da: EREDI HESS AUGUST, indicatisi come rappresentati dal figlio coerede e in proprio HESS MARKUS;JACOB WALTER;JACOB ERTA;VON ELZENBAUM WIESENHEIM JOSEF, VON ELZENBAUM WIESENHEIM KARIN, dichiaratasi successore per donazione da v E V W, rispettivamente comproprietari ed in qualità di aventi causa del defunto già ricorrente v E A, e di K WALDTRAUD;GALLIONE ROBERTO;JACOB DORIS;PIGER BEATRIX, in qualità di avente causa della precedente proprietaria W R;BORTOLINI ERMANNO;BLAHA OTHMAR;tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato M C, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato S D;- ricorrenti -contro PROVINCIA ATUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato L L, rappresentata e difesa dagli avvocati N P, M D S e L M B;- controricorrente - avverso la sentenza n. 54/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 04/02/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2020 dal Consigliere FRANCO DE STEFANO;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A P, che ha concluso per il rigetto del ricorso, se non inammissibile;uditi gli avvocati M C e G Vasi per delega dell'avvocato Ludovico Marco Benvenuti. Fatti di causa 1. Per il riconoscimento della loro proprietà su alcune porzioni di suolo (e connesse opere pertinenziali, quali darsene, scalette e scivoli), contigue al lago di Caldonazzo (TN) ed intavolate alla Provincia autonoma di Trento, i signori A H, W ed Erta Jacob, Joseph e Valentin V E Wisenheim, Roberto Ric. 2019 n. 16156 sez. SU - ud. 22-09-2020 -2- Gallione, D J, Beatrix P, S P, Ermanno B e O B adirono, con ricorso notificato il 28/09/2004 alla Provincia autonoma di Trento, il Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Venezia;in particolare, costoro si dichiarano oggi titolari o contitolari di diritti reali sui seguenti immobili intavolati al C.C. di Caldonazzo: lo H sulle pp.ed. 1284, 1285 e 1286;W ed Erta Jacob sulle pp.ed. 1287 e 1288;i von Elzenbaum Wiesenheim sulle pp.ed. 1296 e 1297;il Gallione sulle pp.ed. 1298, 1299 e 1300;D J sulle pp.ed. 1281 e 1282;il Bortolino della p.f. 3576/5 e della p.ed. 1301;il Blaha della p.f. 5418/1 e della p.ed. 1295;dal canto suo, la P allega il diritto di proprietà sulla p.ed. 356 C.C. Tenna (TN). 2. Gli attori contestarono la delibera della Giunta provinciale n. 9274 del 1979, con cui era stato accertato, a loro svantaggio, il limite del demanio idrico lacuale, indicandone la linea a monte delle aree rivierasche su cui erano state realizzate le costruzioni: ritenendola annullata con sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 16 del 23/05/1983 - il ricorso avverso la quale era stato respinto da Cass. Sez. U. n. 2002/88 - e lamentando che illegittimamente sulla base di quella erano state malamente respinte pure le istanze di sanatoria edilizia delle costruzioni abusive da loro realizzate. 3. All'esito delle operazioni di consulenza tecnica di ufficio protrattesi per anni, la causa fu definita in primo grado dall'adito tribunale regionale, che respinse la domanda con sentenza n. 1293 del 03/06/2016, in sostanziale adesione alle conclusioni raggiunte dal c.t.u., che aveva riconosciuto la linea reale della piena ordinaria del lago come corrispondente a quella - elaborata nel 1999 su nuovo incarico della Giunta provinciale - derivata dall'applicazione della delibera del 1979, siccome l'alveo lacuale era stato, negli anni Cinquanta, più esteso di quello attuale, vedendo diminuita la propria estensione soltanto a causa di interventi antropici;specificamente Ric. 2019 n. 16156 sez. SU - ud. 22-09-2020 -3- argomentando nel senso della realizzazione di maggiori superfici disponibili, quanto alle particelle per cui era causa, dalla sistemazione in piano del terreno resa possibile dalla costruzione in prossimità della riva di un muro di sostegno di modesta altezza e dalla realizzazione della strada statale 47 della Valsugana tra gli anni Sessanta e Settanta e di contigui piccoli spazi di riporti di terreno (cui si prestavano i materiali di risulta provenienti dalla costruzione della strada o dalla realizzazione di strutture di contenimento della stessa verso monte) per l'esigenza di collocarvi piccoli edifici. 4. Avverso la sentenza di primo grado gli attori (indicati nell'intestazione della qui gravata sentenza in: H A, J W, J E, V E 3 W, V E V W, G R, J D, P B, P S, B E, B O), proposero appello al Tribunale superiore delle acque pubbliche, insistendo affinché il limite demaniale fosse accertato conformemente ai confini fissati nella delibera provinciale del 1976, se del caso disposta nuova c.t.u. od ammesse le attività istruttorie sollecitate. 5. I complessi motivi posti a base del gravame sarebbero stati così esposti dalla qui gravata sentenza: - erroneità della mancata applicazione della delibera della Giunta provinciale del 09/01/1976, che aveva disposto la configurazione del limite mediante l'apposizione di capisaldi di livellazione: confine quindi malamente non preso in considerazione dal c.t.u., né dalla sentenza impugnata;- nullità delle operazioni del consulente tecnico, per omissione delle indagini demandategli con ordinanza del 16/05/2013, con .