Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2023, n. 16073

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2023, n. 16073
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16073
Data del deposito : 14 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CATANIA ALDO (ANCHE PCN) nato a BRONTE il 21/09/1961 avverso la sentenza del 25/03/2022 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere D B;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott. G D L, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania in composizione monocratica ha confermato la decisione con cui il Giudice di Pace -sezione distaccata di Bronte- condannava A C alla multa di euro 200,00 e al risarcimento dei danni per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., per le lesioni provocate in data 29.02.2016 a G Z, giudicate guaribili in giorni 8. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, Avv. M L B, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna generica al risarcimento del danno a favore della persona offesa, vista la mancata costituzione di parte civile della persona offesa.

2.2 Con il secondo motivo, si censura l'impugnata sentenza per non avere il Tribunale valutato in alcun modo i motivi aggiunti tempestivamente proposti dalla difesa, con cui si rimarcava la difformità tra la sentenza del Giudice di pace e il provvedimento del Questore di Catania, emesso in data 23.07.2020, avente a oggetto l'ammonimento indirizzato al convivente della p.o. a desistere da ogni futura "condotta che, attraverso atteggiamenti persecutori e vessatori, anche sotto forma di minaccia e molestia, comportino alla persona offesa un perdurante e grave stato d'ansia o di paura".

2.3 Con il terzo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata acquisizione della prova decisiva avente a oggetto il certificato medico di Pronto soccorso attestante le lesioni, con prognosi di giorni 30, cagionate all'imputato dalla p.o. nello stesso giorno (29.02.2016) in cui l'imputato aveva cagionato lesioni a quest'ultima, per cui pende separato processo dinnanzi al Tribunale di Catania. Nel rigettare la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il Giudice dell'appello avrebbe irragionevolmente definito «ininfluente» l'istanza, senza ulteriormente motivare il diniego, così arrecando grave vulnus al diritto di difesa dell'imputato, dato il rilievo che, ai fini dell'esito del giudizio, il mezzo di prova richiesto avrebbe dispiegato. La documentazione del P.S., dimostrando la gravità delle lesioni patite dall'imputato, avrebbe infatti inciso sulla valutazione dei fatti, gettando ulteriore luce non soltanto sulle dichiarazioni dell'imputato, ma anche del teste Minissale Laura, che aveva dichiarato di aver assistito ai fatti fin dall'inizio e di aver visto l'odierno ricorrente aggredito per primo dalla p.o. e dal di lei compagno.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi