Cass. pen., sez. V trib., sentenza 09/12/2021, n. 45269

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 09/12/2021, n. 45269
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45269
Data del deposito : 9 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUSSO LORENZO nato a SANT'ANTIMO il 05/08/1958 avverso il decreto del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto del 5 febbraio 2020, con il quale il Tribunale di quella stessa città aveva rigettato l'istanza di revoca, presentata ai sensi degli artt. 7, comma 2, I. n. 1423/1956 e 2-ter, comma 3, I. n. 575/65, della confisca di immobili, intestati a L R ovvero nella sua disponibilità per interposta persona (segnatamente tramite la sorella R R e il cognato V L), disposta con decreto in data 11 maggio - 8 luglio 2005, divenuto irrevocabile. Tanto ha stabilito rilevando: I. come la questione della perimetrazione cronologica della pericolosità sociale di L R fosse già stata esaminata e risolta (nel senso che la stessa dovesse ritenersi esistente a far data dal 1984) in tutti i gradi del giudizio di prevenzione;
II. come la nuova consulenza tecnica di parte, depositata il 29 maggio 2019, nulla avesse dimostrato in ordine alla capacità reddituale lecita del proposto negli anni anteriori al 1990 e in ordine alla sufficienza di tali redditi ai fini dell'acquisto del suolo e della successiva edificazione degli immobili realizzati dalla società RU.

MI

Snc., posto che gli stessi (siccome ricavabile dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal R ed allegate alla nuova consulenza) erano: «redditi da partecipazione alla società RU.

MI

Snc., ovvero ricavati da quella medesima società la cui costituzione e le cui iniziative economiche avrebbero dovuto giustificare»;
III. come le vicende della costituzione e dell'operare della RU.

MI

Snc. erano state oggetto di consulenza tecnica di parte già nell'originario procedimento di prevenzione ed erano state ampiamente analizzate nei decreti di primo e secondo grado, divenuti definitivi;
IV. come i redditi dichiarati da R Lorenzo e da V L negli anni 1985-1988 fossero, comunque, esigui ai fini dell'acquisto del suolo e della successiva edificazione di ben quattordici appartamenti, dotati di accessori e pertinenze. Donde, ha concluso nel senso che le deduzioni difensive allegavano circostanze già note dall'inizio del procedimento di prevenzione e, comunque, prive di decisività, in quanto inidonee a scalfire il tessuto argomentativo del decreto di confisca.

2. Avverso l'anzidetta pronuncia il R ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con due motivi, la violazione degli artt. 2, 2-bis e ter della I. n. 575/1965 e 4 e 7 I. n. 1423/1956, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. All'uopo ha contestato le argomentazioni in forza delle quali è stata disattesa la proposta richiesta di revoca della confisca, deducendo: I. la mancanza di motivazione in ordine «alle nuove prove introdotte nel giudizio di primo grado» (sic, pag. 6, ultimo capoverso, del ricorso);
II. la mancanza e la contraddittorietà della motivazione impugnata circa l'esame delle prove nuove in violazione degli artt. 4 e 7 I. n. 1423/1956 (pag. 8, secondo capoverso, del ricorso);
III. il palese travisamento delle prove in riferimento all'anticipazione del periodo di pericolosità sociale del proposto agli anni 1985-1988 (pag. 10, terzo capoverso, del ricorso) ed anche di quelle nuove ricavabili dai documenti depositati in allegato alla nuova consulenza tecnica.
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