\\ t, \ particolare riferimento all'acquisizione presso l'Anas del rilievo dello \ stato dei luoghi eseguito in vista della costruzione della strada statale \ 47 della Valsugana;Ric. 2019 n. 16156 sez. SU - ud. 22-09-2020 -4- - difetto di istruttoria sulla valutazione batimetrica, anche mediante ecoscandaglio, al fine di accertare la natura orografica della riva antistante i fondi degli appellanti: per erronea qualificazione di tardività della relativa istanza, nonostante la possibilità, con essa, di smentire l'assunto di controparte circa gli intervenuti sversamenti di materiali nel lago da parte dei proprietari rivieraschi;- travisamento delle osservazioni del consulente tecnico di parte attrice quanto al livello della strada pubblica rispetto all'acqua, come pure della pronuncia del Consiglio di Stato n. 4641 del 2013, di rigetto della domanda di condono edilizio proposta da parte di un terzo proprietario rivierasco;- violazione dell'art. 195, terzo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sul rilievo che la c.t.u. avrebbe avuto carattere sommario e si sarebbe basata sul solo recepimento dei dati tecnici forniti dalla Provincia, senza considerare le argomentazioni dei consulenti di parte attrice. 6. La Provincia autonoma contestò l'ammissibilità dell'appello del B e dei V E, per avere costoro dato espressamente atto della demanialità delle aree in precedenti istanze, nonché della P, per avere ella già chiesto di essere estromessa dal processo per l'erroneità della sua inclusione nell'elenco dei ricorrenti;dedusse avere le controparti rinunciato alla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione per l'indisponibilità giuridica delle porzioni dei fondi rimasti indebitamente intavolate in favore della Provincia;e contestò analiticamente i numerosi motivi di appello, opponendosi ad ogni ulteriore istanza od attività istruttoria. 7. Acquisito il fascicolo di primo grado, l'adito Tribunale superiore rigettò l'appello, in base alla seguente ricostruzione dei fatti di causa: - dopo il trasferimento dei beni del demanio idrico statale alle Province autonome, la Giunta della Provincia autonoma di Trento, con deliberazione n. 77 del 09/01/1976, aveva individuato il limite della Ric. 2019 n. 16156 sez. SU - ud. 22-09-2020 -5- zona demaniale lacuale del lago di Caldonazzo a quota m 448,92 sul livello del mare, così recependo la quota di piena già fissata dallo Stato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 16/12/1967, n. 729;- con deliberazione n. 10062 del 26/11/1976, peraltro, la Giunta provinciale aveva affidato ad una ditta specializzata l'incarico di individuare la superficie demaniale del lago e il suo confine verso terra, in relazione alla situazione reale esistente, in presenza di imbonimenti realizzati negli anni '50 e '60;- a seguito degli accertamenti erano stati apposti capisaldi di rilevazione nel corso dell'anno 1977, avendo il tecnico incaricato (con elaborato tecnico pubblicato sul bollettino ufficiale regionale) pure evidenziato che, in mancanza degli imbonimenti, la superficie del lago sarebbe stata certamente più ampia;- con deliberazione della Giunta provinciale n. 9274 del 19/10/1979, poi, si era delimitata la superficie del lago in relazione alla già indicata linea di quota di m 448,92, autorizzando il Presidente della Giunta a dar corso alle operazioni catastali e tavolari correlative;- in tale ultima delibera si era evidenziato che esistevano aree intavolate a favore di privati e poste al di sotto della quota demaniale, oltre ad aree facenti parte del lago ma sottratte alla superficie idrica tramite riporti abusivi di materiali, con costruzione di edifici abusivi;- in conseguenza di ciò, la Provincia aveva ottenuto l'iscrizione tavolare delle particelle che individuavano come demaniali quelle porzioni, già estensione del lago, qualificate abusivamente imbonite e oggetto di contenzioso;- con sentenza 28/05/1983, il Tribunale superiore delle acque pubbliche aveva accolto il ricorso proposto dal Comune di Calceranica, riferito al territorio dello stesso, rilevando un difetto di motivazione della deliberazione n. 9274 del 1979 in relazione alla \ mancata estensione della demanialità alla spiaggia: sentenza divenuta definitiva a seguito di Cass. Sez. U. 28/04/1989, n. 2002;Ric. 2019 n. 16156 sez. SU - ud. 22-09-2020 -6- - nel corso della vicenda processuale, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 3760 del 10/04/1998, aveva dato esecuzione alla sentenza del T.s.a.p. in relazione alla definizione dei confini del lago con riferimento all'area interessata dalle sole contestazioni del Comune di Calceranica;- nel contempo, una serie di privati, tra cui anche gli appellanti, avevano presentato istanze di condono edilizio per le costruzioni abusivamente realizzate sulle rive del lago;- con deliberazione della Giunta provinciale n. 11403 del 13/10/1995, quindi, erano stati fissati i criteri di valutazione per la definizione agevolata della violazioni edilizie, prevedendo l'insanabilità dei fabbricati realizzati sul demanio idrico provinciale o ad una distanza compresa tra O e 4 m dalla linea di piena ordinaria del lago;- a seguito dell'adozione dei suddetti criteri per la sanatoria, la Provincia aveva assunto la deliberazione n. 2099 del 26/03/1999 ai fini della procedura di condono, dando incarico a un tecnico di individuare il confine fra le aree demaniali e quelle private;- pure all'esito di tali accertamenti si era evidenziato un andamento della proprietà demaniale irregolare, derivante dalla modificazione nel tempo delle rive in seguito a riporti di terreno abusivamente effettuati da parte di privati;- i provvedimenti di rigetto delle istanze di condono edilizio, ritenute non assentibili in base ai criteri previsti dalla già richiamata delibera n. 11403 del 1995, erano stati impugnati dagli interessati di fronte al giudice amministrativo, che aveva rigettato i ricorsi.
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